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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 12270/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 35830-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - AIFMC (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che le rappresentano e 2022 difendono; 671 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1027/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. • r.g. n. 35830/2019 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 383 del 2018, ha respinto le domande proposte dalla Ragazzoni nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio mentre ha confermato la condanna delle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e AIFMC (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), accertata l'unitarietà dell'impresa dalle stesse costituita, a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle un'indennità risarcitoria che ha quantificato, commisurandola all'ultima retribuzione globale di fatto, in misura non superiore a dodici mensilità oltre accessori di legge, dal licenziamento all'effettiva reintegrazione confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di 3/4 delle spese di entrambi i gradi di giudizio compensando il restante quarto.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].) affidato a cinque motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380 bis

1. Cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

Successivamente le ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso ed hanno chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto. [OSCURATO:PERSONA], nel dare atto dell'avvenuta notificazione della rinuncia ha insistito per la condanna alle spese con attribuzione agli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e degli artt. 24, 4, e 5

I. n. 223/1991, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza ritenuto illegittimo il licenziamento sul presupposto della contitolarità del rapporto di lavoro ed a prescindere dall'esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo . r.g. n. 35830/2020 inserimento nella complessiva struttura aziendale oltre che del concreto accertamento di un uso promiscuo della prestazione.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5

I. n. 223/1991 nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., e si deduce che l'individuazione dei lavoratori in esubero non poteva che avvenire in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive manifestatesi nel perimetro aziendale di [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ed all'interno del solo personale navigante di questa.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.2359, 2947 e segg. cod. civ., degli artt. 776 e 779 cod. nav. nonché del Regolamento europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del [OSCURATO:PERSONA] n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.

CC. 125 per essersi trascurato di considerare che nel settore aeronautico, governato da pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute anche nei suddetti Regolamenti, il servizio di trasporto aereo non poteva essere svolto da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e dei responsabili delle varie attività.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 e 1321 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 30 d.

Igs. n. 276 del 2003 per avere la sentenza impugnata trascurato una attenta disamina dell'utilizzo comune e promiscuo delle risorse lavorative, elemento imprescindibile per pervenire alla configurazione di un unico centro di imputazione del rapporto.

Deducono le ricorrenti che si sarebbe dovuto escludere che il distacco realizzasse, in contrasto con la previsione dell'art. 30 d.

Igs n. 276 /2003, un'ipotesi di uso comune e promiscuo del dipendente.

5. Il quinto motivo di ricorso deducono ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970 per avere il giudice di appello escluso la detraibilità dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dall'indennità risarcitoria ed errato nel ritenere che compensi percepiti per periodi di ridotta durata non potessero intaccare il limite risarcitorio massimo delle dodici r.g. n. 35830/2020 mensilità con la conseguenza di avere, in tal modo, determinato in concreto la trasformazione di tale limite massimo in un limite minimo irriducibile.

6. Tanto premesso rileva il Collegio che le società ricorrenti in data 11 febbraio 2022 hanno rinunciato al ricorso ed hanno chiesto alla Corte, in applicazione degli artt. 390 e 391 cod.proc.civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Risulta dagli atti che la rinuncia è stata notificata alla controricorrente in data 21 febbraio 2022.

Di tanto da atto essa stessa con la memoria depositata in vista dall'odierna adunanza camerale con la quale insiste però per la liquidazione delle spese delle quali è chiesta anche la distrazione.

7. Va rammentato al riguardo che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte.

La rinuncia, infatti, non ha carattere "accettizio" e, ai sensi dell'art. 390 ultimo comma cod. proc.civ., per essere produttiva di effetti processuali è sufficiente che sia portata a conoscenza della parte controinteressata notificandola alla stessa o comunicandola agli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] la rinuncia si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e viene meno l'interesse a contrastare l'impugnazione ma non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio la cui regolazione l'art. 391 secondo comma cod. proc. civ. rimette alla discrezionalità del Collegio che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (cfr. tra le altre Cass.28/05/2020 n. 10140 e 26/02/2015 n. 3971).

8. Ciò posto ritiene il Collegio che le spese del giudizio debbano essere poste a carico delle società che hanno rinunciato al ricorso da loro stesse proposto.

Da un canto la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, ed anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la distrazione delle stesse in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari.

Dall'altro le censure formulate nei cinque motivi di ricorso, per l'accoglimento delle quali le ricorrenti hanno insistito ancora con le memorie depositate il 9 febbraio 2022 in vista dell'odierna adunanza camerale, non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si r.g. n. 35830/2020 richiamano ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. cod. proc. civ.(cfr. da ultimo Cass. 07/02/2022 n. 3824 e 3825).

9. In conclusione il processo deve essere dichiarato estinto e le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente nella misura indicata in dispositivo.

Dette spese devono inoltre essere distratte in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che se ne sono dichiarati distrattari.

Nulla invece deve essere liquidato per spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Spese da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che se ne sono dichiarati antistatari.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]' TY

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 35830-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - AIFMC (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che le rappresentano e 2022 difendono; 671 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1027/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. • r.g. n. 35830/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 383 del 2018, ha respinto le domande proposte dalla Ragazzoni nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio mentre ha confermato la condanna delle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e AIFMC (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), accertata l'unitarietà dell'impresa dalle stesse costituita, a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle un'indennità risarcitoria che ha quantificato, commisurandola all'ultima retribuzione globale di fatto, in misura non superiore a dodici mensilità oltre accessori di legge, dal licenziamento all'effettiva reintegrazione confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di 3/4 delle spese di entrambi i gradi di giudizio compensando il restante quarto. 3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].) affidato a cinque motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1. Cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Successivamente le ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso ed hanno chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto. [OSCURATO:PERSONA], nel dare atto dell'avvenuta notificazione della rinuncia ha insistito per la condanna alle spese con attribuzione agli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e degli artt. 24, 4, e 5 I. n. 223/1991, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza ritenuto illegittimo il licenziamento sul presupposto della contitolarità del rapporto di lavoro ed a prescindere dall'esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo . r.g. n. 35830/2020 inserimento nella complessiva struttura aziendale oltre che del concreto accertamento di un uso promiscuo della prestazione. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 223/1991 nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., e si deduce che l'individuazione dei lavoratori in esubero non poteva che avvenire in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive manifestatesi nel perimetro aziendale di [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ed all'interno del solo personale navigante di questa. 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.2359, 2947 e segg. cod. civ., degli artt. 776 e 779 cod. nav. nonché del Regolamento europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del [OSCURATO:PERSONA] n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO. CC. 125 per essersi trascurato di considerare che nel settore aeronautico, governato da pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute anche nei suddetti Regolamenti, il servizio di trasporto aereo non poteva essere svolto da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e dei responsabili delle varie attività. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 e 1321 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 30 d. Igs. n. 276 del 2003 per avere la sentenza impugnata trascurato una attenta disamina dell'utilizzo comune e promiscuo delle risorse lavorative, elemento imprescindibile per pervenire alla configurazione di un unico centro di imputazione del rapporto. Deducono le ricorrenti che si sarebbe dovuto escludere che il distacco realizzasse, in contrasto con la previsione dell'art. 30 d. Igs n. 276 /2003, un'ipotesi di uso comune e promiscuo del dipendente. 5. Il quinto motivo di ricorso deducono ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970 per avere il giudice di appello escluso la detraibilità dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dall'indennità risarcitoria ed errato nel ritenere che compensi percepiti per periodi di ridotta durata non potessero intaccare il limite risarcitorio massimo delle dodici r.g. n. 35830/2020 mensilità con la conseguenza di avere, in tal modo, determinato in concreto la trasformazione di tale limite massimo in un limite minimo irriducibile. 6. Tanto premesso rileva il Collegio che le società ricorrenti in data 11 febbraio 2022 hanno rinunciato al ricorso ed hanno chiesto alla Corte, in applicazione degli artt. 390 e 391 cod.proc.civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio. Risulta dagli atti che la rinuncia è stata notificata alla controricorrente in data 21 febbraio 2022. Di tanto da atto essa stessa con la memoria depositata in vista dall'odierna adunanza camerale con la quale insiste però per la liquidazione delle spese delle quali è chiesta anche la distrazione. 7. Va rammentato al riguardo che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte. La rinuncia, infatti, non ha carattere "accettizio" e, ai sensi dell'art. 390 ultimo comma cod. proc.civ., per essere produttiva di effetti processuali è sufficiente che sia portata a conoscenza della parte controinteressata notificandola alla stessa o comunicandola agli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] la rinuncia si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e viene meno l'interesse a contrastare l'impugnazione ma non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio la cui regolazione l'art. 391 secondo comma cod. proc. civ. rimette alla discrezionalità del Collegio che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (cfr. tra le altre Cass.28/05/2020 n. 10140 e 26/02/2015 n. 3971). 8. Ciò posto ritiene il Collegio che le spese del giudizio debbano essere poste a carico delle società che hanno rinunciato al ricorso da loro stesse proposto. Da un canto la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, ed anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la distrazione delle stesse in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari. Dall'altro le censure formulate nei cinque motivi di ricorso, per l'accoglimento delle quali le ricorrenti hanno insistito ancora con le memorie depositate il 9 febbraio 2022 in vista dell'odierna adunanza camerale, non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si r.g. n. 35830/2020 richiamano ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. cod. proc. civ.(cfr. da ultimo Cass. 07/02/2022 n. 3824 e 3825). 9. In conclusione il processo deve essere dichiarato estinto e le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente nella misura indicata in dispositivo. Dette spese devono inoltre essere distratte in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che se ne sono dichiarati distrattari. Nulla invece deve essere liquidato per spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che se ne sono dichiarati antistatari. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]' TY
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