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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18488/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6 maggio 2021 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore e procuratore speciale delle parti civiii [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Elia, Alessand(693ntannaria e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 gennaio 2020 dal Tribunale di Milano, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., rideterminando la pena per le restanti imputazioni, e, quanto agli effetti civili, ha revocato l'assegnazione della provvisionale in favore delle parti civili e ridotto l'ammontare del risarcimento liquidato in favore di ciascuna parte civile nella misura di curo 400 per c ascuna.

I ricorrenti eccepiscono l'omessa notifica dell'atto di appello e del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello. 2.1 ricorsi sono fondati.

Dall'esame degli atti, cui il Collegio può accedere in ragione dell'error in procedendo dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), non risulta che il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato alle costituite parti civili.

Trattandosi di una nullità tempestivamente dedotta dalle parti interessate, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 31 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6 maggio 2021 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore e procuratore speciale delle parti civiii [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Elia, Alessand(693ntannaria e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 gennaio 2020 dal Tribunale di Milano, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., rideterminando la pena per le restanti imputazioni, e, quanto agli effetti civili, ha revocato l'assegnazione della provvisionale in favore delle parti civili e ridotto l'ammontare del risarcimento liquidato in favore di ciascuna parte civile nella misura di curo 400 per c ascuna. I ricorrenti eccepiscono l'omessa notifica dell'atto di appello e del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello. 2.1 ricorsi sono fondati. Dall'esame degli atti, cui il Collegio può accedere in ragione dell'error in procedendo dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), non risulta che il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato alle costituite parti civili. Trattandosi di una nullità tempestivamente dedotta dalle parti interessate, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 31 marz
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