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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42484/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 16/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza, emessa in data 23/11/2020, con la quale veniva dichiarata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 5 d.lvo n. 74 del 2000, con condanna, per l'effetto, alla pena di mesi 8 di reclusione.

In particolare, al ricorrente veniva contestato che, nella sua qualità di rappresentante legale della società "Mariano costruzioni sas di [OSCURATO:PERSONA] & c.", fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi ai fini iva per l'anno 2011, realizzando un'evasione di imposta in misura superiore alla soglia di euro 50.000, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Oltre alla condanna alla pena di mesi otto di reclusione e al pagamento delle spese processuali il giudice di primo grado applicava all'imputato le pene accessorie previste dall'articolo 12, comma 1, d.vo n. 74 del 2000. 2.Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per Cassazione articolato nelle seguenti censure.

3. Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 601, 100 78, 180, 182, 185, cod. proc. pen., per essere nulla la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Nello specifico si lamenta che il citato atto è stato notificato presso il domicilio eletto in Prato alla via Bellini numero 252 e, successivamente, non avendo ivi rinvenuto l'imputato, ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. pen. presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ci si duole, in sintesi, che la notifica sia stata effettuata dando per presupposto un'elezione di domicilio in un luogo differente da quello invece effettivamente prescelto dal ricorrente.

Di conseguenza si censura che, a fronte di una tempestiva deduzione della nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello per erronea considerazione del domicilio eletto, il giudizio di secondo grado sia stato celebrato regolarmente fino all'emissione del provvedimento impugnato deducendosi, pertanto, la nullità di quest'ultimo e di tutto il giudizio.

4. Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sulla base degli accertamenti di cui agli articoli 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1993.

In particolare, si censura che la sentenza della Corte d'appello di Potenza avrebbe affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto contestato valorizzando esclusivamente le verifiche di tipo presuntivo compiute dall'amministrazione finanziaria e basandosi sulle dichiarazioni del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale, però, non avrebbe fatto altro che riepilogare detti accertamenti induttivi.5.Nel terzo motivo di appello si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e, in ogni caso, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione fornita dal provvedimento impugnato in relazione allo specifico motivo d'appello.

A tal fine si premette che il Tribunale Lucano, pur avendo ritenuto [OSCURATO:PERSONA] meritevole delle circostanze attenuanti generiche, non ha riconosciuto al predetto il beneficio alla luce dei fatti commessi e del casellario agli atti, elementi idonei a comprovare che l'imputato non si sarebbe astenuto in futuro dal commettere ulteriori reati.

La pronuncia del giudice di prime cure è stata appellata sul punto ma, a fronte dello specifico motivo, la Corte d'appello di Potenza, omettendo qualsivoglia valutazione in proposito, si è limitata ad affermare che l'atto di appello non si era confrontato con la sanzione erogata in concreto dal Tribunale che aveva già concesso all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante "nonché l'invocata sospensione condizionale della pena".

In maniera errata, dunque, il giudice di secondo grado, con evidente travisamento della pronuncia del giudice di prime cure, avrebbe dato per concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena pur risultando esso incontrovertibilmente escluso dalla prima sentenza.

6. Nell'ultimo motivo di ricorso si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto dall'art. 5 d.lvo n. 74 del 2000 commesso in 31/12/2012 e che, a seguito dell'innalzamento dei termini di prescrizione per il reato contestato disposto dalla legge n. 148 del 2011, in assenza di ipotesi di sospensione nel corso del giudizio di primo e di secondo grado e tenuto conto degli eventi interruttivi, il prefato termine prescrizionale è spirato in data 31/12/2022 con conseguente estinzione del reato addebitato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.

Dalla lettura degli atti processuali, consentiti a Questa Corte attesa la natura della censura proposta, emerge la manifesta infondatezza delle doglianze proposte.

La difesa ha dedotto che nel verbale redatto a seguito della notifica ex art.415 bis cod. proc. pen. del 19/02/2018 il ricorrente aveva eletto domicilio, per tutte le notificazioni in Bella (PZ) via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, e che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in un periodo quindi successivo all'atto della notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva eletto domicilio per le notificazioni in Massa e Cozzile (PT) via Vetrano n. 54.

Il difensore, tuttavia, ha omesso di rappresentare che nel corpo della nomina del difensore e del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] de Falco del Foro di Potenza, successiva alla sentenza di primo grado - che viene richiamata in epigrafe sent.1242/2020 - e quindi funzionale al giudizio d'appello, il [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato "elettivamente domiciliato in Prato alla via Bellini n. 252".

Correttamente, quindi, il giudice di merito ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. al difensore di fiducia.

2. Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

In esso, infatti si lamenta il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato contestato in quanto basata esclusivamente sull'accertamento di tipo induttivo effettuato dall'agenzia delle entrate.

