Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21262/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del TRIB.

SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], per violazione di leggee vizio di motivazione, è manifestamente infondato.1.1.

La denunciata omessa valutazione del fatto sopravvenuto non riveste alcuncarattere di decisività.La costatazione che la madre del detenuto era deceduta prima della decisioneimpugnata e che, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto usufruire del permesso dinecessità finalizzato a consentirgli un incontro con la congiunta, impossibilitata per ragioni disalute a partecipare ai colloqui presso l’istituto penitenziario, non poteva in ogni casoridondare in favore dell’odierno ricorrente.Il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo e quindi giudice dell’impugnazione,avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse in applicazione del principioin forza del quale «l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen, qualecondizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effettiprimari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravamesia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazionepratica più vantaggiosa per l'impugnante» (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2015, Rv. 267172;Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 251694 - 01).1.2.

Non opera per il permesso di necessità il diverso principio affermato dallagiurisprudenza di questa Corte di cassazione con riferimento al permesso premio,disciplinato dall’art. 30-ter Ord. pen., che, costituendo una parte essenziale del trattamentorieducativo, si colloca in un’ottica di progressione e di gradualità nell’accesso ai beneficipenitenziari, con la conseguenza che il detenuto ha sempre l’interesse ad ottenere unadecisione nel merito anche quando nelle more del procedimento impugnatorio intervengonofatti sopravvenuti, come l’eventuale godimento del beneficio in accoglimento di altra istanza(cfr. Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567 - 01; Sez. 1, n. 5505 del11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01).3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], per violazione di leggee vizio di motivazione, è manifestamente infondato.1.1. La denunciata omessa valutazione del fatto sopravvenuto non riveste alcuncarattere di decisività.La costatazione che la madre del detenuto era deceduta prima della decisioneimpugnata e che, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto usufruire del permesso dinecessità finalizzato a consentirgli un incontro con la congiunta, impossibilitata per ragioni disalute a partecipare ai colloqui presso l’istituto penitenziario, non poteva in ogni casoridondare in favore dell’odierno ricorrente.Il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo e quindi giudice dell’impugnazione,avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse in applicazione del principioin forza del quale «l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen, qualecondizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effettiprimari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravamesia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazionepratica più vantaggiosa per l'impugnante» (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2015, Rv. 267172;Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 251694 - 01).1.2. Non opera per il permesso di necessità il diverso principio affermato dallagiurisprudenza di questa Corte di cassazione con riferimento al permesso premio,disciplinato dall’art. 30-ter Ord. pen., che, costituendo una parte essenziale del trattamentorieducativo, si colloca in un’ottica di progressione e di gradualità nell’accesso ai beneficipenitenziari, con la conseguenza che il detenuto ha sempre l’interesse ad ottenere unadecisione nel merito anche quando nelle more del procedimento impugnatorio intervengonofatti sopravvenuti, come l’eventuale godimento del beneficio in accoglimento di altra istanza(cfr. Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567 - 01; Sez. 1, n. 5505 del11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21262/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris