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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 28889/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali in punto di accertamento dei comportamenti che hanno determinato la decisione di revoca della misura (l'esistenza o meno dell'evasione perché il condannato sarebbe stato trovato sotto la sua abitazione; l'esistenza o meno delle lesioni cagionate ai pubblici ufficiali, perché i referti sarebbero stati redatti due giorni dopo la commissione del fatto; l'esistenza o meno di una situazione di abuso alcoolico in quanto non riscontrata da analisi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali in punto di accertamento dei comportamenti che hanno determinato la decisione di revoca della misura (l'esistenza o meno dell'evasione perché il condannato sarebbe stato trovato sotto la sua abitazione; l'esistenza o meno delle lesioni cagionate ai pubblici ufficiali, perché i referti sarebbero stati redatti due giorni dopo la commissione del fatto; l'esistenza o meno di una situazione di abuso alcoolico in quanto non riscontrata da analisi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.
Sentenza Cassazione n. 28889/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris