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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33789/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 88 OSSERVA Considerata la memoria difensiva depositata, con la quale il ricorrente ha sostenuto le ragioni di ammissibilità e di fondatezza dei motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla prova) da critiche manifestamente infondate (cfr. pagg. 3 e ss. sulla rilevanza in concreto dell'esame di terze persone e sulla completezza della deposizione dell'operante); il secondo e terzo motivo (sulla penale responsabilità in termini oggettivi e soggettivi) da critiche generiche e in fatto, meramente oppositive a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7-8); il quarto motivo (provvisionale) da censure non consentite (tra tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 88 OSSERVA Considerata la memoria difensiva depositata, con la quale il ricorrente ha sostenuto le ragioni di ammissibilità e di fondatezza dei motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla prova) da critiche manifestamente infondate (cfr. pagg. 3 e ss. sulla rilevanza in concreto dell'esame di terze persone e sulla completezza della deposizione dell'operante); il secondo e terzo motivo (sulla penale responsabilità in termini oggettivi e soggettivi) da critiche generiche e in fatto, meramente oppositive a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7-8); il quarto motivo (provvisionale) da censure non consentite (tra tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 33789/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris