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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04049/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6025/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA n. 8765/2019 depositata il 02/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA. [OSCURATO:PERSONA] Su istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il tribunale di Ancona liquidava in 1536,00 euro i compensi professionali spettantigli quale difensore di ufficio di A.G. nel procedimento penale n. 491/2008 pendente avanti al giudice di pace di Osimo.

L’istante proponeva opposizione lamentando l’omessa liquidazione delle spese sostenute e dei compensi per l’attività di recupero del credito dal cliente, con procedure esecutive di esito infruttuoso.

Contumace il ministero della Giustizia, il giudice delegato con ordinanza 8765 del 2 luglio 2019 riconosceva il diritto dell’opponente all’intero compenso comprensivo di spese, e affermava che l’onorario era stato “ingiustificatamente decurtato” del 30%, in quanto non si verteva “in materia di patrocinio a spese dello Stato ma di difesa di ufficio”.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, al quale l’intimato ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Con l’unica censura il Ministero lamenta la violazione degli artt. 106 bis, 116 e 117 del d.p.r. 115/2002.

Deduce che erroneamente è stata negata l’applicazione della riduzione percentuale prevista dall’art. 106 bis, in quanto la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale .

La doglianza è fondata.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo. (Cass. n. 4759 del 14/02/2022).

In tal senso si è espressa la giurisprudenza nelle more occupatasi del tema, applicabile anche all’odierna fattispecie, pur non trattandosi di imputato irreperibile, cui il Collegio intende dare continuità.

Come già affermato da questa Corte (cfr. n. 22257 del 2022), La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass.4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011).

Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost.350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).

Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022) .

Ed infatti la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d’ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l’entrata in vigore della disposizione: cfr.

Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all’ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato. (Cass 22257/22 cit. e successive) Il Tribunale di Ancona - nell’escludere l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis DPR n. 115/2002 (introdotto dall’art. 1 comma 606 lett. b della legge n. 147 del 2013 e, posto che la determinazione del compenso fu richiesta nel 2018, verosimilmente applicabile alla fattispecie perché la normativa sopravvenuta nel 2013 regola la liquidazione relativamente ai procedimenti penali conclusi dopo la sua entrata in vigore) al caso di difensore di ufficio di imputato in procedimento penale - si è dunque discostato da questo principio.

La violazione di legge, nei termini astratti (in assenza di indagine sull’applicabilità ratione temporis) in cui la norma è stata enunciata, sussiste e determina la cassazione del provvedimento con rinvio allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

PQM LaCorte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il 14 giugno 2023 Il Presidente dr [OSCURATO:PERSONA]Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6025/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA n. 8765/2019 depositata il 02/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA. [OSCURATO:PERSONA] Su istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il tribunale di Ancona liquidava in 1536,00 euro i compensi professionali spettantigli quale difensore di ufficio di A.G. nel procedimento penale n. 491/2008 pendente avanti al giudice di pace di Osimo. L’istante proponeva opposizione lamentando l’omessa liquidazione delle spese sostenute e dei compensi per l’attività di recupero del credito dal cliente, con procedure esecutive di esito infruttuoso. Contumace il ministero della Giustizia, il giudice delegato con ordinanza 8765 del 2 luglio 2019 riconosceva il diritto dell’opponente all’intero compenso comprensivo di spese, e affermava che l’onorario era stato “ingiustificatamente decurtato” del 30%, in quanto non si verteva “in materia di patrocinio a spese dello Stato ma di difesa di ufficio”. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, al quale l’intimato ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Con l’unica censura il Ministero lamenta la violazione degli artt. 106 bis, 116 e 117 del d.p.r. 115/2002. Deduce che erroneamente è stata negata l’applicazione della riduzione percentuale prevista dall’art. 106 bis, in quanto la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale . La doglianza è fondata. In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo. (Cass. n. 4759 del 14/02/2022). In tal senso si è espressa la giurisprudenza nelle more occupatasi del tema, applicabile anche all’odierna fattispecie, pur non trattandosi di imputato irreperibile, cui il Collegio intende dare continuità. Come già affermato da questa Corte (cfr. n. 22257 del 2022), La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass.4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011). Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost.350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012). Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022) . Ed infatti la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d’ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l’entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all’ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato. (Cass 22257/22 cit. e successive) Il Tribunale di Ancona - nell’escludere l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis DPR n. 115/2002 (introdotto dall’art. 1 comma 606 lett. b della legge n. 147 del 2013 e, posto che la determinazione del compenso fu richiesta nel 2018, verosimilmente applicabile alla fattispecie perché la normativa sopravvenuta nel 2013 regola la liquidazione relativamente ai procedimenti penali conclusi dopo la sua entrata in vigore) al caso di difensore di ufficio di imputato in procedimento penale - si è dunque discostato da questo principio. La violazione di legge, nei termini astratti (in assenza di indagine sull’applicabilità ratione temporis) in cui la norma è stata enunciata, sussiste e determina la cassazione del provvedimento con rinvio allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio. PQM LaCorte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il 14 giugno 2023 Il Presidente dr [OSCURATO:PERSONA]Ascola
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