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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13546/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data 20/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 628 CP Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

Pulina deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, nonché al mancato riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'applicazione della recidiva non solo tiene conto dei significativi precedenti penali annoverati dall'imputato, bensì della condotta di furto pressoché coeva ai fatti di causa posta in essere dall'imputato, correttamente apprezzata, sulla scorta dell'ulteriore fatto oggetto di giudizio, quale sintomatica scelta di vita sottesa alla commissione dei reati contro il patrimonio che giustifica l'aumento di pena riconducendo il delitto de quo ad un'evidente inclinazione al reato e sintomo di un'accresciuta pericolosità sociale.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La circostanza che il compendio furtivo, di apprezzabile valore, sia stato successivamente restituito non vale ad escludere rilievo al disvalore del fatto, tanto che si è affermato - principio valido anche al caso in esame - come agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale dev'essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante (Sez. 2, n. 3369 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254780).

Inoltre, la Corte di merito, avendo escluso che le bombole potessero avere un valore esiguo ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, Sentenza n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 255791).

Peraltro, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art 62, n. 4, cod. pen.) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.

Sez. 2, Sentenza n. 21872 del 06/03/2001 Ud. (dep. 30/05/2001 ) Rv. 218795). [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del concorso di persone, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo alla aggravante delle persone riunite, peraltro non formalmente contestata, nonché alla recidiva, parimenti non contestata.

Il ricorso è inammissibile.

Il coinvolgimento del ricorrente nel concorso in rapina impropria si ricava dalla sentenza impugnata laddove nel riportare il racconto della p.o., precisa come questi riferì di essere stato spintonato e fatto cadere dai due, dopo la sottrazione delle bombole e che gli imputati al fine di garantirsi la fuga abbassarono la saracinesca del locale chiudendolo all'interno.

La circostanza aggravante delle persone riunite risulta contestata in fatto, essendosi ascritta ad entrambi gli imputati la violenza contestualmente operata e per come risulta dalla stessa denuncia della p.o., pienamente utilizzabile essendosi proceduto col rito abbreviato, con esclusione, pertanto, di qualsiasi ipotesi di violazione del diritto di difesa.

La recidiva risulta essere stata correttamente contestata, avendo la sentenza impugnata precisato come l'omissione sul capo di imputazione riportato in sentenza sia dovuto ad errore materiale, risultando invece la circostanza nell'atto imputativo (la recidiva qualificata risulta essere stata specificamente contestata ad entrambi gli imputati sia in sede di ordinanza cautelare sia nella richiesta di rinvio a giudizio a cui è poi seguita l'udienza preliminare nel corso della quale su tale contestazione è stato celebrato il giudizio abbreviato).

Peraltro, trattandosi di recidiva qualificata è precluso operare nel presente caso in termini di prevalenza il giudizio di bilanciamento già operato dal primo giudice.

Con la conseguenza, pertanto, che il giudizio di equivalenza "alle aggravanti" operato dal primo giudice (che pertanto non ha affatto escluso la recidiva) risulta, con l'integrazione motivazionale apportata dalla Corte di merito, correttamente operato, escludendosi, al contempo, alcuna violazione del diritto di difesa trattandosi di circostanze contestate espressamente (la recidiva qualificata) o in fatto (le più persone riunite) e della denunciata violazione del divieto di reformatio in peius.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data 20/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 628 CP Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Pulina deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, nonché al mancato riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'applicazione della recidiva non solo tiene conto dei significativi precedenti penali annoverati dall'imputato, bensì della condotta di furto pressoché coeva ai fatti di causa posta in essere dall'imputato, correttamente apprezzata, sulla scorta dell'ulteriore fatto oggetto di giudizio, quale sintomatica scelta di vita sottesa alla commissione dei reati contro il patrimonio che giustifica l'aumento di pena riconducendo il delitto de quo ad un'evidente inclinazione al reato e sintomo di un'accresciuta pericolosità sociale. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La circostanza che il compendio furtivo, di apprezzabile valore, sia stato successivamente restituito non vale ad escludere rilievo al disvalore del fatto, tanto che si è affermato - principio valido anche al caso in esame - come agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale dev'essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante (Sez. 2, n. 3369 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254780). Inoltre, la Corte di merito, avendo escluso che le bombole potessero avere un valore esiguo ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, Sentenza n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 255791). Peraltro, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art 62, n. 4, cod. pen.) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici. Sez. 2, Sentenza n. 21872 del 06/03/2001 Ud. (dep. 30/05/2001 ) Rv. 218795). [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del concorso di persone, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo alla aggravante delle persone riunite, peraltro non formalmente contestata, nonché alla recidiva, parimenti non contestata. Il ricorso è inammissibile. Il coinvolgimento del ricorrente nel concorso in rapina impropria si ricava dalla sentenza impugnata laddove nel riportare il racconto della p.o., precisa come questi riferì di essere stato spintonato e fatto cadere dai due, dopo la sottrazione delle bombole e che gli imputati al fine di garantirsi la fuga abbassarono la saracinesca del locale chiudendolo all'interno. La circostanza aggravante delle persone riunite risulta contestata in fatto, essendosi ascritta ad entrambi gli imputati la violenza contestualmente operata e per come risulta dalla stessa denuncia della p.o., pienamente utilizzabile essendosi proceduto col rito abbreviato, con esclusione, pertanto, di qualsiasi ipotesi di violazione del diritto di difesa. La recidiva risulta essere stata correttamente contestata, avendo la sentenza impugnata precisato come l'omissione sul capo di imputazione riportato in sentenza sia dovuto ad errore materiale, risultando invece la circostanza nell'atto imputativo (la recidiva qualificata risulta essere stata specificamente contestata ad entrambi gli imputati sia in sede di ordinanza cautelare sia nella richiesta di rinvio a giudizio a cui è poi seguita l'udienza preliminare nel corso della quale su tale contestazione è stato celebrato il giudizio abbreviato). Peraltro, trattandosi di recidiva qualificata è precluso operare nel presente caso in termini di prevalenza il giudizio di bilanciamento già operato dal primo giudice. Con la conseguenza, pertanto, che il giudizio di equivalenza "alle aggravanti" operato dal primo giudice (che pertanto non ha affatto escluso la recidiva) risulta, con l'integrazione motivazionale apportata dalla Corte di merito, correttamente operato, escludendosi, al contempo, alcuna violazione del diritto di difesa trattandosi di circostanze contestate espressamente (la recidiva qualificata) o in fatto (le più persone riunite) e della denunciata violazione del divieto di reformatio in peius. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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