CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19771/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 marzo 1931, titolare dell'omonima impresa, residente in Catan-zaro, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in proprio e quale Capogruppo mandatariadell'ATI costituita con l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso,in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 72P06 C352L; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 63P28 C352L; pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato nelloStudio del secondo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 (fax presso cui indi-rizzare le comunicazioni di Cancelleria: 06-80687995).RicorrentecontroATERP Calabria - [OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia ResidenzialePubblica Calabria (istituita ex L.R. n. 24/13 - con Decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 99 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con conseguente estinzionedelle ATERP provinciali istituite con L.R. n. 27/2006 - C.F./P.I.Numero registro generale 13078/2021Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19771/2026Data pubblicazione 14/06/202603479720793) in persona del legale rappresentante pro tempore Avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di pro-cura speciale alle liti in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 73E09 C352R – PEC [OSCURATO:EMAIL]) giusta nomina con delibera n. 317 del 27 maggio 2021, ed eletti-vamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito inV.le Tiziano n. 3 - 00196 ROMA, la quale inoltre dichiara insieme al suo di-fensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla pre-sente procedura a mezzo fax al seguente numero 0961.727245, oppure amezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 1759 depositatail 1° dicembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con contratto del 29 gennaio 1990 l'ATERP, ex IACP della [OSCURATO:PERSONA], affidava all'imprenditore individuale geom. [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale mandatario di ATI, la costruzione di otto fabbricati percentododici alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Catanza-ro, località Pistoia-[OSCURATO:PERSONA] (lotto n° 136/C).Insorte contestazioni tra le parti, il Barilaro conveniva l'ATERP davantial Tribunale della stessa città, che con sentenza 9 maggio 2016 accoglievain parte le sue domande, condannando la convenuta a pagargli (a) euro53.585,51 per immobilizzo macchinari e attrezzatura, maggiori spese ge-nerali, mancato utile e maggiori oneri per fideiussione, (b) euro 10.411,77per l'eliminazione manuale dal cantiere dello strato melmoso di circa dieciNumero registro generale 13078/2021Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19771/2026Data pubblicazione 14/06/2026centimetri cagionato da un nubifragio, (c) euro 63.524,20 per spese so-stenute per l'eliminazione dei danni derivanti da atti vandalici, nonché (d)euro 30.029,29 per importo revisionale malamente calcolato non sulla da-ta di effettiva ultimazione dei lavori, ma su quella contrattuale, (e) euro12.426,55 quale saldo dei lavorii.Con la stessa sentenza il Tribunale rigettava la riconvenzionale diATERP, diretta ad ottenere la condanna dell'appaltatore a pagare euro532.770,72 quale maggior costo dell'opera, non avendo il Barilaro provve-duto al completamento dei lavori.2.- Su impugnazione della Stazione appaltante, la Corte d'appello diCatanzaro con la sentenza indicata in intestazione riformava parzialmentela decisione del primo giudice, eliminando la condanna di euro 10.411,77(sub lettera precedente b), dichiarando dovuta la penale pretesa dallacommittente per euro 92.981,93 e riducendo ad euro 54.951,02 le sommedovute dall'ATERP per i danni da ripristino.3.- Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazionel'impresa, affidando il gravame ad un solo mezzo illustrato da memoria.Resiste ATERP con controricorso, concludendo per l'inammissibilitàdell'impugnazione e, comunque, per il suo rigetto.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Con l'unico motivo di ricorso il Barilaro lamenta la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 1218, 1256, secondo comma, 1382, 1659cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 342, 343, 344 della legge 20 marzo1865 n° 2248 allegato F, 20 del r.d. 25 maggio 1895 n° 350 e 12, 13, 14,29 e 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063.Con un primo profilo il ricorrente deduce che la Corte l'avrebbe con-dannato al pagamento della penale per 368 giorni, dal 15 luglio 1994 (da-Numero registro generale 13078/2021Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19771/2026Data pubblicazione 14/06/2026ta in cui i lavori avrebbero dovuto essere ultimati) al 18 luglio 1995 (datadi ultimazione dei lavori), dunque per euro 92.981,93.In realtà, la perizia di variante si rese necessaria, secondo la stessasentenza, per l'inadeguata indagine geologica che avrebbe dovuto svolge-re la PA, con la conseguenza che il termine contrattuale di sedici mesi, de-corrente (secondo la motivazione della Corte) dalla approvazione della pe-rizia di variante (avvenuta il 15 marzo 1993), doveva in realtà farsi decor-rere dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione, avvenuta il 21giugno 1993.Ne sarebbe derivata l'illegittima applicazione della penale per novanta-sette giorni, dal 15 marzo al 21 giugno 1993, per complessivi euro24.508,02.Con un secondo profilo il ricorrente assume che la Corte aveva ritenutoche gli atti di saccheggio e di vandalismo fossero divenuti, dal giugno1995, una causa di forza maggiore, che aveva impedito all'appaltatore dirispettare le proprie obbligazioni contrattuali: con la conseguenza che an-che per l'ulteriore periodo di quarantotto giorni (dal 1° giugno al 18 luglio1995) la penale non poteva essere applicata.L'importo complessivo di essa (pari ad euro 92.981,93) avrebbe dovu-to, dunque, essere ulteriormente ridotto di euro 12.127,68.5.- Il primo profilo del mezzo è infondato.Si osserva, infatti, che il regime delle varianti d'appalto sotto il vigoredel d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 (applicabile ratione temporis) era disci-plinato dagli artt. 13 e 14 nel modo seguente.L'appaltatore era tenuto ad eseguire tutte le variazioni in più od in me-no ordinate dalla Stazione appaltante, purché non superassero il quintodell'importo contrattuale (cosiddetto “quinto d'obbligo”).In tal caso, pur spettando all'esecutore un'ulteriore frazione di corri-spettivo ragguagliato “a prezzi di contratto”, nessuna indennità gli era do-vuta.Numero registro generale 13078/2021Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19771/2026Data pubblicazione 14/06/2026Qualora, poi, fosse occorso “eseguire categorie di lavori non prevedu-te” o fosse stato necessario “impiegare materiali per i quali non risulti fis-sato il prezzo contrattuale”, allora si sarebbe dovuto provvedere “alla for-mazione di nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con regio de-creto 25 maggio 1895, n. 350”.Quest'ultimo all'art. 343 prevedeva “una perizia suppletiva” che la Sta-zione appaltante avrebbe dovuto previamente approvare e sarebbe dovutaservire “di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al con-tratto principale”.Infine, era previsto che “[n]el caso di aumento si stabilisce, ove occor-ra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori”.Ora, la Corte – dopo aver ha osservato che la perizia di variante inclu-deva “modifiche e aggiunte ai lavori” (pagina 26) e “nuovi prezzi” (pagina27), sebbene essa fosse contenuta entro il quinto d'obbligo (pagina 29), eche la perizia predetta ed il relativo atto di sottomissione avevano accor-dato “ulteriori giorni 40 sul termine assegnato per il completamento deilavori” (pur essendo evidente che, a quella data, il tempo trascorso eraben superiore a quello contrattuale) – ha ritenuto che i sedici mesi, origi-nariamente pattuiti in contratto per il compimento delle opere, potesserofarsi decorrere dall'approvazione della variante, intervenuta il 15 marzo1993 (sempre pagina 29).Tale snodo logico non sembra coerente con le norme sopra richiamate:la Corte, infatti, pur dando atto dell'assegnazione di una nuova scadenzaper l'ultimazione dei lavori, riprende il termine contrattuale di sedici mesi,originariamente pattuito, per farlo decorrere dalla approvazione della va-riante.Nella presente sede l'appaltatore, sfruttando l'errore nel quale è incor-sa la Corte, intende ottenere un ulteriore vantaggio da tale inesatta appli-cazione delle norme di legge, pretendendo che i sedici mesi pattuiti incontratto, ed erroneamente considerati dalla Corte al posto del termineNumero registro generale 13078/2021Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19771/2026Data pubblicazione 14/06/2026assegnato nell'atto di sottomissione, siano calcolati dalla sottoscrizione ditale ultimo atto.Non è chi non veda che l'erronea applicazione delle norme da partedella Corte territoriale, benché esente da critica da parte degli odierni liti-ganti, non possa comunque fungere da base per ulteriori violazioni del te-sto normativo.9.- È invece inammissibile, in quanto privo di autosufficienza, il secon-do profilo.L'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n° 1063/1962 stabilisce che l'ap-paltatore è tenuto al pagamento di una penale nel caso di mancato rispet-to del termine contrattuale, “salvo il caso di ritardo a lui non imputabile”.Ora, il mezzo in esame non spiega quale nesso causale vi sia tra gli at-ti di vandalismo e la tardiva ultimazione dei lavori al 18 luglio 1995 e per-ché i primi, sicuramente non imputabili a negligenza del ricorrente dallametà di giugno 1995, cagionarono una dilazione della fine dei lavori dal 15ottobre 1993 (data di ultimazione dei lavori riconosciuta, come già detto,con la variante “planoaltimetrica”) al 18 luglio 1995 (data effettiva di ter-mine delle opere).È vero che la stessa sentenza gravata, da un lato (nell'esaminare le ri-chieste dell'appaltatore concernenti il rimborso delle spese cagionate dastruzione divennero incontrollabili dal giugno 1995 (pagine 29-31) e, dun-que, che vi fu una “forza maggiore” dalla metà di giugno 1995; e, dall'al-tro, nell'esaminare il tema dell'imputabilità del ritardo, ha negato che essirappresentassero una “causa di forza maggiore” “fino alla data del 18 lu-glio 1995” (pagina 45): ma il ricorrente – pur in presenza di tale discrasianel percorso motivazionale – non si duole di essa, e della qualificazionedegli atti vandalici quale forza maggiore (predicata alle pagine 29-31, manegata alla pagina 45), dalla quale non è possibile ex se desumere che gliNumero registro generale 13078/2021Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19771/2026Data pubblicazione 14/06/2026delle spese per l'eliminazione dei danni, riconosciuto in sentenza per lire119.779.000, pari ad euro 61.860,69) anche un impedimento all'ultima-zione tempestiva dell'appalto.In ogni caso, va aggiunto che la questione della riduzione della penalein ragione degli atti di vandalismo e della conseguente impossibilità dieseguire le opere non risulta trattata nella sentenza ed è, pertanto, nuo-va: il che costituisce un'ulteriore ragione di inammissibilità del profilo inesame.10.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifu-sione delle spese del presente grado in favore della controparte, per la cuiliquidazione si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorren-te, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resisten-te le spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00 per com-pensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesein ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino