CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 46733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tjr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Entrambi i motivi, relativi all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per tenuità del atto di ci all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non sono consentiti perché sollecitano nuovi e diversi apprezzamenti da sovrapporre a quelli non manifestamente illogici del Giudice di pace che ha ritenuto giustificatamente ostativi alla concessione del beneficio la non occasionalità del reato, desunta dal precedente arresto dell'imputato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ed dal mancato svolgimento di attività lavorativa, considerata sintomo del sostentamento abituale con proventi illeciti. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022