CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1831/2018, depositata il 15/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda all’attenzione di questa Corte trae origine dal controlloeffettuato dalla Guardia di Finanza di Poppi nei confronti della ASD ClubSporting Casentino, ad esito del quale i militari, in data 20/05/2010,notificavano alla contribuente un processo verbale di constatazione overilevavano che l’attività associativa, costituita da attività sportiva ericreativa (palestra e bowling), era affiancata da una consistente attivitàcommerciale (pizzeria e bar), incompatibile con un esercizio meramentestrumentale ai fini associativi e fonte di ricavi non dichiarati.Numero registro generale 11042/2019Numero sezionale 5215/2026Numero di raccolta generale 22829/2026Data pubblicazione 07/07/20261.1. Nella specie, la G.d.F. rilevava che nel ristorante aveva luogo lasomministrazione di pasti al piatto, comprendente l’organizzazione dicene, rinfreschi e feste di compleanno, che gli incassi dell’attività dibar/pizzeria erano di entità incompatibile con un esercizio meramentecomplementare dell’attività stessa e che l’attività di ristorazionepresentava ricarichi in linea con quelli di un’ordinaria attività commerciale.2. Ne scaturivano tre diversi avvisi di accertamento per gli anni 2007,2008 e 2009, la cui impugnazione è stata decisa con l’ordinanza n.796/2018 di questa Corte che, accogliendo il ricorso erariale, ha annullatocon rinvio la sentenza n. 436/2016 della CTR della Toscana.3. Il presente giudizio attiene all’impugnazione dell’atto dicontestazione n. T80C0030078412012, con cui sono state irrogate conseparato provvedimento le sanzioni per omesso versamento delle ritenutealla fonte, omessa installazione del misuratore fiscale e omessa tenutadella contabilità.4. A tale riguardo, con la sentenza indicata in epigrafe, laCommissione tributaria regionale della Toscana ha confermato la decisionedi primo grado di accoglimento del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA].5. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con duemotivi; l’ASD [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 148, comma 3, TUIR, 4 d.P.R. n. 633/1972 e 2697c.c., censurando la statuizione con cui i giudici di appello hanno ritenutoche l’Ufficio non avrebbe offerto la prova dell’insussistenza dei presuppostiper l’applicazione del regime speciale per le associazioni sportivedilettantistiche.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 eNumero registro generale 11042/2019Numero sezionale 5215/2026Numero di raccolta generale 22829/2026Data pubblicazione 07/07/20262697 c.c., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с.,la nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione degli artt.36, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4 c.p.с., rispetto all’affermazione percui la ripresa impugnata si fonderebbe su elementi presuntivi privi digravità, precisione e concordanza.3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, stante la strettaconnessione, sono fondati.3.1. Questa Corte ha, ancora di recente, affermato che gli enti di tipoassociativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono diuna generale esenzione da ogni prelievo fiscale, ma, per le attività afavore degli associati non considerate commerciali e per le quoteassociative che non concorrono al reddito complessivo, hanno l’onere diprovare i presupposti che giustificano ‘'esenzione di cui agli artt. 148 e149 TUIR, secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c. (Cass., Sez.5, 23/02/2024, n. 4864, Rv. 670409 – 01).E si è precisato che, nel caso di disconoscimento del regime fiscaleagevolato nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica,l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire la prova, anche in viapresuntiva, della mancanza dei relativi requisiti, in ragione dell'esercizio,da parte della stessa, di attività integralmente, o anche soloprevalentemente, commerciale, e in ogni caso in violazione dell'attocostitutivo e dello statuto o del principio di democraticità, mentre competeall'associazione, attesa la natura derogatoria del regime agevolativo,dimostrare il pieno possesso dei requisiti per