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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 agosto 2026

Cassazione n. 24889/2026

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resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Catania in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sciplino, [OSCURATO:PERSONA] e Carla d'Aloisio-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],con sede legale in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, in persona del Curatore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcura [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],Procura Generale Della Repubblica Presso [OSCURATO:PERSONA], ProcuraDella [OSCURATO:PERSONA] Catania, [OSCURATO:PERSONA] ProvincialeNumero registro generale 23955/2025Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 24889/2026Data pubblicazione 31/08/2026Di Catania-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1290/2025depositata il 07/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Liquidazione giudiziale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio diNumero registro generale 23955/2025Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 24889/2026Data pubblicazione 31/08/2026legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi e spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 25/08/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Catania in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sciplino, [OSCURATO:PERSONA] e Carla d'Aloisio-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],con sede legale in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, in persona del Curatore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcura [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],Procura Generale Della Repubblica Presso [OSCURATO:PERSONA], ProcuraDella [OSCURATO:PERSONA] Catania, [OSCURATO:PERSONA] ProvincialeNumero registro generale 23955/2025Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 24889/2026Data pubblicazione 31/08/2026Di Catania-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1290/2025depositata il 07/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Liquidazione giudiziale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio diNumero registro generale 23955/2025Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 24889/2026Data pubblicazione 31/08/2026legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi e spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 25/08/2026Massimo Ferro
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