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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44961/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI Motivi della decisione Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Cosimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 116, d.

Igs. n. 285/1992, con 31 recidiva nel biennio (in Brindisi, 21/9/2019); considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e che i motivi non sono deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017), riguardando la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. e la pena; che, quanto a quest'ultimo profilo, non si ravvisa alcuna illegalità della A- 5-If`,0 stessa (per avere il giudice anche l'ammenda), come sostenuto in ricorso, avendo la difesa omesso di considerare che l'art. 116 cit., al comma 15, espressamente la prevede («

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida é punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

Per le violazioni di cui al presente comma é competente il tribunale in composizione monocratica»); rilevato che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente E genia rrao gue.. [OSCURATO:PERSONA] e 2 2 5 "TJ22 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI Motivi della decisione Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Cosimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 116, d. Igs. n. 285/1992, con 31 recidiva nel biennio (in Brindisi, 21/9/2019); considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e che i motivi non sono deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017), riguardando la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. e la pena; che, quanto a quest'ultimo profilo, non si ravvisa alcuna illegalità della A- 5-If`,0 stessa (per avere il giudice anche l'ammenda), come sostenuto in ricorso, avendo la difesa omesso di considerare che l'art. 116 cit., al comma 15, espressamente la prevede (« 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida é punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma é competente il tribunale in composizione monocratica»); rilevato che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente E genia rrao gue.. [OSCURATO:PERSONA] e 2 2 5 "TJ22 I
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