CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2018 il Tribunale di Firenze rigettò gli appelli cautelari presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 16 aprile 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, di rigetto delle loro istanze di perdita di efficacia delle misure cautelari disposte nei loro confronti per reati in materia di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza, notificata il 5/7/2018, gli indagati, con atto depositato il 7/8/2018, avevano proposto congiuntamente ricorso per cassazione, pervenuto alla Corte di cassazione il 3/11/2025 e registrato il 4/11/2015, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo aveva affidato a un unico motivo, mediante il quale aveva denunciato la violazione degli artt. 297 e 303, comma 3, cod. proc. pen., a causa della mancata retrodatazione dell'inizio della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse attuale, essendo intervenuta la scarcerazione dei ricorrenti ed essendo stato definito con sentenza passata in giudicato il procedimento a loro carico, con la conseguente assenza di qualsiasi interesse in capo agli stessi a ottenere una decisione sul ricorso cautelare da essi proposto, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto pratico loro favorevole (cfr. Sez. 6, n. 1259 del 03/05/1993, Carloni, Rv. 194583 - 01). Ritiene, poi, il Collegio che, tenendo conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 18/2/2016 ma pervenuto presso questa Corte Suprema solamente il 3/11/2025), non sia ora ravvisabile una soccombenza dei ricorrenti, cosicché non sussistono i presupposti né per una loro condanna al pagamento delle spese del procedimento, né, tantomeno, al pagamento di qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende, in quanto l'inammissibilità della impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse non determina la soccombenza e la condanna alle spese quando, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione non imputabili ai ricorrenti (nella specie la ritardata trasmissione degli atti, cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, relativa a fattispecie di sopravvenuta scarcerazione dell'indagato, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i rico