CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 31059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione di legge e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del delitto ascritto per intervenuta prescrizione, asserendone la natura giuridica di reato istantaneo, è manifestamente infondato in quanto, come ben argomenta la Corte di merito, il reato di sostituzione di persona è reato istantaneo eventualmente permanente perché l'errore altrui può essere mantenuto nel tempo con l'ininterrotta continuazione del mezzo fraudolento (Sez. 5, n. 2 del 16/01/1967, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 103456 - 01) e che, nel caso di specie, si è protratto almeno sino a luglio 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere e ensore Il Presidente na rvaio [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA] 1TAA . iN CANCELLE 3