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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 24254/2023

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Rel.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 04971/2019 promosso da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via Ulpiano 29, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] di Scorpanielloin virtù di procura speciale in atti; controricorrenti e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 1877/2018 della Corte di appello di Genova , pubblicata il 07/12/2018 e notificata il 10/12/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:PERSONA]) otteneva decreto ingiuntivo per la somma capitale di € 87.563, 79nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA] ) e dei soci illimitatamente responsabili, al fine di ottenere la restituzione della somma versata a MPS [OSCURATO:PERSONA] i ces Banca per le Impr ese s .p. a. (di seguito, MPS), esercitando l'azione di regresso nei confronti dei soggetti obbligati. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, stata ammessa al contributo ai sensi della l. n. 488 del 1992da parte del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e, a garanzia dell'obbligo di restituzione della quota di agevolazione , aveva stipulato in favore della MPS ( b anca concessionaria indicata dal Ministero), una polizza fideiussoria a prima richiesta, che MPS aveva escusso in data 16 / 03 / 2007 , dichiarando l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] ai parametri previsti dallalegge e del re l ativo decreto ministeriale. [OSCURATO:PERSONA] proponeva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e, chiamando in causa la MPS, solleva va l' exceptio doli , in ragione della ritenuta richiesta di pagamento prima facie abusiva e fraudolenta, in assenza, al momento dell ’ escussione , di alcuna effettiva causa di revoca del contributo.

Alla MPS chiedeva, poi, di essere tenuta indenne rispetto alle pretese dell' [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei dannisubiti.

Il Tribunale respingeva l’opposizione e dichiarava MPS obbligata a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] e i soci di quest’ultima d i quanto pagato da ciascuno di essi in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza.

Avverso tale statuizione proponeva appello MPS e, nel contraddittoriodelle parti, l’impugnazione veniva respinta.

Avverso tale statuizione, la MPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Gli intimati si sono difesi con controricorso.

La ricorrent e e la [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai soci illimitatamente responsabili di quest’ultima, hanno depositato memorie difensive ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1353, 1453, 1455, 1456 c.c. e dei principi da essi desumibili in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione e la falsa applicazione dei principi in materia di contratti di garanzia a utonoma , oltre alla violazione e alla falsa applicazione degli artt. 5,comma 4 bis , e 8, comma 1 , lett. c 1 ) , d.m.n. 527 del 1995, dell’art. 1 , comma 9 , d.m. n. 123 del 2000 ( ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), perché la Corte di merito non aveva considerato che la gravità del l’ inadempimento del beneficiario del contributo non poteva costituire parametro di valutazione della legittimità dell'operata escussione della garanzia, non essendo l’art. 1455 c.c. applicabile in quanto: a) non risultava richiamato, neppure in via generale e sussidiaria, nel provvedimento di concessione del contributo; b) ladimostrazione di avere sostenuto spese almeno pari all'importo della prima tranche ricevuta costitui va una condizione risolutiva della assegnazione provvisoria del contributo ex art. 1353 c.c. , ovvero - in ipotesi c) - una clausola risolutiva espressa di cuiall'art. 1456 c.c.; d) non poteva operare nel caso di escussione di polizze fideiussorie costituenti contratti autonomi di garanzia.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1455, 2727 e 2729 c.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)per avere il giudice del gravame e rroneamente desunto l'asserita non gravità dell'inadempimento della beneficiaria del contributo da un fatto noto - la proposta formulata da MPS al Ministero, successivamente all’escussione della garanzia, di revocare il finanziamento a quest'ultima per lo scostamentodell’ dell'indicatore 11 (apporto mezzi propri) superiore al 30%, contenuta nella relazione del 05/04/2007 - privo dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. , in quanto costituente una dichiarazione non incompatibile con un giudizio di gravità dell'inadempimento, e comunque riferito alla diversa ipotesi della revoca del contributo.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ( ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte di merito omesso di considerare che, come dedotto nell'atto di appello da MPS, la relazione del05/04/2007 riportava espressamente anche la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ave va presentato la documentazione necessaria a provare l'avvenuto pagamento di almenola metà del costo complessivo del programma.

2. Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] e i soci illimitatamente responsabili della stessa hanno formulato due eccezioni pregiudiziali. 2.1.Con la prima eccezione, i menzionati controricorrenti hanno dedotto l’i mprocedibilità del ricorso per violazione dell’art. 16 undeciesd.l. n. 179 del 2012, con v. con modif. in l. n. 212 del 2012 (vigente ratione temporis), oltre che dell e specifiche tecniche di cui all’art. 19 ter d.m. n. 44 del 2011, in ragione della mancata indicazione, nella relazione di notificazione, eseguita per via telematica, del nome del filecontenente il ricorso per cassazione.

L’eccezione è infondata.

L’adempimento omesso non è espressamente previsto a pena di nullità, sicché deve ritenersi applicabile il principio secondo il quale l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, determina ndo così il raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018; cfr. Cass., S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021).

Nella specie, i controricorrenti non hanno dedotto di non avere potuto avere contezza del ricorso, che, anzi, risultano avere esaminato, contestandone la fondatezza.

2.2. Non è meritevole di accoglimento neppure la seconda eccezione, con la quale gli stessi controricorrenti hanno evidenziato che,sempre nella relazione di notificazione del ricorso per cassazione, eseguita per via telematica, mancava l’attestazione di conformità all’originale della copia informatica del ricorso notificato.

Nel proporre tal eccezione, le parti non hanno dedotto che l’originale dell’atto era un documento analogico , di cui l’avvocato notificante avevaestratto copia informatica , mentre tale in d icazione è essenziale ai fini della verifica della fondatezza dell’eccezione, poiché solo in quest’ultimo caso è necessaria l’attestazione di conformità prevista dall’art. 3 bis, comma 2, l. n. 53 del 1994 nel testo vigente ratione temporis ( « quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»).

Inoltre, secondo i controricorrenti, la mancanza della menzionata attestazione determina l’improcedibilità, richiamando una precedente delle Sezioni Unite di questa Corte che, tuttavia , riguarda una fattispecie diversa (Cass. Sez.

U, n. 22438 del 24/09/2018), relativa al caso in cui venga depositata in cancelleria copia analogica del ricorso per cassazione, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC senza l’attestazione di conformità del difensore, prevista dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter , l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

In questi cas i , le Sezioni Unite hanno precisato che – a fronte dell’eccezione della controparte della non conformità dell’atto notificato a quello depositato - per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, derivante dalla mancanza d i prova del tempestivo deposito del ricorso notificato, il ricorrente è chiamato a depositare l'a ttestazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

Anche considerando tale eventualità, nella fattispecie in esame l’eccezione risulta infondata, tenuto conto che il menzionato deposito risulta effettuato prima dell’adunanza, come si evince dalla documentazione depositata con nota del 05/04/2023.

3. Passando ad esaminare le singole censure, si deve subito rilevare che la materia del contendere riguarda il capo della decisione che, ritenendo illegittima l’escussione della garanzia da parte de lla MPS, in qualità di cessionaria del credito restitutorio vantato d a l Ministero(che aveva erogato le prime due rate del contributo previsto dalla l. n. 488 del 1992), ha condannato quest’ultima a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi soci di quanto pagato da questi ultimi all’[OSCURATO:PERSONA], escussa dalla MPS in forza della fideiussione prestata.

Il diritto di rivalsa dell’[OSCURATO:PERSONA], a soddisfazione del quale è stata formulata domanda monitorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dei soci di quest’’ultima società, non costituisce, dunque, materia del contendere.

4. Il primo motivo è inammissibile , non avendo parte ricorrente colto la ratiodella decisione impugnata.

La sentenza della Corte territoriale, infatti, s ’incentra sulla ritenuta illegittima escussione della garanzia da parte della MPS, poiché il comportamento dedotto quale ragione dell’escussione (mancata produzione di documenti) era stato ritenuto dalla stessa MPS privo del carattere della gravità (pp. 9 e 10 della sentenza impugnata), per cui la banca avevaviolato il dovere di cooperazione e buona fede nell’esecuzione dei contratti, tenuto conto che, pur ritenendo non grave il dedotto inadempimento, aveva posto lo stesso a fondamento dell’escussione.

Nel formulare il motivo, la ricorrente ha dedotto che la Corte di merito aveva erroneamente effettuato una valutazione di gravità dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] che, invece, non era rilevante ai fini dell’escussione della polizza, perché si trattava di un contratto autonomo di garanzia.

È, pertanto, evidente che la parte non risulta avere colto la ratio della decisione, che non ha affatto valutato la gravità o meno dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], ma ha ritenuto contraria a buona fede l’escussione della garanzia da parte della MPS in virtù di condotte dalla stessa MPS ritenute non gravi.

5. Anche il secondo motivo è inammissibile.La censura si risolve in una non condivisione della valutazione di merito operata dalla Corte d’appello, peraltro,sulla base di argomenti generici e confusi in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il riferimento, poi, alla ipotetica compatibilità tra non gravità dell’inadempimento ed escussione della garanzia, non attinge, ancora una volta, la valutazione di contrarietà a buona fede della condotta della MPS, operata dal giudice di appello e posta a fondamento della decisione. 6.Anche il terzo motivo è inammissibile, tenuto conto che non è censuratol’omesso esame di un fatto storico, ma la ritenuta mancata valutazione di alcune dichiarazioni contenute in un documento, la relazione del 05/04/2007, consideratadal giudice di merito, anche se in modo difforme rispetto alla difesa della ricorrente.

Si tratta, dunque, di una critica che attiene alla valutazione in fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità. 7.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

9. Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del difensore della [OSCURATO:PERSONA] e dei soci di quest’ultima, che si è dichiarato antistatario.

10. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].s.n.c., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, che liquida in € 7.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore delle parti appenamenzionate; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 04971/2019 promosso da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via Ulpiano 29, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] di Scorpanielloin virtù di procura speciale in atti; controricorrenti e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 1877/2018 della Corte di appello di Genova , pubblicata il 07/12/2018 e notificata il 10/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:PERSONA]) otteneva decreto ingiuntivo per la somma capitale di € 87.563, 79nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA] ) e dei soci illimitatamente responsabili, al fine di ottenere la restituzione della somma versata a MPS [OSCURATO:PERSONA] i ces Banca per le Impr ese s .p. a. (di seguito, MPS), esercitando l'azione di regresso nei confronti dei soggetti obbligati. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, stata ammessa al contributo ai sensi della l. n. 488 del 1992da parte del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e, a garanzia dell'obbligo di restituzione della quota di agevolazione , aveva stipulato in favore della MPS ( b anca concessionaria indicata dal Ministero), una polizza fideiussoria a prima richiesta, che MPS aveva escusso in data 16 / 03 / 2007 , dichiarando l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] ai parametri previsti dallalegge e del re l ativo decreto ministeriale. [OSCURATO:PERSONA] proponeva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e, chiamando in causa la MPS, solleva va l' exceptio doli , in ragione della ritenuta richiesta di pagamento prima facie abusiva e fraudolenta, in assenza, al momento dell ’ escussione , di alcuna effettiva causa di revoca del contributo. Alla MPS chiedeva, poi, di essere tenuta indenne rispetto alle pretese dell' [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei dannisubiti. Il Tribunale respingeva l’opposizione e dichiarava MPS obbligata a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] e i soci di quest’ultima d i quanto pagato da ciascuno di essi in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza. Avverso tale statuizione proponeva appello MPS e, nel contraddittoriodelle parti, l’impugnazione veniva respinta. Avverso tale statuizione, la MPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Gli intimati si sono difesi con controricorso. La ricorrent e e la [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai soci illimitatamente responsabili di quest’ultima, hanno depositato memorie difensive ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1353, 1453, 1455, 1456 c.c. e dei principi da essi desumibili in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione e la falsa applicazione dei principi in materia di contratti di garanzia a utonoma , oltre alla violazione e alla falsa applicazione degli artt. 5,comma 4 bis , e 8, comma 1 , lett. c 1 ) , d.m.n. 527 del 1995, dell’art. 1 , comma 9 , d.m. n. 123 del 2000 ( ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), perché la Corte di merito non aveva considerato che la gravità del l’ inadempimento del beneficiario del contributo non poteva costituire parametro di valutazione della legittimità dell'operata escussione della garanzia, non essendo l’art. 1455 c.c. applicabile in quanto: a) non risultava richiamato, neppure in via generale e sussidiaria, nel provvedimento di concessione del contributo; b) ladimostrazione di avere sostenuto spese almeno pari all'importo della prima tranche ricevuta costitui va una condizione risolutiva della assegnazione provvisoria del contributo ex art. 1353 c.c. , ovvero - in ipotesi c) - una clausola risolutiva espressa di cuiall'art. 1456 c.c.; d) non poteva operare nel caso di escussione di polizze fideiussorie costituenti contratti autonomi di garanzia. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1455, 2727 e 2729 c.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)per avere il giudice del gravame e rroneamente desunto l'asserita non gravità dell'inadempimento della beneficiaria del contributo da un fatto noto - la proposta formulata da MPS al Ministero, successivamente all’escussione della garanzia, di revocare il finanziamento a quest'ultima per lo scostamentodell’ dell'indicatore 11 (apporto mezzi propri) superiore al 30%, contenuta nella relazione del 05/04/2007 - privo dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. , in quanto costituente una dichiarazione non incompatibile con un giudizio di gravità dell'inadempimento, e comunque riferito alla diversa ipotesi della revoca del contributo. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ( ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte di merito omesso di considerare che, come dedotto nell'atto di appello da MPS, la relazione del05/04/2007 riportava espressamente anche la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ave va presentato la documentazione necessaria a provare l'avvenuto pagamento di almenola metà del costo complessivo del programma. 2. Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] e i soci illimitatamente responsabili della stessa hanno formulato due eccezioni pregiudiziali. 2.1.Con la prima eccezione, i menzionati controricorrenti hanno dedotto l’i mprocedibilità del ricorso per violazione dell’art. 16 undeciesd.l. n. 179 del 2012, con v. con modif. in l. n. 212 del 2012 (vigente ratione temporis), oltre che dell e specifiche tecniche di cui all’art. 19 ter d.m. n. 44 del 2011, in ragione della mancata indicazione, nella relazione di notificazione, eseguita per via telematica, del nome del filecontenente il ricorso per cassazione. L’eccezione è infondata. L’adempimento omesso non è espressamente previsto a pena di nullità, sicché deve ritenersi applicabile il principio secondo il quale l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, determina ndo così il raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018; cfr. Cass., S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021). Nella specie, i controricorrenti non hanno dedotto di non avere potuto avere contezza del ricorso, che, anzi, risultano avere esaminato, contestandone la fondatezza. 2.2. Non è meritevole di accoglimento neppure la seconda eccezione, con la quale gli stessi controricorrenti hanno evidenziato che,sempre nella relazione di notificazione del ricorso per cassazione, eseguita per via telematica, mancava l’attestazione di conformità all’originale della copia informatica del ricorso notificato. Nel proporre tal eccezione, le parti non hanno dedotto che l’originale dell’atto era un documento analogico , di cui l’avvocato notificante avevaestratto copia informatica , mentre tale in d icazione è essenziale ai fini della verifica della fondatezza dell’eccezione, poiché solo in quest’ultimo caso è necessaria l’attestazione di conformità prevista dall’art. 3 bis, comma 2, l. n. 53 del 1994 nel testo vigente ratione temporis ( « quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»). Inoltre, secondo i controricorrenti, la mancanza della menzionata attestazione determina l’improcedibilità, richiamando una precedente delle Sezioni Unite di questa Corte che, tuttavia , riguarda una fattispecie diversa (Cass. Sez. U, n. 22438 del 24/09/2018), relativa al caso in cui venga depositata in cancelleria copia analogica del ricorso per cassazione, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC senza l’attestazione di conformità del difensore, prevista dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter , l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa. In questi cas i , le Sezioni Unite hanno precisato che – a fronte dell’eccezione della controparte della non conformità dell’atto notificato a quello depositato - per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, derivante dalla mancanza d i prova del tempestivo deposito del ricorso notificato, il ricorrente è chiamato a depositare l'a ttestazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. Anche considerando tale eventualità, nella fattispecie in esame l’eccezione risulta infondata, tenuto conto che il menzionato deposito risulta effettuato prima dell’adunanza, come si evince dalla documentazione depositata con nota del 05/04/2023. 3. Passando ad esaminare le singole censure, si deve subito rilevare che la materia del contendere riguarda il capo della decisione che, ritenendo illegittima l’escussione della garanzia da parte de lla MPS, in qualità di cessionaria del credito restitutorio vantato d a l Ministero(che aveva erogato le prime due rate del contributo previsto dalla l. n. 488 del 1992), ha condannato quest’ultima a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi soci di quanto pagato da questi ultimi all’[OSCURATO:PERSONA], escussa dalla MPS in forza della fideiussione prestata. Il diritto di rivalsa dell’[OSCURATO:PERSONA], a soddisfazione del quale è stata formulata domanda monitorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dei soci di quest’’ultima società, non costituisce, dunque, materia del contendere. 4. Il primo motivo è inammissibile , non avendo parte ricorrente colto la ratiodella decisione impugnata. La sentenza della Corte territoriale, infatti, s ’incentra sulla ritenuta illegittima escussione della garanzia da parte della MPS, poiché il comportamento dedotto quale ragione dell’escussione (mancata produzione di documenti) era stato ritenuto dalla stessa MPS privo del carattere della gravità (pp. 9 e 10 della sentenza impugnata), per cui la banca avevaviolato il dovere di cooperazione e buona fede nell’esecuzione dei contratti, tenuto conto che, pur ritenendo non grave il dedotto inadempimento, aveva posto lo stesso a fondamento dell’escussione. Nel formulare il motivo, la ricorrente ha dedotto che la Corte di merito aveva erroneamente effettuato una valutazione di gravità dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] che, invece, non era rilevante ai fini dell’escussione della polizza, perché si trattava di un contratto autonomo di garanzia. È, pertanto, evidente che la parte non risulta avere colto la ratio della decisione, che non ha affatto valutato la gravità o meno dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], ma ha ritenuto contraria a buona fede l’escussione della garanzia da parte della MPS in virtù di condotte dalla stessa MPS ritenute non gravi. 5. Anche il secondo motivo è inammissibile.La censura si risolve in una non condivisione della valutazione di merito operata dalla Corte d’appello, peraltro,sulla base di argomenti generici e confusi in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il riferimento, poi, alla ipotetica compatibilità tra non gravità dell’inadempimento ed escussione della garanzia, non attinge, ancora una volta, la valutazione di contrarietà a buona fede della condotta della MPS, operata dal giudice di appello e posta a fondamento della decisione. 6.Anche il terzo motivo è inammissibile, tenuto conto che non è censuratol’omesso esame di un fatto storico, ma la ritenuta mancata valutazione di alcune dichiarazioni contenute in un documento, la relazione del 05/04/2007, consideratadal giudice di merito, anche se in modo difforme rispetto alla difesa della ricorrente. Si tratta, dunque, di una critica che attiene alla valutazione in fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità. 7.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 9. Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del difensore della [OSCURATO:PERSONA] e dei soci di quest’ultima, che si è dichiarato antistatario. 10. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].s.n.c., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, che liquida in € 7.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore delle parti appenamenzionate; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
Decreto Cassazione n. 24254/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris