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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14304/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digi-tale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6418/2021depositata il 01/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/2026RILEVATO CHE1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva citato in giudizio il Comune di Vicovarodavanti al Tribunale di Tivoli, chiedendo la risoluzione del contratto d'ap-palto per lavori di adeguamento, completamento ed ampliamento di unimpianto sportivo, nonché il pagamento dei lavori eseguiti e il risarcimentodei danni per sospensione illegittima dei lavori ai sensi dell'art. 25 D.M. n.145/2000.2.

Dopo l'avvio dell'esecuzione, il direttore dei lavori (arch.

ElisabettaCicerchia) aveva disposto la sospensione per la necessità di una variantetecnica dovuta al rinvenimento di materiali inerti.

La variante non venivaapprovata dal Comune, che poi revocava l'incarico al direttore dei lavori,senza sostituirlo né ordinare la ripresa dei lavori, nonostante la diffidadell'appaltatore.

Solo nel 2011 il Comune comunicava la risoluzione delcontratto, senza imputarne la responsabilità all'impresa né riconoscere ri-stori economici.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedeva l'accertamento dell'inadempimento del Co-mune, la risoluzione del contratto, il pagamento dei lavori eseguiti e il ri-sarcimento dei danni.4.

Il Comune eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancataiscrizione delle riserve e chiamava in causa l'arch. [OSCURATO:PERSONA], per esseremanlevato in caso di condanna.

L'arch. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e sostenevala legittimità della sospensione e la propria estraneità alle responsabilitàsuccessive.5.

Il Tribunale di Tivoli dichiarava la risoluzione del contratto per graveinadempimento del Comune committente, condannandolo al risarcimentodei danni in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannando la [OSCURATO:PERSONA] a tenere in-denne il Comune.6. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado spiegava appello [OSCURATO:PERSONA], censurando la condanna alla manleva.Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/20267.

Il Comune di Vicovaro proponeva a sua volta appello incidentalecontro l'accertamento della propria responsabilità e la condanna al risar-cimento a favore della [OSCURATO:SOCIETA]8.

Anche la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello incidentale trasver-sale per ottenere le ulteriori somme richieste a titolo risarcitorio e non ri-conosciute dal Tribunale.9.

La Corte d'appello esaminava, in quanto logicamente prioritario,l'appello incidentale del Comune e rigettava l'eccezione di improcedibilitàper mancata iscrizione delle riserve, argomentando che la domanda di ri-soluzione del contratto non richiedeva la preventiva iscrizione di riserve,che riguarda solo i maggiori costi e non la sorte del contratto (cfr. Cass.388/2006).10.

La Corte territoriale confermava inoltre la responsabilità del Comu-ne stesso per non aver garantito la ripresa dei lavori, per non aver comu-nicato la revoca del direttore dei lavori e per il ritardo nelle comunicazioni.11.

Premesso che l'obbligo dell'appaltatore di verificare il progetto ese-cutivo non escludeva la responsabilità della stazione appaltante per lamancanza di cantierabilità del progetto, la Corte d'appello osservava chela sospensione inizialmente era stata legittimamente disposta dalla D.L. aseguito della rinvenuta presenza di cumuli di inerti nell'area del cantiere,cumuli non presenti all'origine e verosimilmente depositati abusivamenteda altra impresa coinvolta nei lavori per la ristrutturazione (causa di forzamaggiore), ma era divenuta illegittima per l'inerzia del Comune nel predi-sporre una nuova variante e nel sostituire il direttore dei lavori.

Ne conse-guiva, per il Giudice d'appello, la fondatezza della domanda di risarcimen-to dell'appaltatore per il periodo eccedente i tempi tecnici necessari, nonpotendosi imputare all'impresa di non avere iscritto la riserva al momentodella ripresa dei lavori, non essendosi mai verificata quest'ultima circo-stanza, così come non risultava essere stato riaperto il registro della con-Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/2026tabilità, essendosi passati dalla direttamente dalla sospensione dei lavorialla risoluzione del contratto.12.

La Corte d'appello riconosceva a [OSCURATO:SOCIETA]. il ristoro delle spesegenerali e della lesione dell'utile, ma escludeva altre voci di danno nonprovate (mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte).Accoglieva inoltre il gravame in relazione al diritto al pagamento dei lavorieseguiti, senza applicazione del ribasso d'asta e determinati in euro204.743,13, in luogo della minore somma riconosciuta dal Tribunale in eu-ro 159.451,90, detraendo quanto già pagato dal Comune in relazione alprimo Sal, pari ad euro 86.482,00.13.

In accoglimento dell'appello principale della [OSCURATO:PERSONA], la Corted'appello escludeva la sua responsabilità, attribuendo la causa dei danniesclusivamente all'inerzia e alle omissioni del Comune, così rigettando ladomanda di manleva del Comune nei suoi confronti, con condanna delComune alla rifusione delle spese di lite.14.

Con ricorso notificato il 3.12.2021, il Comune di Vicovaro ha chie-sto la cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il 30.9.2021 e notifi-cata il 4.10.2021, articolando cinque motivi, illustrati da memoria, cui re-siste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., pure illustrato da memoria.E' rimasta intimata l'arch. [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE15.

Con il primo motivo si deduce (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326,327, 343 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello erroneamente rite-nuto la tempestività dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il Comune, l'appello incidentale era stato depositato tardivamente,oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'appello principale, e quindidoveva essere dichiarato inammissibile.Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/202616.

Rileva il ricorrente che l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato l'appelloprincipale in data

28.7. 2017, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto il pro-prio appello incidentale solo il 20. 11.2017, ben oltre il termine di 30 gior-ni previsto dall'art. 333 cod. proc. civ. per le impugnazioni autonome.

Ciòin quanto l'appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. non era una mera reazioneall'appello principale, ma una vera e propria impugnazione autonoma, vol-ta a censurare il mancato integrale accoglimento delle domande propostein primo grado.

In questi casi, deduce il ricorrente, secondo la giurispru-denza della Cassazione (ad es.

Cass. 14558/2012, Cass. 12387/2016,Cass. 6156/2018), il termine per proporre impugnazione incidentale èquello ordinario di 30 giorni dalla notifica dell'appello principale, e non siapplica la disciplina dell'impugnazione tardiva prevista dall'art. 334 c.p.c.,che è riservata ai casi in cui l'interesse ad impugnare nasce solo a seguitodell'impugnazione principale.17.

Il motivo è infondato.18.

Osserva il Collegio che l'impugnazione incidentale tardiva - che de-ve essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il contro-ricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando siascaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dalfatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interes-se ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in pro-posito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentirealla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa del-la controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di inte-ressi derivante dalla pronuncia impugnata. (Cass. 25469/2025; Cass.15100/2024; id. 26139/2022).19.

Va ribadito altresì il principio secondo cui l'impugnazione propostaper prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel qualedevono necessariamente confluire le eventuali impugnazioni di altri soc-combenti, affinché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa pos-Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/2026sibile la decisione simultanea.

Ne consegue che, in caso di appello, tutte leimpugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattereincidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè,contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali au-tonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non na-sce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso del-la domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art.343, primo comma, cod. proc. civ., cioè depositando in cancelleria la com-parsa di risposta contenente l'impugnazione incidentale almeno venti gior-ni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cass. n.10124/2009; id. n. 1671/2015).20.

Nel caso di specie, peraltro, l'interesse all'impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. è sorto soltanto a seguito dell'impugnazione della sentenza pro-posta dal Comune nei suoi confronti e notificata il 28.9.2017.

Ciò posto, laCorte d'appello ha provveduto in conformità a detto orientamento cui ilCollegio intende dare continuità.21.

Con il secondo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e191 D.P.R. 207/2010 e degli artt. 240 e 240 bis d.lgs. 163/2006. [OSCURATO:PERSONA] di Vicovaro contesta la decisione della Corte d'appello che ha ritenu-to procedibile la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante – secondo il Co-mune – la società non avesse rispettato due condizioni fondamentali pre-viste dalla normativa sugli appalti pubblici: l'iscrizione delle riserve nei do-cumenti contabili (artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010) e l'attivazione dellaprocedura di accordo bonario, obbligatoria in caso di controversie su ap-palti pubblici (artt. 240 e 240 bis D.Lgs. 163/2006).22.

Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha infatti richiamato correttamente l'orienta-mento della giurisprudenza di legittimità in tema di appalto di opere pub-bliche, secondo cui, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione delNumero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/2026contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invaliditàdel contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giu-diziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'o-nere - sussistente soltanto con riferimento alle pretese dell'appaltatoreche si riflettono sul corrispettivo dovutogli - della riserva; il che non esclu-de, tuttavia - ove l'inadempimento dell'appaltante posto a fondamentodella richiesta risoluzione consista nella illegittima disposizione o protra-zione della sospensione dei lavori - la rilevanza della mancata contestazio-ne, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedi-mento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa (a seconda del caratte-re originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cuil'appaltatore ha potuto averne consapevolezza) ai fini (non già della deca-denza, bensì) di valutare l'esistenza di un grave inadempimento del com-mittente, tale da giustificare la risoluzione del contratto (cfr. Cass.388/2006; 19531/2014; 22036/2014; 8517/2020).23.

Il ricorrente omette peraltro di censurare l'ulteriore ratio decidendiposta a sostegno dell'affermazione di procedibilità della domanda, e cioèl'impossibilità dell'iscrizione delle riserve, atteso che dopo la sospensionenon vi era più stata alcuna ripresa dei lavori, essendo le parti direttamentepassate alla fase della risoluzione del contratto (cfr. ultimo cpv a pag. 9della sentenza).24.

Con il terzo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi3 e 4, d.lgs. 163/2006.

Il Comune di Vicovaro contesta la sentenza dellaCorte d'appello nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità dellasocietà appaltatrice ([OSCURATO:SOCIETA].) per non aver rilevato e segnalato tem-pestivamente le carenze progettuali, pur avendo dichiarato di aver esami-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e i luoghi, come previsto dalla normativa sugli appaltipubblici.Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/202625.

L'art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. 163/2006 prevede infatti che l'im-presa concorrente, presentando l'offerta, dichiari di aver esaminato glielaborati progettuali, il computo metrico, di essersi recata sul luogo dei la-vori e di aver giudicato i lavori realizzabili e i prezzi congrui.

La DavidS.r.l., pur conoscendo il progetto e lo stato dei luoghi, non ha sollevato al-cuna eccezione né in fase di gara, né dopo la consegna d'urgenza del can-tiere, né al momento della sottoscrizione del contratto.26.

La Corte d'appello, invece, ha escluso la sua responsabilità, rite-nendo che l'obbligo di verifica dell'appaltatore non si estenda al riesamedegli elementi strutturali e architettonici dell'opera, ma solo al controllodella compatibilità tra progetto e stato dei luoghi.27.

La censura è inammissibile, in quanto non correlata alla ratio deci-dendi della ravvisata responsabilità del Comune quale stazione appaltante,per inadempimento dell'obbligo di procedere alla valutazione della comple-tezza, adeguatezza e chiarezza del progetto esecutivo, che, ad avviso del-la Corte distrettuale, non avrebbe nemmeno dovuto essere posto a fon-damento della gara d'appalto (cfr. pag. 13 primo cpv. della sentenza im-pugnata).28.

Con il quarto motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma 1,n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25D.M. 145/2000 e dell'art. 165, co. 5, D.P.R. 554/99.

Il Comune di Vicova-ro contesta la decisione della Corte territoriale che ha riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto ai ristori per la sospensione dei lavori, ritenendo erro-neamente applicabili al caso di specie gli artt. 24 e 25 del D.M. 145/2000.Secondo il Comune, la sospensione dei lavori era legittima e la società ap-paltatrice non aveva iscritto riserve nei modi e nei termini di legge, condi-zioni necessarie per poter ottenere il risarcimento.29.

La Corte d'appello, invece, ha ritenuto applicabili gli artt. 24 e 25D.M. 145/2000, che prevedono il diritto al risarcimento per sospensioni il-legittime, senza considerare la mancata iscrizione delle riserve.Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/202630.

