CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22895-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22895/2017 Numero sezionale 769/2022 Numero di raccolta generale 8279/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – avverso la sentenza n. 144/07/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I Filari di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo aveva parzialmente accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 485/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, in accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di liquidazione con i quali erano stati revocati i benefici previsti per il cd. compendio unico dall’art. 5 bis della L. n. 597/1994, dettato in materia di arrotondamento della proprietà contadina nelle comunità montane, ritenendo difettasse il presupposto della coltivazione o conduzione diretta del compendio unico da parte della società acquirente, con richiesta di pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale; Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 1.2.2022, la contribuente ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in conseguenza degli impegni assunti in sede di presentazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012; 1.2. tale atto è stato notificato all'Amministrazione finanziaria, che non ha tuttavia prestato adesione alla rinuncia al ricorso; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22895/2017 Numero sezionale 769/2022 Numero di raccolta generale 8279/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 1.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020); 1.4. nella specie, in assenza del visto dell'Amministrazione finanziaria all'atto di rinuncia notificato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 1.5. le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto delle ragioni del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso; 1.6. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C