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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34470/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha rigettato un reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen.

Tale strumento è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, a differenza del reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. che ha invece ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905).

In questa prospettiva, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e ss.).

Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen.; e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile.

Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente qualificato iI reclamo come generico, atteso che, già sul piano della astratta prospettazione delle ragioni difensive, la decisione dell'Amministrazione di non consentire al detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 non incide sul suo diritto soggettivo all'informazione, peraltro già adeguatamente garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata (RAI 1, 2, 3, 4, canale 5, Italia 1 ecc.), bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa (Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279456 — 01).

Di tal che del tutto legittima è stata, nel caso in esame, l'attivazione di una procedura deformalizzata di natura amministrativa propria del cd. reclamo generico, alla quale pacificamente non si applicano le norme processuali in materia di procedimento giurisdizionale in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha rigettato un reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. Tale strumento è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, a differenza del reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. che ha invece ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). In questa prospettiva, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e ss.). Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen.; e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente qualificato iI reclamo come generico, atteso che, già sul piano della astratta prospettazione delle ragioni difensive, la decisione dell'Amministrazione di non consentire al detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 non incide sul suo diritto soggettivo all'informazione, peraltro già adeguatamente garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata (RAI 1, 2, 3, 4, canale 5, Italia 1 ecc.), bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa (Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279456 — 01). Di tal che del tutto legittima è stata, nel caso in esame, l'attivazione di una procedura deformalizzata di natura amministrativa propria del cd. reclamo generico, alla quale pacificamente non si applicano le norme processuali in materia di procedimento giurisdizionale in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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