Sul punto la Corte d'appello ha confermato la statuizione del giudice di prime cure sostenendo che il giudizio di colpevolezza ha trovato fondamento nell'accertamento induttivo svolto dall'agenzia delle entrate ma anche, e soprattutto, nelle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], reputate dai giudici d'appello fondamentale elemento di riscontro del dato documentale dell'accertamento predetto.

In realtà la difesa ha dedotto che il teste appartenente alla guardia di finanza nella sua deposizione ha riferito dell'accertamento induttivo nei termini in cui era stato effettuato, senza altro aggiungere.

Alla luce dell'evidenziata "circolarità" della prova raccolta [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la pronuncia dei giudici di secondo grado sia viziata nei termini dedotti nel ricorso posto che in essa non emerge alcuna dettagliata valutazione critica degli elementi contenuti nell'accertamento tributario induttivo né alcuna comparazione dello stesso con le altre risultanze processuali in particolare non dando sufficientemente conto delle ragioni per le quali le deposizioni del teste di riferimento sarebbero state idonee a corroborare il giudizio di reità.

La Corte d'appello, non ha, quindi, fatto buon governo del principio affermato da Questa Corte secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.Detto principio, enunciato in una fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per mancanza di una autonoma valutazione critica degli elementi contenuti nell'accertamento tributario induttivo e di qualsiasi comparazione con le altre risultanze processuali, sottolinea l'insufficienza del mero accertamento induttivo ai fini della configurabilità del reato contestato. 3.11 terzo motivo di ricorso è fondato.

Dalla lettura della decisione di primo grado emerge che non è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale di Potenza ha affermato non sussistere "i presupposti di legge per la concessione della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie, dovendosi ritenere, alla luce dei fatti commessi e del casellario agli atti, che l'imputato non si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati".

La Corte d'appello di Potenza, nell'affermare che "l'atto di appello non si confronta con la sanziona irrogata in concreto dal Tribunale che ha già concesso all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante nonché l'invocata sospensione condizionale della pena", non si è pronunciata sul motivo d'appello proposto, incorrendo, tra l'altro, in un totale travisamento su quanto statuito dal primo giudice incorrendo la decisione, sul relativo punto, nei vizi denunciati dal ricorrente. 4.La non manifesta infondatezza del secondo motivo e la fondatezza del terzo impone l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso con conseguente presa d'atto della avvenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

5. Per queste ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 16/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza, emessa in data 23/11/2020, con la quale veniva dichiarata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 5 d.lvo n. 74 del 2000, con condanna, per l'effetto, alla pena di mesi 8 di reclusione. In particolare, al ricorrente veniva contestato che, nella sua qualità di rappresentante legale della società "Mariano costruzioni sas di [OSCURATO:PERSONA] & c.", fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi ai fini iva per l'anno 2011, realizzando un'evasione di imposta in misura superiore alla soglia di euro 50.000, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Oltre alla condanna alla pena di mesi otto di reclusione e al pagamento delle spese processuali il giudice di primo grado applicava all'imputato le pene accessorie previste dall'articolo 12, comma 1, d.vo n. 74 del 2000. 2.Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per Cassazione articolato nelle seguenti censure. 3. Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 601, 100 78, 180, 182, 185, cod. proc. pen., per essere nulla la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Nello specifico si lamenta che il citato atto è stato notificato presso il domicilio eletto in Prato alla via Bellini numero 252 e, successivamente, non avendo ivi rinvenuto l'imputato, ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. pen. presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ci si duole, in sintesi, che la notifica sia stata effettuata dando per presupposto un'elezione di domicilio in un luogo differente da quello invece effettivamente prescelto dal ricorrente. Di conseguenza si censura che, a fronte di una tempestiva deduzione della nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello per erronea considerazione del domicilio eletto, il giudizio di secondo grado sia stato celebrato regolarmente fino all'emissione del provvedimento impugnato deducendosi, pertanto, la nullità di quest'ultimo e di tutto il giudizio. 4. Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sulla base degli accertamenti di cui agli articoli 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1993. In particolare, si censura che la sentenza della Corte d'appello di Potenza avrebbe affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto contestato valorizzando esclusivamente le verifiche di tipo presuntivo compiute dall'amministrazione finanziaria e basandosi sulle dichiarazioni del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale, però, non avrebbe fatto altro che riepilogare detti accertamenti induttivi.5.Nel terzo motivo di appello si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e, in ogni caso, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione fornita dal provvedimento impugnato in relazione allo specifico motivo d'appello. A tal fine si premette che il Tribunale Lucano, pur avendo ritenuto [OSCURATO:PERSONA] meritevole delle circostanze attenuanti generiche, non ha riconosciuto al predetto il beneficio alla luce dei fatti commessi e del casellario agli atti, elementi idonei a comprovare che l'imputato non si sarebbe astenuto in futuro dal commettere ulteriori reati. La pronuncia del giudice di prime cure è stata appellata sul punto ma, a fronte dello specifico motivo, la Corte d'appello di Potenza, omettendo qualsivoglia valutazione in proposito, si è limitata ad affermare che l'atto di appello non si era confrontato con la sanzione erogata in concreto dal Tribunale che aveva già concesso all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante "nonché l'invocata sospensione condizionale della pena". In maniera errata, dunque, il giudice di secondo grado, con evidente travisamento della pronuncia del giudice di prime cure, avrebbe dato per concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena pur risultando esso incontrovertibilmente escluso dalla prima sentenza. 6. Nell'ultimo motivo di ricorso si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto dall'art. 5 d.lvo n. 74 del 2000 commesso in 31/12/2012 e che, a seguito dell'innalzamento dei termini di prescrizione per il reato contestato disposto dalla legge n. 148 del 2011, in assenza di ipotesi di sospensione nel corso del giudizio di primo e di secondo grado e tenuto conto degli eventi interruttivi, il prefato termine prescrizionale è spirato in data 31/12/2022 con conseguente estinzione del reato addebitato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Dalla lettura degli atti processuali, consentiti a Questa Corte attesa la natura della censura proposta, emerge la manifesta infondatezza delle doglianze proposte. La difesa ha dedotto che nel verbale redatto a seguito della notifica ex art.415 bis cod. proc. pen. del 19/02/2018 il ricorrente aveva eletto domicilio, per tutte le notificazioni in Bella (PZ) via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, e che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in un periodo quindi successivo all'atto della notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva eletto domicilio per le notificazioni in Massa e Cozzile (PT) via Vetrano n. 54. Il difensore, tuttavia, ha omesso di rappresentare che nel corpo della nomina del difensore e del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] de Falco del Foro di Potenza, successiva alla sentenza di primo grado - che viene richiamata in epigrafe sent.1242/2020 - e quindi funzionale al giudizio d'appello, il [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato "elettivamente domiciliato in Prato alla via Bellini n. 252". Correttamente, quindi, il giudice di merito ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. al difensore di fiducia. 2. Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. In esso, infatti si lamenta il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato contestato in quanto basata esclusivamente sull'accertamento di tipo induttivo effettuato dall'agenzia delle entrate. Sul punto la Corte d'appello ha confermato la statuizione del giudice di prime cure sostenendo che il giudizio di colpevolezza ha trovato fondamento nell'accertamento induttivo svolto dall'agenzia delle entrate ma anche, e soprattutto, nelle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], reputate dai giudici d'appello fondamentale elemento di riscontro del dato documentale dell'accertamento predetto. In realtà la difesa ha dedotto che il teste appartenente alla guardia di finanza nella sua deposizione ha riferito dell'accertamento induttivo nei termini in cui era stato effettuato, senza altro aggiungere. Alla luce dell'evidenziata "circolarità" della prova raccolta [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la pronuncia dei giudici di secondo grado sia viziata nei termini dedotti nel ricorso posto che in essa non emerge alcuna dettagliata valutazione critica degli elementi contenuti nell'accertamento tributario induttivo né alcuna comparazione dello stesso con le altre risultanze processuali in particolare non dando sufficientemente conto delle ragioni per le quali le deposizioni del teste di riferimento sarebbero state idonee a corroborare il giudizio di reità. La Corte d'appello, non ha, quindi, fatto buon governo del principio affermato da Questa Corte secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.Detto principio, enunciato in una fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per mancanza di una autonoma valutazione critica degli elementi contenuti nell'accertamento tributario induttivo e di qualsiasi comparazione con le altre risultanze processuali, sottolinea l'insufficienza del mero accertamento induttivo ai fini della configurabilità del reato contestato. 3.11 terzo motivo di ricorso è fondato. Dalla lettura della decisione di primo grado emerge che non è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il Tribunale di Potenza ha affermato non sussistere "i presupposti di legge per la concessione della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie, dovendosi ritenere, alla luce dei fatti commessi e del casellario agli atti, che l'imputato non si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati". La Corte d'appello di Potenza, nell'affermare che "l'atto di appello non si confronta con la sanziona irrogata in concreto dal Tribunale che ha già concesso all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante nonché l'invocata sospensione condizionale della pena", non si è pronunciata sul motivo d'appello proposto, incorrendo, tra l'altro, in un totale travisamento su quanto statuito dal primo giudice incorrendo la decisione, sul relativo punto, nei vizi denunciati dal ricorrente. 4.La non manifesta infondatezza del secondo motivo e la fondatezza del terzo impone l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso con conseguente presa d'atto della avvenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata. 5. Per queste ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescri
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