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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04155/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1402-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1'1'A ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te- avverso la sentenza n. 410/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 01402 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- 40) n. 1402/2021 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 16 luglio 2020, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio del professionista in epigrafe alla Cassa geometri negli anni 2013 e 2014.

In particolare, rilevava che il contribuente rivestiva l'incarico di amministratore unico di una società edile, l'oggetto sociale era intimamente connesso all'esercizio di attività prettamente riservate alla figura del geometra ed il contribuente non aveva dimostrato in giudizio che l'attività di amministratore fosse estranea all'esercizio delle competenze tecniche proprie della qualifica di geometra.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il contribuente; la Cassa ha resistito con controricorso.

Il contribuente e la Cassa hanno presentato memorie.

Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 22 L. 773/1982, dell'art. 3, co. 12, L. 335/1995 e degli artt. 1, co. 4, lett. a), art. 3 co. 4 e art. 1, co. 3 D. Lgs. 509/1994 per aver la corte di merito ritenuto legittima la determinazione dei soggetti obbligatoriamente iscritti alla cassa di previdenza da parte dello Statuto della Cassa, in spregio alla preminente previsione normativa di cui all'art. 22 L. 773/1982.

Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione per errata applicazione dell'art. 16 R.D. 274/1929 e succ. modif. in relazione all'art. 2 L. 773/1982, nonché la contradditoria ed illogica motivazione circa un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la corte territoriale ritenuto che il contribuente si avvalesse delle competenze tecniche proprie del geometra poiché amministratore di una società operante nell'edilizia.

Con un terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., si deduce l'errata applicazione/interpretazione dell'art. 2, co. 26 L. 335/1995 e della norma interpretativa di cui all'art. 18, co. 12 L. 111/2011 per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente l'obbligo del contribuente, nella sua asserita qualità di amministratore che svolge attività proprie del geometra, in costanza della doppia iscrizione previdenziale, allorché, anche a voler forzatamente sostenere l'esercizio dell'attività libero professionale, il difetto del carattere di continuità pregiudicherebbe l'insorgenza dell'obbligo contributivo.

Con un quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., parte ricorrente deduce il difetto di motivazione per omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c., inerente un'eccezione rilevante per il giudizio quale la violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per aver la corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla doglianza eccepita dall'odierno ricorrente in ordine al fatto che sarebbe stato onere dell'ente previdenziale provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi.

Il quarto motivo deve del pari essere disatteso, in quanto non sottopone questione decisiva, atteso che il vizio lamentato della pronuncia non potrebbe portare a diversa soluzione del caso: invero, l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed curo 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 °A ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1402-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1'1'A ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te- avverso la sentenza n. 410/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01402 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 40) n. 1402/2021 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 16 luglio 2020, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio del professionista in epigrafe alla Cassa geometri negli anni 2013 e 2014. In particolare, rilevava che il contribuente rivestiva l'incarico di amministratore unico di una società edile, l'oggetto sociale era intimamente connesso all'esercizio di attività prettamente riservate alla figura del geometra ed il contribuente non aveva dimostrato in giudizio che l'attività di amministratore fosse estranea all'esercizio delle competenze tecniche proprie della qualifica di geometra. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il contribuente; la Cassa ha resistito con controricorso. Il contribuente e la Cassa hanno presentato memorie. Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 22 L. 773/1982, dell'art. 3, co. 12, L. 335/1995 e degli artt. 1, co. 4, lett. a), art. 3 co. 4 e art. 1, co. 3 D. Lgs. 509/1994 per aver la corte di merito ritenuto legittima la determinazione dei soggetti obbligatoriamente iscritti alla cassa di previdenza da parte dello Statuto della Cassa, in spregio alla preminente previsione normativa di cui all'art. 22 L. 773/1982. Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione per errata applicazione dell'art. 16 R.D. 274/1929 e succ. modif. in relazione all'art. 2 L. 773/1982, nonché la contradditoria ed illogica motivazione circa un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la corte territoriale ritenuto che il contribuente si avvalesse delle competenze tecniche proprie del geometra poiché amministratore di una società operante nell'edilizia. Con un terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., si deduce l'errata applicazione/interpretazione dell'art. 2, co. 26 L. 335/1995 e della norma interpretativa di cui all'art. 18, co. 12 L. 111/2011 per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente l'obbligo del contribuente, nella sua asserita qualità di amministratore che svolge attività proprie del geometra, in costanza della doppia iscrizione previdenziale, allorché, anche a voler forzatamente sostenere l'esercizio dell'attività libero professionale, il difetto del carattere di continuità pregiudicherebbe l'insorgenza dell'obbligo contributivo. Con un quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., parte ricorrente deduce il difetto di motivazione per omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c., inerente un'eccezione rilevante per il giudizio quale la violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per aver la corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla doglianza eccepita dall'odierno ricorrente in ordine al fatto che sarebbe stato onere dell'ente previdenziale provare i fatti costitutivi della propria pretesa. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi. Il quarto motivo deve del pari essere disatteso, in quanto non sottopone questione decisiva, atteso che il vizio lamentato della pronuncia non potrebbe portare a diversa soluzione del caso: invero, l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed curo 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 °A ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis de
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