La censura è inammissibile, in quanto volta a sindacare la motivataricostruzione in fatto svolta dal giudice di appello per ritenere che la so-spensione, dapprima legittima, in quanto imputabile a forza maggiore, èpoi divenuta illegittima, essendo stata la sua protrazione imputabile allacondotta della stazione appaltante.31.

E' inoltre inammissibile, non correlandosi alla ratio decidendi dellasentenza impugnata, nella parte in cui ha rilevato che dopo la sospensionenon vi era stata alcuna ripresa dei lavori.32.

Con il quinto motivo si censura (in relazione all'art. art. 360, com-ma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1458 cod.civ.

Il Comune di Vicovaro contesta il criterio adottatodalla Corte d'appello per la quantificazione del danno riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della risoluzione del contratto d'appalto.

Secondo ilComune, la Corte territoriale avrebbe dovuto attenersi al criterio del ribas-so d'asta applicato dal Tribunale, e non al valore venale dell'opera, ossiaai prezzi di libero mercato al momento della pronuncia di risoluzione.

IlComune sostiene che il criterio corretto, secondo la giurisprudenza più re-cente e consolidata, è quello del corrispettivo originariamente pattuito incontratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi, se previ-sto, e non già il valore venale dell'opera.33.La censura è fondata.34.

Dopo un contrasto iniziale, la questione è stata recentemente risol-ta da questa Corte con l'affermazione del principio secondo cui, in caso dirisoluzione del contratto d'appalto per inadempimento del committente, ilcontenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente va determinatoin relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, inrelazione al quale si è formata la volontà contrattuale, non al valore vena-le dell'opera (es.

Cass. n. 25578/2021, Cass. n. 738/2007, Cass. n.15705/2013).Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/202635.

Applicare il valore venale dell'opera, invece del prezzo contrattuale(eventualmente ribassato), comporterebbe infatti un ingiustificato arric-chimento dell'appaltatore, non ancorato a parametri negoziali o contrat-tuali.36.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al quinto motivoed è rispetto ad esso che il provvedimento va cassato con rinvio alla Corted'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudi-zio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo, cassa in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digi-tale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6418/2021depositata il 01/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/2026RILEVATO CHE1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva citato in giudizio il Comune di Vicovarodavanti al Tribunale di Tivoli, chiedendo la risoluzione del contratto d'ap-palto per lavori di adeguamento, completamento ed ampliamento di unimpianto sportivo, nonché il pagamento dei lavori eseguiti e il risarcimentodei danni per sospensione illegittima dei lavori ai sensi dell'art. 25 D.M. n.145/2000.2. Dopo l'avvio dell'esecuzione, il direttore dei lavori (arch. ElisabettaCicerchia) aveva disposto la sospensione per la necessità di una variantetecnica dovuta al rinvenimento di materiali inerti. La variante non venivaapprovata dal Comune, che poi revocava l'incarico al direttore dei lavori,senza sostituirlo né ordinare la ripresa dei lavori, nonostante la diffidadell'appaltatore. Solo nel 2011 il Comune comunicava la risoluzione delcontratto, senza imputarne la responsabilità all'impresa né riconoscere ri-stori economici.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedeva l'accertamento dell'inadempimento del Co-mune, la risoluzione del contratto, il pagamento dei lavori eseguiti e il ri-sarcimento dei danni.4. Il Comune eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancataiscrizione delle riserve e chiamava in causa l'arch. [OSCURATO:PERSONA], per esseremanlevato in caso di condanna. L'arch. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e sostenevala legittimità della sospensione e la propria estraneità alle responsabilitàsuccessive.5. Il Tribunale di Tivoli dichiarava la risoluzione del contratto per graveinadempimento del Comune committente, condannandolo al risarcimentodei danni in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannando la [OSCURATO:PERSONA] a tenere in-denne il Comune.6. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado spiegava appello [OSCURATO:PERSONA], censurando la condanna alla manleva.Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/20267. Il Comune di Vicovaro proponeva a sua volta appello incidentalecontro l'accertamento della propria responsabilità e la condanna al risar-cimento a favore della [OSCURATO:SOCIETA]8. Anche la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello incidentale trasver-sale per ottenere le ulteriori somme richieste a titolo risarcitorio e non ri-conosciute dal Tribunale.9. La Corte d'appello esaminava, in quanto logicamente prioritario,l'appello incidentale del Comune e rigettava l'eccezione di improcedibilitàper mancata iscrizione delle riserve, argomentando che la domanda di ri-soluzione del contratto non richiedeva la preventiva iscrizione di riserve,che riguarda solo i maggiori costi e non la sorte del contratto (cfr. Cass.388/2006).10. La Corte territoriale confermava inoltre la responsabilità del Comu-ne stesso per non aver garantito la ripresa dei lavori, per non aver comu-nicato la revoca del direttore dei lavori e per il ritardo nelle comunicazioni.11. Premesso che l'obbligo dell'appaltatore di verificare il progetto ese-cutivo non escludeva la responsabilità della stazione appaltante per lamancanza di cantierabilità del progetto, la Corte d'appello osservava chela sospensione inizialmente era stata legittimamente disposta dalla D.L. aseguito della rinvenuta presenza di cumuli di inerti nell'area del cantiere,cumuli non presenti all'origine e verosimilmente depositati abusivamenteda altra impresa coinvolta nei lavori per la ristrutturazione (causa di forzamaggiore), ma era divenuta illegittima per l'inerzia del Comune nel predi-sporre una nuova variante e nel sostituire il direttore dei lavori. Ne conse-guiva, per il Giudice d'appello, la fondatezza della domanda di risarcimen-to dell'appaltatore per il periodo eccedente i tempi tecnici necessari, nonpotendosi imputare all'impresa di non avere iscritto la riserva al momentodella ripresa dei lavori, non essendosi mai verificata quest'ultima circo-stanza, così come non risultava essere stato riaperto il registro della con-Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/2026tabilità, essendosi passati dalla direttamente dalla sospensione dei lavorialla risoluzione del contratto.12. La Corte d'appello riconosceva a [OSCURATO:SOCIETA]. il ristoro delle spesegenerali e della lesione dell'utile, ma escludeva altre voci di danno nonprovate (mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte).Accoglieva inoltre il gravame in relazione al diritto al pagamento dei lavorieseguiti, senza applicazione del ribasso d'asta e determinati in euro204.743,13, in luogo della minore somma riconosciuta dal Tribunale in eu-ro 159.451,90, detraendo quanto già pagato dal Comune in relazione alprimo Sal, pari ad euro 86.482,00.13. In accoglimento dell'appello principale della [OSCURATO:PERSONA], la Corted'appello escludeva la sua responsabilità, attribuendo la causa dei danniesclusivamente all'inerzia e alle omissioni del Comune, così rigettando ladomanda di manleva del Comune nei suoi confronti, con condanna delComune alla rifusione delle spese di lite.14. Con ricorso notificato il 3.12.2021, il Comune di Vicovaro ha chie-sto la cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il 30.9.2021 e notifi-cata il 4.10.2021, articolando cinque motivi, illustrati da memoria, cui re-siste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., pure illustrato da memoria.E' rimasta intimata l'arch. [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE15. Con il primo motivo si deduce (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326,327, 343 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello erroneamente rite-nuto la tempestività dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il Comune, l'appello incidentale era stato depositato tardivamente,oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'appello principale, e quindidoveva essere dichiarato inammissibile.Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/202616. Rileva il ricorrente che l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato l'appelloprincipale in data 28.7. 2017, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto il pro-prio appello incidentale solo il 20. 11.2017, ben oltre il termine di 30 gior-ni previsto dall'art. 333 cod. proc. civ. per le impugnazioni autonome. Ciòin quanto l'appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. non era una mera reazioneall'appello principale, ma una vera e propria impugnazione autonoma, vol-ta a censurare il mancato integrale accoglimento delle domande propostein primo grado. In questi casi, deduce il ricorrente, secondo la giurispru-denza della Cassazione (ad es. Cass. 14558/2012, Cass. 12387/2016,Cass. 6156/2018), il termine per proporre impugnazione incidentale èquello ordinario di 30 giorni dalla notifica dell'appello principale, e non siapplica la disciplina dell'impugnazione tardiva prevista dall'art. 334 c.p.c.,che è riservata ai casi in cui l'interesse ad impugnare nasce solo a seguitodell'impugnazione principale.17. Il motivo è infondato.18. Osserva il Collegio che l'impugnazione incidentale tardiva - che de-ve essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il contro-ricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando siascaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dalfatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interes-se ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in pro-posito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentirealla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa del-la controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di inte-ressi derivante dalla pronuncia impugnata. (Cass. 25469/2025; Cass.15100/2024; id. 26139/2022).19. Va ribadito altresì il principio secondo cui l'impugnazione propostaper prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel qualedevono necessariamente confluire le eventuali impugnazioni di altri soc-combenti, affinché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa pos-Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/2026sibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, tutte leimpugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattereincidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè,contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali au-tonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non na-sce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso del-la domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art.343, primo comma, cod. proc. civ., cioè depositando in cancelleria la com-parsa di risposta contenente l'impugnazione incidentale almeno venti gior-ni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cass. n.10124/2009; id. n. 1671/2015).20. Nel caso di specie, peraltro, l'interesse all'impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. è sorto soltanto a seguito dell'impugnazione della sentenza pro-posta dal Comune nei suoi confronti e notificata il 28.9.2017. Ciò posto, laCorte d'appello ha provveduto in conformità a detto orientamento cui ilCollegio intende dare continuità.21. Con il secondo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e191 D.P.R. 207/2010 e degli artt. 240 e 240 bis d.lgs. 163/2006. [OSCURATO:PERSONA] di Vicovaro contesta la decisione della Corte d'appello che ha ritenu-to procedibile la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante – secondo il Co-mune – la società non avesse rispettato due condizioni fondamentali pre-viste dalla normativa sugli appalti pubblici: l'iscrizione delle riserve nei do-cumenti contabili (artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010) e l'attivazione dellaprocedura di accordo bonario, obbligatoria in caso di controversie su ap-palti pubblici (artt. 240 e 240 bis D.Lgs. 163/2006).22. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha infatti richiamato correttamente l'orienta-mento della giurisprudenza di legittimità in tema di appalto di opere pub-bliche, secondo cui, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione delNumero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/2026contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invaliditàdel contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giu-diziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'o-nere - sussistente soltanto con riferimento alle pretese dell'appaltatoreche si riflettono sul corrispettivo dovutogli - della riserva; il che non esclu-de, tuttavia - ove l'inadempimento dell'appaltante posto a fondamentodella richiesta risoluzione consista nella illegittima disposizione o protra-zione della sospensione dei lavori - la rilevanza della mancata contestazio-ne, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedi-mento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa (a seconda del caratte-re originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cuil'appaltatore ha potuto averne consapevolezza) ai fini (non già della deca-denza, bensì) di valutare l'esistenza di un grave inadempimento del com-mittente, tale da giustificare la risoluzione del contratto (cfr. Cass.388/2006; 19531/2014; 22036/2014; 8517/2020).23. Il ricorrente omette peraltro di censurare l'ulteriore ratio decidendiposta a sostegno dell'affermazione di procedibilità della domanda, e cioèl'impossibilità dell'iscrizione delle riserve, atteso che dopo la sospensionenon vi era più stata alcuna ripresa dei lavori, essendo le parti direttamentepassate alla fase della risoluzione del contratto (cfr. ultimo cpv a pag. 9della sentenza).24. Con il terzo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi3 e 4, d.lgs. 163/2006. Il Comune di Vicovaro contesta la sentenza dellaCorte d'appello nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità dellasocietà appaltatrice ([OSCURATO:SOCIETA].) per non aver rilevato e segnalato tem-pestivamente le carenze progettuali, pur avendo dichiarato di aver esami-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e i luoghi, come previsto dalla normativa sugli appaltipubblici.Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/202625. L'art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. 163/2006 prevede infatti che l'im-presa concorrente, presentando l'offerta, dichiari di aver esaminato glielaborati progettuali, il computo metrico, di essersi recata sul luogo dei la-vori e di aver giudicato i lavori realizzabili e i prezzi congrui. La DavidS.r.l., pur conoscendo il progetto e lo stato dei luoghi, non ha sollevato al-cuna eccezione né in fase di gara, né dopo la consegna d'urgenza del can-tiere, né al momento della sottoscrizione del contratto.26. La Corte d'appello, invece, ha escluso la sua responsabilità, rite-nendo che l'obbligo di verifica dell'appaltatore non si estenda al riesamedegli elementi strutturali e architettonici dell'opera, ma solo al controllodella compatibilità tra progetto e stato dei luoghi.27. La censura è inammissibile, in quanto non correlata alla ratio deci-dendi della ravvisata responsabilità del Comune quale stazione appaltante,per inadempimento dell'obbligo di procedere alla valutazione della comple-tezza, adeguatezza e chiarezza del progetto esecutivo, che, ad avviso del-la Corte distrettuale, non avrebbe nemmeno dovuto essere posto a fon-damento della gara d'appalto (cfr. pag. 13 primo cpv. della sentenza im-pugnata).28. Con il quarto motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma 1,n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25D.M. 145/2000 e dell'art. 165, co. 5, D.P.R. 554/99. Il Comune di Vicova-ro contesta la decisione della Corte territoriale che ha riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto ai ristori per la sospensione dei lavori, ritenendo erro-neamente applicabili al caso di specie gli artt. 24 e 25 del D.M. 145/2000.Secondo il Comune, la sospensione dei lavori era legittima e la società ap-paltatrice non aveva iscritto riserve nei modi e nei termini di legge, condi-zioni necessarie per poter ottenere il risarcimento.29. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto applicabili gli artt. 24 e 25D.M. 145/2000, che prevedono il diritto al risarcimento per sospensioni il-legittime, senza considerare la mancata iscrizione delle riserve.Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/202630. La censura è inammissibile, in quanto volta a sindacare la motivataricostruzione in fatto svolta dal giudice di appello per ritenere che la so-spensione, dapprima legittima, in quanto imputabile a forza maggiore, èpoi divenuta illegittima, essendo stata la sua protrazione imputabile allacondotta della stazione appaltante.31. E' inoltre inammissibile, non correlandosi alla ratio decidendi dellasentenza impugnata, nella parte in cui ha rilevato che dopo la sospensionenon vi era stata alcuna ripresa dei lavori.32. Con il quinto motivo si censura (in relazione all'art. art. 360, com-ma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1458 cod.civ. Il Comune di Vicovaro contesta il criterio adottatodalla Corte d'appello per la quantificazione del danno riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della risoluzione del contratto d'appalto. Secondo ilComune, la Corte territoriale avrebbe dovuto attenersi al criterio del ribas-so d'asta applicato dal Tribunale, e non al valore venale dell'opera, ossiaai prezzi di libero mercato al momento della pronuncia di risoluzione. IlComune sostiene che il criterio corretto, secondo la giurisprudenza più re-cente e consolidata, è quello del corrispettivo originariamente pattuito incontratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi, se previ-sto, e non già il valore venale dell'opera.33.La censura è fondata.34. Dopo un contrasto iniziale, la questione è stata recentemente risol-ta da questa Corte con l'affermazione del principio secondo cui, in caso dirisoluzione del contratto d'appalto per inadempimento del committente, ilcontenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente va determinatoin relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, inrelazione al quale si è formata la volontà contrattuale, non al valore vena-le dell'opera (es. Cass. n. 25578/2021, Cass. n. 738/2007, Cass. n.15705/2013).Numero registro generale 30869/2021Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14304/2026Data pubblicazione 14/05/202635. Applicare il valore venale dell'opera, invece del prezzo contrattuale(eventualmente ribassato), comporterebbe infatti un ingiustificato arric-chimento dell'appaltatore, non ancorato a parametri negoziali o contrat-tuali.36. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al quinto motivoed è rispetto ad esso che il provvedimento va cassato con rinvio alla Corted'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudi-zio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo, cassa in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 14304/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris