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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 50810/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 3/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato la richiesta di sospensione del procedimento per incapacità di parteciparvi coscientemente di [OSCURATO:PERSONA] e di procedere all'espletamento di una perizia finalizzata all'accertamento di tale condizione di incapacità.

Secondo il Giudice procedente, infatti, tenuto conto delle condizioni di salute dell'imputato quali emergenti dalla documentazione agli atti del procedimento, non ricorrevano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 33 e 178, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., avendo il Giudice per le indagini preliminari adottato il provvedimento dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, sicché esso sarebbe stato abnorme per carenza di potere, spettando la relativa decisione al Tribunale collegiale di Rovigo.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. per violazione del diritto di difesa e conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del provvedimento impugnato, per avere il Giudice procedente emesso un'ordinanza dopo un accertamento peritale privo di contraddittorio, con conseguente abnormità della decisione per impossibilità di procedere ex art. 456 cod. proc. pen. davanti al giudice competente.

3. In data 27 ottobre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che il giudice di merito non è tenuto a disporre perizia sulla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, perchè può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti del procedimento (ex plurimis Sez. 4, n. 13293 del 9/03/2023, Lauria, Rv. 284560 — 01; Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, Nereo, Rv. 241105 - 01).

Una volta assunta la relativa decisione, l'art. 71, comma 3, cod. proc. pen., nello stabilire che «contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonché il curatore speciale nominato all'imputato», si riferisce alla sola ordinanza con la quale, ai sensi del precedente comma 1, il processo sia stato sospeso e si sia provveduto, come previsto dal successivo comma 2, alla nomina di un curatore speciale (Sez. 1, n. 9676 del 19/02/2004, Santapaola, Rv. 227232 - 01).

Viceversa, in applicazione dell'art. 568 cod. proc. pen., a mente del quale «la legge stabilisce i casi nei quali i Ji)\ i I provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati», l'ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta di sospensione del processo per incapacità dell'imputato di parteciparvi coscientemente non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza (Sez. 4, n. 15717 del 27/02/2020, Marabottini, Rv. 279240 - 01), fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'atto sia viziato da abnormità, essendo, in tale evenienza, autonomamente impugnabile (Sez. 3, n. 20296 del 26/04/2012, Bonini, Rv. 252765 - 01).

2.1. Tuttavia, è stato ritenuto che non sia abnorme e che, quindi, non sia ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari abbia motivatamente respinto, sulla base dei risultati di accertamenti medici svolti in precedenza, l'istanza diretta a disporre una perizia sulla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, trattandosi di provvedimento che costituisce esercizio di un potere deliberativo riconosciuto dall'ordinamento e che non determina alcuna stasi processuale (Sez. 2, n. 38719 del 10/09/2015, Rustico, Rv. 264805 - 01).

2.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non risulta adottato in carenza di potere, atteso che la richiesta di sospensione è stata depositata, secondo quanto specificato dallo stesso ricorrente, in data 20 giugno 2023 e, dunque, prima della scadenza del termine per richiedere i riti alternativi.

Per tale ragione, al momento del deposito dell'istanza il Giudice per le indagini preliminari che ha deciso sulla richiesta era ancora il giudice procedente, atteso che gli atti non erano stati ancora trasmessi al Tribunale collegiale di Rovigo, competente per il giudizio ai sensi dell'art. 457 cod. proc. pen., non essendo ancora decorso il termine previsto dall'art. 458 cod. proc. pen. Né la relativa decisione ha prodotto alcuna stasi processuale, avendo essa dato l'abbrivio, al contrario, all'ulteriore corso del procedimento, sicché, sotto tale profilo, non può nemmeno ravvisarsi alcuna abnormità di natura funzionale (cfr. Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, in motivazione).

3. Inammissibile è anche il secondo motivo, con cui il ricorso lamenta che la decisione da parte del Giudice procedente sia intervenuta all'esito di un accertamento peritale disposto senza contraddittorio.

Infatti, le risultanze peritali che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di valorizzare sono quelle rassegnate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della distinta procedura avente ad oggetto l'eventuale scarcerazione dell'imputato per incompatibilità delle sue condizioni di salute con la custodia cautelare in carcere.

A partire dalle stesse e tenuto conto, soprattutto, di quanto riferito dai sanitari operanti nella struttura penitenziaria in cui [OSCURATO:PERSONA] si trova ristretto, il Giudice procedente ha ritenuto, con argomentazione congrua e pienamente logica, l'insussistenza della situazione di incapacità che la difesa aveva prospettato, senza che potesse ritenersi necessario alcun ulteriore approfondimento peritale.

Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa doglianza, che allude a una perizia sulla capacità di stare coscientemente in giudizio che non risulta essere stata espletata, come del resto lamentato con il primo motivo, in rapporto di evidente incompatibilità logica con il presente.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 3/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato la richiesta di sospensione del procedimento per incapacità di parteciparvi coscientemente di [OSCURATO:PERSONA] e di procedere all'espletamento di una perizia finalizzata all'accertamento di tale condizione di incapacità. Secondo il Giudice procedente, infatti, tenuto conto delle condizioni di salute dell'imputato quali emergenti dalla documentazione agli atti del procedimento, non ricorrevano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 33 e 178, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., avendo il Giudice per le indagini preliminari adottato il provvedimento dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, sicché esso sarebbe stato abnorme per carenza di potere, spettando la relativa decisione al Tribunale collegiale di Rovigo. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. per violazione del diritto di difesa e conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del provvedimento impugnato, per avere il Giudice procedente emesso un'ordinanza dopo un accertamento peritale privo di contraddittorio, con conseguente abnormità della decisione per impossibilità di procedere ex art. 456 cod. proc. pen. davanti al giudice competente. 3. In data 27 ottobre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il giudice di merito non è tenuto a disporre perizia sulla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, perchè può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti del procedimento (ex plurimis Sez. 4, n. 13293 del 9/03/2023, Lauria, Rv. 284560 — 01; Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, Nereo, Rv. 241105 - 01). Una volta assunta la relativa decisione, l'art. 71, comma 3, cod. proc. pen., nello stabilire che «contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonché il curatore speciale nominato all'imputato», si riferisce alla sola ordinanza con la quale, ai sensi del precedente comma 1, il processo sia stato sospeso e si sia provveduto, come previsto dal successivo comma 2, alla nomina di un curatore speciale (Sez. 1, n. 9676 del 19/02/2004, Santapaola, Rv. 227232 - 01). Viceversa, in applicazione dell'art. 568 cod. proc. pen., a mente del quale «la legge stabilisce i casi nei quali i Ji)\ i I provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati», l'ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta di sospensione del processo per incapacità dell'imputato di parteciparvi coscientemente non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza (Sez. 4, n. 15717 del 27/02/2020, Marabottini, Rv. 279240 - 01), fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'atto sia viziato da abnormità, essendo, in tale evenienza, autonomamente impugnabile (Sez. 3, n. 20296 del 26/04/2012, Bonini, Rv. 252765 - 01). 2.1. Tuttavia, è stato ritenuto che non sia abnorme e che, quindi, non sia ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari abbia motivatamente respinto, sulla base dei risultati di accertamenti medici svolti in precedenza, l'istanza diretta a disporre una perizia sulla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, trattandosi di provvedimento che costituisce esercizio di un potere deliberativo riconosciuto dall'ordinamento e che non determina alcuna stasi processuale (Sez. 2, n. 38719 del 10/09/2015, Rustico, Rv. 264805 - 01). 2.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non risulta adottato in carenza di potere, atteso che la richiesta di sospensione è stata depositata, secondo quanto specificato dallo stesso ricorrente, in data 20 giugno 2023 e, dunque, prima della scadenza del termine per richiedere i riti alternativi. Per tale ragione, al momento del deposito dell'istanza il Giudice per le indagini preliminari che ha deciso sulla richiesta era ancora il giudice procedente, atteso che gli atti non erano stati ancora trasmessi al Tribunale collegiale di Rovigo, competente per il giudizio ai sensi dell'art. 457 cod. proc. pen., non essendo ancora decorso il termine previsto dall'art. 458 cod. proc. pen. Né la relativa decisione ha prodotto alcuna stasi processuale, avendo essa dato l'abbrivio, al contrario, all'ulteriore corso del procedimento, sicché, sotto tale profilo, non può nemmeno ravvisarsi alcuna abnormità di natura funzionale (cfr. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, in motivazione). 3. Inammissibile è anche il secondo motivo, con cui il ricorso lamenta che la decisione da parte del Giudice procedente sia intervenuta all'esito di un accertamento peritale disposto senza contraddittorio. Infatti, le risultanze peritali che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di valorizzare sono quelle rassegnate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della distinta procedura avente ad oggetto l'eventuale scarcerazione dell'imputato per incompatibilità delle sue condizioni di salute con la custodia cautelare in carcere. A partire dalle stesse e tenuto conto, soprattutto, di quanto riferito dai sanitari operanti nella struttura penitenziaria in cui [OSCURATO:PERSONA] si trova ristretto, il Giudice procedente ha ritenuto, con argomentazione congrua e pienamente logica, l'insussistenza della situazione di incapacità che la difesa aveva prospettato, senza che potesse ritenersi necessario alcun ulteriore approfondimento peritale. Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa doglianza, che allude a una perizia sulla capacità di stare coscientemente in giudizio che non risulta essere stata espletata, come del resto lamentato con il primo motivo, in rapporto di evidente incompatibilità logica con il presente. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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