goderne, non giàesclusivamente sul piano formale ma propriamente nella dimensionemateriale della sua concreta attività quotidiana (Cass. Sez. 5, 04/07/2025,n. 18201, Rv. 676148 - 01).3.2. Con più specifico riferimento alla fattispecie in esame, si èaffermato che la gestione di un esercizio di ristoro da parte di un ente nonlucrativo può essere qualificata come attività non commerciale ai fini delNumero registro generale 11042/2019Numero sezionale 5215/2026Numero di raccolta generale 22829/2026Data pubblicazione 07/07/2026regime agevolato per l’IVA (art. 4 d.P.R. 633/1972) e l'imposta sui redditi(art. 148 d.P.R. 917/1986) soltanto se tale attività risulti strumentale aifini istituzionali dell'ente e sia svolta esclusivamente in favore degliassociati, spettando al contribuente provare la sussistenza dei presuppostidi godimento del regime di favore, ove essa sia contestata (Cass. n.21406/2012, Rv. 624362, richiamata dalla già menzionata Cass.15/01/2018, n. 796, Rv. 647098 – 01, pronunziata tra le stesse parti conriferimento agli avvisi di accertamento presupposti).4. Nella specie, la CTR non ha correttamente applicato tali principi.4.1. L’Amministrazione, come risulta dalla parte narrativa dellasentenza e, comunque, dai puntuali richiami contenuti nel ricorso nelrispetto dei principi di specificità e autosufficienza dei motivi, avevadedotto un compiuto resoconto del contesto giuridico, amministrativo efiscale in cui opera l'[OSCURATO:PERSONA], evidenziando che l'attività associativa,costituita da attività sportiva (palestra) e ricreativa (bowling), eraaffiancata da una consistente attività commerciale, desumibile damolteplici circostanze: il tesseramento dei soci operato al solo fine disomministrare loro alimenti e bevande ovvero affittare sale per occasionicelebrative, quali compleanni o altre ricorrenze; la somministrazione dipasti al piatto, e non già la mera utilizzazione del bar da parte deitesserati; gli incassi conseguiti nell'attività di somministrazione, di entitàtale da farla risultare attività principale e non di mera complementarietà; iprezzi praticati e il ricarico operato su bevande e generi alimentari,anch’essi tali da deporre nel medesimo senso.4.2. A fronte di tali allegazioni la CTR ha ritenuto di escludere lanatura commerciale sul mero assunto che «l’Ufficio non ha fornitoelementi di supporto in merito alla valutazione presuntiva effettuata enemmeno affermato che nel circolo accedessero oltre ai soci estranei perla consumazione di pasti e bevande».Numero registro generale 11042/2019Numero sezionale 5215/2026Numero di raccolta generale 22829/2026Data pubblicazione 07/07/2026La motivazione resa dalla CTR risulta meramente assertiva nella partein cui esclude la gravità, precisione e concordanza degli elementipresuntivi valorizzati dall’Ufficio, senza confrontarsi con il loro contenutospecifico.La CTR ha, in particolare, arrestato la propria valutazione alla mancataprova dell’accesso di soggetti estranei al circolo, senza confrontarsi con gliulteriori elementi allegati dall’Ufficio, idonei a dimostrare l’autonomia e laprevalenza economica dell’attività di ristorazione, e senza richiedereall’associazione la prova positiva della concreta strumentalità di taleIl giudice d'appello ha così invertito l'onere della prova, esonerando ilcontribuente dalla necessaria dimostrazione dei requisiti di spettanzadell'agevolazione oggetto di ripresa, e ha comunque omesso di verificarela sussistenza dell’altro autonomo presupposto per il godimento delregime di favore, consistente nella natura ancillare e strumentaledell’attività di ristorazione rispetto ai fini istituzionali dell'ente.L’erronea valutazione della CTR sulla natura dell’attività svoltadall’associazione e sul riparto dell’onere probatorio si riflettesull’apprezzamento della legittimità dell’atto di contestazione dellesanzioni.5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana, affinché, in diversa composizione, proceda anuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Numero registro generale 11042/2019Numero sezionale 5215/2026Numero di raccolta generale 22829/2026Data pubblicazione 07/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.La PresidenteRoberta Crucitti