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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25729/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle parti; li udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••nn [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 e 99, comma 4, cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione al delitto contestato e ritenuto nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto di cui all'art. 624 e 625, comma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326); - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle parti; li udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••nn [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 e 99, comma 4, cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione al delitto contestato e ritenuto nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto di cui all'art. 624 e 625, comma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326); - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 25729/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris