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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22331/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope2026 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2480 - controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 3187/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/09/2021 R.G.N. 2437/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8380/20221.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di NRumoemro ase,z ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, che nel restoData pubblicazione 29/06/2026confermava, condannava l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (INFN)al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma lorda di €.2.273,95 oltre accessori, a titolo di differenze retributive per lemansioni superiori di dirigente di seconda fascia svolte dal 1/7/2010 al31/8/2013.2.

Bovo aveva agìto in giudizio esponendo (in sintesi): di esserestata assunta dall’Istituto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] come tecnologo di I° livello; diessere progredita al 2° livello ([OSCURATO:PERSONA]) dal gennaio 2009; chedi fatto aveva sempre svolto mansioni di avvocato nel Servizio AffariLegali dell’Istituto, con iscrizione all’Albo; che con D.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA],essendosi pensionato il Direttore della [OSCURATO:PERSONA] del Personale, leera stato conferito, dal 1/7/2010, l’incarico di Responsabile di dettaDirezione; che a seguito di ciò, con deliberazione del 11/6/2010, le erastata attribuita l’indennità di direzione ex art. 22 del DPR n.171/1991,che le era stata erogata dal 1/7/2010 al 31/12/2013, nonché, inaggiunta, per lo stesso periodo, l’indennità prevista dall’art. 9 del CCNL5 marzo 1998 per la direzione di strutture particolarmente rilevanti;che con nota del 11/1/2016 l’Istituto, su invito della Corte dei Conti, leaveva richiesto la restituzione dell’indennità percepita secondo l’art.22; che a tale pretesa, con nota del 20/7/2016, l’Istituto avevaaggiunto quella di ripetizione delle somme erogate ex art.9, per unimporto complessivo netto di €. 17.590,14, da restituire in 120 ratemensili dal settembre 2016.Tanto premesso in fatto, aveva rivendicato: a) il diritto a trattenere ilpercepito, in quanto riscosso legittimamente ed in buona fede; b)differenze retributive per le mansioni dirigenziali superiori di primafascia svolte nello stesso periodo, anche eventualmente ex art. 2041c.c.3.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso perché (in sintesi): comegiudicato dal MEF, e poi dalla Corte dei Conti, le indennità ex artt. 9 eNumero registro generale 8380/202222 non erano dovute, per essere previste per la direzione di strNuumtetruo rseez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026aventi carattere tecnico-scientifico, e non prettamente amministrativo-Data pubblicazione 29/06/2026gestionali. [OSCURATO:PERSONA] del Personale, preposta sostanzialmentealla gestione del personale ed ai relativi adempimenti, non potevaritenersi “tecnico-scientifica” solo per implicare conoscenze giuridichedi settore tecnico-scientifico.

L’indebito era ripetibile secondo l’art.2033 c.c., non rilevando la buona fede, incidente solo sulla disciplinadegli interessi, né il decorso del tempo.

Occorreva, inoltre, tenereconto della disposta rateizzazione e delle condizioni reddituali epatrimoniali della ricorrente, non esposte a compromissioneirreparabile.Quanto alla domanda fondata sullo svolgimento di mansioni superiori,mancava il requisito della qualità dirigenziale della posizione, posto chel’art.4, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, richiamato dall’art.7, comma3, del CCNL personale Area VII della Dirigenza dell’Università, delleIstituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione qualificava lamansione dirigenziale facendo riferimento al potere di impegnare conpoteri di spesa nella organizzazione delle risorse umane, strumentali edi controllo, poteri non riscontrabili nelle allegazioni rese e nelle proveofferte.4.

La lavoratrice aveva proposto appello per i seguenti motivi (perquanto ancora rileva):a) il Tribunale aveva errato nel ritenere l’indebito esistente e ripetibile;b) erronea era altresì la statuizione negativa sulla domanda diriconoscimento delle mansioni superiori, perché (in sintesi):i) errata era la parametrazione del cd. giudizio trifasico all’art. 4 deld.lgs. n.165/2001, che si limitava a operare la distinzione tra le funzionidi indirizzo politico amministrativo, di competenza degli organi digoverno, e le funzioni gestionali, riservate ai dirigenti;ii) il Tribunale aveva invece omesso di considerare gli artt. 16 e 17 deld.lgs. n.165/2001, ossia le disposizioni che definivano le funzioni deiNumero registro generale 8380/2022dirigenti in termini che consentivano la qualificazione della posizNioumneero sinez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026questione come dirigenziale.

Né era vero che ella non emettesse attiData pubblicazione 29/06/2026con rilevanza esterna e che non esercitasse poteri di spesa.5.

La Corte di Appello disattendeva il motivo sub a) e condividevale conclusioni del Tribunale visto che l’art.22 del DPR n. 171/1999riconosceva l’indennità «Per la direzione di strutture tecniche escientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e deglienti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanzanazionale approvati dal CIPE o finanziati dalla CEE», mentre lecompetenze della [OSCURATO:PERSONA] del Personale, per come previste daicontratti e descritte dalle parti, erano meramente amministrative.Analogamente l’art. 9 del CCNL riconosceva l’altra indennità airicercatori ed ai tecnologi «cui è affidata la direzione di strutturetecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste negliordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca esperimentazione».

Né rilevava, in punto di ripetibilità, la buona fededell’ accipiens.6.

Quanto al motivo sub b), la Corte territoriale osservavapreliminarmente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesadell’Istituto, il livello dirigenziale dell’Ufficio risultava:- da provvedimento organizzativo dell’amministrazione centraledell’Istituto allegato a delibera del Consiglio Direttivo del 2004, cheindividuava la DAP come direzione dell’amministrazione centrale, eprevedeva che alle direzioni fosse, “di norma”, preposto un dirigentecon profilo amministrativo responsabile degli atti del proprio ufficio; chela DAP si articolasse in sette Uffici; e che svolgesse le funzioni definitenel relativo art. 26;- dal Regolamento generale di INFN del 2011, che, dopo avere, agliartt. 19 e 29, definito le funzioni dell’[OSCURATO:PERSONA], sotto ilcoordinamento del Direttore generale, attribuiva a quest’ultimo ilcompito di nominare, «Sentito il presidente, i dirigenti con profiloamministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al commaNumero registro generale 8380/20221 del successivo art 30» e prevedeva, all’art. 30, che alle articoNluamzeiroo sneiz ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026dell’amministrazione centrale «Sono preposti dirigenti con profiloData pubblicazione 29/06/2026amministrativo... ovvero personale con profilo di tecnologo oricercatore»;- da disciplinare organizzativo del 19/5/2012, sostitutivo deiprecedenti, che aveva nuovamente individuato la DAP come direzionedell’amministrazione centrale, e ribadito che alle direzioni eranopreposti dirigenti con profilo amministrativo, ovvero personale conprofilo di tecnologo o ricercatore»;- da nota del 24/10/2014, con la quale lo stesso Istituto, rispondendoalle obiezioni degli organi di controllo, aveva dato atto di aver esercitatoin varie occasioni, tra le quali quella di preposizione alla DAP dell’Avv.Bovo, il potere di conferire incarichi dirigenziali di seconda fascia atecnologi;- dalle note degli organi di controllo richiamate dall’appellante.7.

Quindi, la Corte territoriale osservava che, contrariamente aquanto ritenuto dal giudice di prime cure, l’art. 17, comma 1 del d.lgs.n.165/2001, nel definire i compiti dei dirigenti di seconda fascia, nonrichiedeva, perché una funzione potesse ritenersi dirigenziale, che tuttii compiti previsti dalla disposizione fossero attribuiti (Cass. n.13953/2014, 9630/2016), avendo il legislatore semplicemente intesoelencare, negli artt. 16 e 17, in modo peraltro non tassativo, quelle chesono in genere le funzioni di un dirigente.8.

Procedeva quindi la Corte di merito alla disamina delle funzionie responsabilità attribuite (in estrema sintesi, formulazione di propostee pareri al direttore genale e gli organi decisionali; sovrintendenza allapredisposizione degli atti deliberativi del settore, programmazione delfabbisogno delle risorse umane ai fini della redazione del pianotriennale e della pianta organica; coordinamento degli uffici e delpersonale e relativa responsabilità; valutazioni ai fini delle progressionieconomiche, di indennità e premi, cura dell’attuazione dei piani,programmi e direttive degli organi di indirizzo; ma anche poteri diNumero registro generale 8380/2022impegno verso l’esterno, quali emissioni di certificazioni retributiNvuem earog seliz ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026effetti fiscali, delega per la contrattazione integrativa), concludendo cheData pubblicazione 29/06/2026anche in fatto la lavoratrice aveva svolto, con continuità ed assolutaprevalenza, mansioni di dirigente di seconda fascia, tanto più chesecondo la fonte primaria l’esercizio di poteri di spesa non erastrettamente necessario, afferendo alle funzioni di dirigente di primafascia che poteva delegarli a dirigenti di seconda, e che anche il poteredi adozione di atti e provvedimenti era esercitato dai dirigenti diseconda fascia in fase attuativa di progetti definiti a livello dirigenzialesuperiore (Cass. n. 9630/2016).9.

In punto di quantificazione delle differenze maturate dal1/7/2010 al 31/8/2013, richieste dalla ricorrente in modo comprensivo,tra l’altro, della retribuzione di risultato e della retribuzione di posizioneparte variabile, negava la computabilità della retribuzione di risultato,perché dipendente dal raggiungimento di obiettivi assegnati.Rideterminava, quindi, le differenze retributive come segue, sulla basedel conteggio della appellante: trattamento annuo del livello superiore€. 55.767,51 (di cui €. 43.310,95 per stipendio tabellare, €. 12.155,61per retribuzione di posizione parte fissa e €. 300,00 per indennità divacanza contrattuale) – percepito €. 55.059,45 = 718,06 : 12 mesi x38 mesi = €. 2.273,95.10.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a tre motivi.11.

L’INFN resiste con controricorso e propone ricorso incidentaleaffidato ad un motivo, al quale Bovo resiste con controricorso.12.

La ricorrente principale ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione al n.3del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione dell’art. 2033 c.c.Il capo di sentenza che ha giudicato l’illecito ripetibile è censurato peringerenza sproporzionata secondo l’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU,argomentando da Corte Edu 11/2/2021, Casarin, sostenendo laricorrenza dei relativi presupposti, ed invocando CoNnumse.r o reSgitstarot goe nerale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026n.5014/2021, che valorizza l’assoluta spontaneità dell’erogazione.Numero di raccolta generale 22331/2026Deduce che nel caso di specie l’art. 2033 c.c. andava disapplicaDtaota .p ubblicazione 29/06/20262.

Il motivo è infondato.3.

Questa Corte ha ormai ripetutamente affermato che «Nelpubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito deldipendente a ritenere un trattamento economico che non trova titolonel contratto collettivo, anche se di miglior favore, né l'affidamentoingenerato dalla sua corresponsione vale a consolidare tale diritto,poiché, secondo Corte cost. n. 8 del 2023, in tal caso è ammissibile lasola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regole di buonafede, ove ne sussistano i presupposti» (Cass. n. 8136/2025; ma giàCass. n. 23419/2023 e poi Cass. n. 4587/2026).Tale affermazione segue il fatto che il Giudice delle leggi si è espressonel senso che l’art. 2033 c.c. non è illegittimo per contrarietà alla CEDUed all’art. 117 Cost. nella parte in cui ha omesso di prevederel’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionisticoladdove le somme siano state percepite in buona fede e la condottadell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimoaffidamento circa la loro spettanza, avendo l’ordinamento nazionaledelineato un quadro di tutele dell’affidamento legittimo nella spettanzadi una prestazione indebita, in particolare fondate sulla categoriadell’inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 c.c.che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenerein debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sferadi interessi del debitore.

Ha rilevato, in conclusione, come lasproporzione dell’interferenza nell’affidamento legittimo sia esclusadalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere allatutela risarcitoria nei confronti dell’ente cui sia imputabile l’indebitaerogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farnevalere una responsabilità precontrattuale, consentendo in tal modol’ordinamento di addebitare all’ente pubblico la responsabilità per laNumero registro generale 8380/2022commissione dell’errore nell’erogazione della prestazione indNuemberiot ase.z ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026Nella specie, peraltro, non risulta proposta l’azione risarcitoria né laData pubblicazione 29/06/2026ricorrente contesta le modalità di restituzione.4.

Il secondo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedegli artt. 52, comma 5, del d.lgs n.165/2001, da 20 a 26 del CCNL peril personale dell’Area VII della [OSCURATO:PERSONA] eIstituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione 2006/2009, sotto ilprofilo dell’erronea individuazione ed applicazione delle disposizioni daapplicare per la determinazione del trattamento economico spettanteper lo svolgimento delle mansioni superiori di dirigente di secondafascia.Si censura il fatto che la Corte territoriale abbia tolto dall’importocorrispondente al trattamento economico dirigenziale di seconda fasciasia la parte variabile della retribuzione di posizione che la retribuzionedi risultato, argomentando dall’art. 26 del CCNL applicato che laseconda dipendeva dalla positiva verifica del raggiungimento diobiettivi.La statuizione è censurata perché: a) contraria all’art. 36 Cost., delquale l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 è attuazione; b)integrando la mancata assegnazione degli obiettivi inadempimentodatoriale, essa non poteva precludere il computo delle voci che taleassegnazione presupponessero; c) in ogni caso era errato lo scorporodella parte variabile della retribuzione di posizione, visto chel’esclusione era stata motivata solo con riferimento alla retribuzione dirisultato, con richiamo analogico ai princìpi affermati in Cass. nn.20976/2011 e 8084/2015 riguardo all’art. 44 del CCNL Ministeri ed inquanto dipendente dal raggiungimento di obiettivi assegnati.

NelComparto ricerca, come d’altronde nel [OSCURATO:PERSONA], laretribuzione di posizione era distinta da quella di risultato, e regolatadall’art. 23 del CCNL 28 luglio 2010 e non dall’art.26.5.

Il motivo è infondato quanto alla retribuzione di risultato.6.

E’ incontroverso che la retribuzione di risultato dipNeunmdereo vreagis tdroa gel nerale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026raggiungimento di obiettivi.

L’art. 26 del CCNL 28 luglio 2010Numero di raccolta generale 22331/2026prevedeva infatti che: Data pubblicazione 29/06/2026«

1. Le amministrazioni definiscono i criteri per la determinazione e perl’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti diseconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contrattiindividuali di ciascun dirigente.

Nella definizione dei criteri, leamministrazioni devono prevedere che la retribuzione di risultato debbaessere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazionedegli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e certificazionedei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi,secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, previsti dalle vigentidisposizioni.2.

La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso gradodi raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità managerialedimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure divalutazione previste dalle vigenti disposizioni».7.

Orbene, questa Corte ha affermato, con orientamento al quale siritiene di dare continuità, che quando, come nel caso di specie - e comedi norma avviene nei Comparti del pubblico impiego – la retribuzionedi risultato è legata dal raggiungimento di obiettivi assegnati, essa nonpuò essere riconosciuta a titolo retributivo in mancanza di assegnazionedegli obiettivi e valutazione del relativo raggiungimento (Cass. nn.20976/2011, 8084/2015, 10969/2015, 20480/2020), potendo semmaiprospettarsi al riguardo una azione risarcitoria da perdita di chance(Cass. n. 9392/2017).8.

Il motivo è invece fondato quanto alla retribuzione di posizioneparte variabile.9.

Il CCNL dirigenza Università/Ricerca 5 marzo 2008 (quadriennio2002/2005) prevedeva:Numero registro generale 8380/2022- all’art. 52, che «La struttura della retribuzione dei dirigenti di pNruimmerao s eez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026di seconda fascia assunti a tempo indeterminato o incaricati a tempoData pubblicazione 29/06/2026determinato si compone delle seguenti voci:a. stipendio tabellare;b. retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo,assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenticontratti collettivi nazionali;c. retribuzione di posizione parte fissa;d. retribuzione di posizione parte variabile; e) retribuzione di risultato».- all’art. 56, che:«1.

Il trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia sicompone delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare,retribuzione di posizione, parte fissa, retribuzione individuale dianzianità.2.

Lo stipendio tabellare, già definito ai sensi del CCNL Area I del 5aprile 2001 nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva delrateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalledate sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondereper 13 mensilità:• dal 01/01/2002 di € 86,00• dal 01/01/2003 di € 79,003.

A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellareannuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 èrideterminato in € 38.296,98 per 13 mensilità.4.

Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione, partefissa, già definita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, èrideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesimamensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:• dal 01/01/2002 in € 9.143,77• dal 01/01/2003 in € 10.339,77».- all’art. 58, che:1.Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizionNuem ereo regdisetroll gae nerale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art.Numero di raccolta generale 22331/202662, comma 2 (Fondo per il finanziamento retribuzione di posiDzaitao pnuebb lieca zione 29/06/2026della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia), laretribuzione di posizione è definita presso ogni Amministrazione al finedi assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato allefunzioni attribuite e alle connesse responsabilità.2.[OSCURATO:PERSONA] determinano la graduazione delle funzionidirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione, aisensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Le funzioni sono graduatetenendo conto dei criteri generali di cui al successivo comma 4 nonchèdi quelli indicati al precedente art. 14.3.

In base alle risultanze della graduazione le singole Amministrazioniprevista nell’assetto organizzativo delle Amministrazioni medesime,tenendo comunque conto delle fasce economiche e dei parametriindicati all’art. 59 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di secondafascia preposti ad uffici dirigenziali non generali).4.I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali sono definitiin sede di contrattazione integrativa a seguito delle procedure di cuiagli artt. 4 e 5 (Informazione -Concertazione) del presente CCNL, inconformità ai criteri richiamati nel precedente art.14»;- all’art. 59 (retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fasciapreposti ad uffici dirigenziali non generali), che:«1. [OSCURATO:PERSONA] determinano articolandoli di norma in tre fascei valori economici della retribuzione di posizione delle funzionidirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cuiall’art. 58 (Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni)».10.

Il CCNL 5 marzo 2008 relativo al biennio 2004/2005, all’art. 5,comma 3, ha elevato la retribuzione di posizione fissa dei dirigenti diseconda fascia, dal 01/01/2004 in € 10.859,77, e dal 01/01/2005 in €11.262,77.Numero registro generale 8380/202211.

Nel CCNL 28 luglio 2010 (2006/2009) l’art. 20, commaN u3me,r oh saez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026previsto che «La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 52Data pubblicazione 29/06/2026(Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 5 marzo2008 è rideterminata a decorrere dal 01/01/2007 in € 11.778,61 annuilordi, comprensivi di tredicesima mensilità».La retribuzione di posizione era regolata dall’art. 23 dello stesso CCNL,che prevedeva che:«1.

La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzionedirigenziale, nell’ambito del 85% delle risorse complessive, entro iseguenti valori annui lordi, a regime, comprensivi della tredicesimamensilità: da un minimo di € 11.778,61, che costituisce la parte fissadi cui all’art. 20, comma 3, (Trattamento economico fisso per i dirigentidi seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 45.348,31.2.

Il valore della retribuzione di posizione indicato nel comma 1 puòessere elevato entro il limite massimo del 15% dello stesso dalleAmministrazioni, ove dispongano delle relative risorse nell’ambito delfondo dell’art. 22, in presenza di strutture organizzativeparticolarmente complesse, approvate con gli atti previsti dai rispettiviordinamenti, oppure di sedi o articolazioni periferiche che presentinosituazioni di particolari difficoltà organizzative e funzionali, ancheconnesse al contesto ambientale e geografico, accertate dalleAmministrazioni con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti».12.

Da quanto premesso emerge che la retribuzione di posizionedipende dalla graduazione delle posizioni dirigenziali, che riflettel’importanza delle funzioni attribuite e le connesse responsabilità, e nondal raggiungimento di obiettivi assegnati, sicché l’argomento spesodalla Corte territoriale per negare alla ricorrente la retribuzione dirisultato, non è validamente estensibile alla retribuzione di posizione,neppure nella sua parte variabile (ammesso che a giustificazione deldiniego, si sia inteso riferire alla seconda l’affermazione spesa per laprima).Numero registro generale 8380/2022Ed infatti, questa Corte, giudicando in fattispecie analoghe, ha sNeummerpo rseez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026affermato che a misura che la retribuzione di posizione non siaData pubblicazione 29/06/2026predeterminata dal contratto collettivo (come di regola per la partevariabile, ove prevista), questa richiede piuttosto che alla posizionerivestita corrisponda un valore economico determinato da unprovvedimento di graduazione delle funzioni (arg. ex Cass. n.20480/2020, al punto 7.1, e precedenti ivi richiamati).13.

Il terzo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione aln.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fattodecisivo.Sotto un primo profilo, nel calcolare il differenziale dovuto per lemansioni dirigenziali di seconda fascia, la Corte di merito avevadeterminato il percepito sulla base del CUD 2013 relativo al trattamentoeconomico percepito nel 2012 senza considerare che questocomprendeva le indennità che ella stava restituendo, indennità cheerano pari, al lordo, a €. 13.283,24, ed al netto ad €. 7.455,42.Sotto il secondo, la corte territoriale aveva omesso di considerare ilfatto, posto a fondamento della pretesa a differenze retributiverapportate al trattamento economico dirigenziale di prima fascia, cheper almeno un anno e mezzo la ricorrente aveva nei fatti assunto ilruolo di direttore generale.14.

Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.Sotto il primo, perché l’asserito vizio non è ascrivibile alla fattispeciedell’omesso esame di fatto decisivo, risolvendosi nella censura di unerrore di calcolo o comunque di erroneo accertamento del percepito,che è un accertamento di merito implicante accertamenti in fatto, nonsindacabile da questa Corte.Sotto il secondo, perché, ugualmente, il disconoscimento implicito dellainquadrabilità nella prima fascia dirigenziale delle mansioni svolte dallaricorrente, anche in parte del periodo oggetto di causa, non è frutto,nella sentenza impugnata, dell’omesso esame di un fatto storicodecisivo, tanto più se si considera che il fatto che si assume trascurato(quello per cui la ricorrente per circa un anno e mezzo avreNbumbeero rsegvisotrlot goe nerale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026le funzioni di componente della delegazione trattante nellaNumero di raccolta generale 22331/2026contrattazione integrativa) è stato in realtà esaminato dallaDa taC poubrbtlieca zione 29/06/2026territoriale, che ha inquadrato tale funzione nella seconda fasciadirigenziale sul rilievo che si trattava di funzione delegata.15.

Il motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione al n. 3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 2, comma 1, 4, comma 2, 16, 17, 19, commi 1 e 2, 20, 21, commi1 e 1 bis, 23, comma 1, 24, 27 e 52, commi 4 e 5, del d.lgs.n.165/2001; 1 e 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n.213/2009; 3 e 9 deld.lgs n. 218/2016; 13 ed all.1 al DPR n.171/91; 7, comma 3, del CCNL2010.Richiamato l‘insegnamento di legittimità secondo il quale primopresupposto per la qualificabilità dirigenziale di una funzione è chel’ufficio diretto sia dirigenziale secondo l’ordinamento dell’Ente, silamenta che la Corte di merito abbia fatto cattivo governo di taleprincipio non tenendo conto dell’art. 8 del Regolamento dell’Ente, delfatto che la ricorrente non avrebbe avuto l’autonomia e laresponsabilità richiesti, e che si trattava di una mera posizioneorganizzativa.16.

Il motivo è inammissibile, perché, sotto lo schermo delladenuncia di violazione di legge e di contratto, in realtà contesta lavalutazione delle risultanze processuali operata dalla Corte territoriale,la quale, senza discostarsi minimamente dal principio di diritto invocatodall'Ente, ha accolto la domanda dopo avere esaminato gli atti di macroorganizzazione adottati dall'Istituto giungendo, con apprezzamento difatto e di merito non sindacabile in questa sede col mezzo prescelto,alla conclusione che con gli stessi l'ufficio in discussione fosse statoqualificato di livello di dirigenziale.17.

In conclusione, il secondo motivo di ricorso principale vaaccolto nei termini di cui in motivazione.

Il primo va rigettato.

Il terzoNumero registro generale 8380/2022motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dicNhumiaerroa steiz ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026inammissibili.Data pubblicazione 29/06/2026La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Dall’inammissibilità del ricorso incidentale discende la declaratoriacondizionata dei presupposti per l’applicazione, a carico del ricorrenteincidentale, del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivodel ricorso principale.

Rigetta il primo.

Dichiara inammissibili il terzomotivo ed il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026Data pubblicazione 29/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope2026 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2480 - controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 3187/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/09/2021 R.G.N. 2437/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8380/20221. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di NRumoemro ase,z ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, che nel restoData pubblicazione 29/06/2026confermava, condannava l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (INFN)al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma lorda di €.2.273,95 oltre accessori, a titolo di differenze retributive per lemansioni superiori di dirigente di seconda fascia svolte dal 1/7/2010 al31/8/2013.2. Bovo aveva agìto in giudizio esponendo (in sintesi): di esserestata assunta dall’Istituto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] come tecnologo di I° livello; diessere progredita al 2° livello ([OSCURATO:PERSONA]) dal gennaio 2009; chedi fatto aveva sempre svolto mansioni di avvocato nel Servizio AffariLegali dell’Istituto, con iscrizione all’Albo; che con D.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA],essendosi pensionato il Direttore della [OSCURATO:PERSONA] del Personale, leera stato conferito, dal 1/7/2010, l’incarico di Responsabile di dettaDirezione; che a seguito di ciò, con deliberazione del 11/6/2010, le erastata attribuita l’indennità di direzione ex art. 22 del DPR n.171/1991,che le era stata erogata dal 1/7/2010 al 31/12/2013, nonché, inaggiunta, per lo stesso periodo, l’indennità prevista dall’art. 9 del CCNL5 marzo 1998 per la direzione di strutture particolarmente rilevanti;che con nota del 11/1/2016 l’Istituto, su invito della Corte dei Conti, leaveva richiesto la restituzione dell’indennità percepita secondo l’art.22; che a tale pretesa, con nota del 20/7/2016, l’Istituto avevaaggiunto quella di ripetizione delle somme erogate ex art.9, per unimporto complessivo netto di €. 17.590,14, da restituire in 120 ratemensili dal settembre 2016.Tanto premesso in fatto, aveva rivendicato: a) il diritto a trattenere ilpercepito, in quanto riscosso legittimamente ed in buona fede; b)differenze retributive per le mansioni dirigenziali superiori di primafascia svolte nello stesso periodo, anche eventualmente ex art. 2041c.c.3. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso perché (in sintesi): comegiudicato dal MEF, e poi dalla Corte dei Conti, le indennità ex artt. 9 eNumero registro generale 8380/202222 non erano dovute, per essere previste per la direzione di strNuumtetruo rseez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026aventi carattere tecnico-scientifico, e non prettamente amministrativo-Data pubblicazione 29/06/2026gestionali. [OSCURATO:PERSONA] del Personale, preposta sostanzialmentealla gestione del personale ed ai relativi adempimenti, non potevaritenersi “tecnico-scientifica” solo per implicare conoscenze giuridichedi settore tecnico-scientifico. L’indebito era ripetibile secondo l’art.2033 c.c., non rilevando la buona fede, incidente solo sulla disciplinadegli interessi, né il decorso del tempo. Occorreva, inoltre, tenereconto della disposta rateizzazione e delle condizioni reddituali epatrimoniali della ricorrente, non esposte a compromissioneirreparabile.Quanto alla domanda fondata sullo svolgimento di mansioni superiori,mancava il requisito della qualità dirigenziale della posizione, posto chel’art.4, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, richiamato dall’art.7, comma3, del CCNL personale Area VII della Dirigenza dell’Università, delleIstituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione qualificava lamansione dirigenziale facendo riferimento al potere di impegnare conpoteri di spesa nella organizzazione delle risorse umane, strumentali edi controllo, poteri non riscontrabili nelle allegazioni rese e nelle proveofferte.4. La lavoratrice aveva proposto appello per i seguenti motivi (perquanto ancora rileva):a) il Tribunale aveva errato nel ritenere l’indebito esistente e ripetibile;b) erronea era altresì la statuizione negativa sulla domanda diriconoscimento delle mansioni superiori, perché (in sintesi):i) errata era la parametrazione del cd. giudizio trifasico all’art. 4 deld.lgs. n.165/2001, che si limitava a operare la distinzione tra le funzionidi indirizzo politico amministrativo, di competenza degli organi digoverno, e le funzioni gestionali, riservate ai dirigenti;ii) il Tribunale aveva invece omesso di considerare gli artt. 16 e 17 deld.lgs. n.165/2001, ossia le disposizioni che definivano le funzioni deiNumero registro generale 8380/2022dirigenti in termini che consentivano la qualificazione della posizNioumneero sinez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026questione come dirigenziale. Né era vero che ella non emettesse attiData pubblicazione 29/06/2026con rilevanza esterna e che non esercitasse poteri di spesa.5. La Corte di Appello disattendeva il motivo sub a) e condividevale conclusioni del Tribunale visto che l’art.22 del DPR n. 171/1999riconosceva l’indennità «Per la direzione di strutture tecniche escientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e deglienti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanzanazionale approvati dal CIPE o finanziati dalla CEE», mentre lecompetenze della [OSCURATO:PERSONA] del Personale, per come previste daicontratti e descritte dalle parti, erano meramente amministrative.Analogamente l’art. 9 del CCNL riconosceva l’altra indennità airicercatori ed ai tecnologi «cui è affidata la direzione di strutturetecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste negliordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca esperimentazione». Né rilevava, in punto di ripetibilità, la buona fededell’ accipiens.6. Quanto al motivo sub b), la Corte territoriale osservavapreliminarmente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesadell’Istituto, il livello dirigenziale dell’Ufficio risultava:- da provvedimento organizzativo dell’amministrazione centraledell’Istituto allegato a delibera del Consiglio Direttivo del 2004, cheindividuava la DAP come direzione dell’amministrazione centrale, eprevedeva che alle direzioni fosse, “di norma”, preposto un dirigentecon profilo amministrativo responsabile degli atti del proprio ufficio; chela DAP si articolasse in sette Uffici; e che svolgesse le funzioni definitenel relativo art. 26;- dal Regolamento generale di INFN del 2011, che, dopo avere, agliartt. 19 e 29, definito le funzioni dell’[OSCURATO:PERSONA], sotto ilcoordinamento del Direttore generale, attribuiva a quest’ultimo ilcompito di nominare, «Sentito il presidente, i dirigenti con profiloamministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al commaNumero registro generale 8380/20221 del successivo art 30» e prevedeva, all’art. 30, che alle articoNluamzeiroo sneiz ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026dell’amministrazione centrale «Sono preposti dirigenti con profiloData pubblicazione 29/06/2026amministrativo... ovvero personale con profilo di tecnologo oricercatore»;- da disciplinare organizzativo del 19/5/2012, sostitutivo deiprecedenti, che aveva nuovamente individuato la DAP come direzionedell’amministrazione centrale, e ribadito che alle direzioni eranopreposti dirigenti con profilo amministrativo, ovvero personale conprofilo di tecnologo o ricercatore»;- da nota del 24/10/2014, con la quale lo stesso Istituto, rispondendoalle obiezioni degli organi di controllo, aveva dato atto di aver esercitatoin varie occasioni, tra le quali quella di preposizione alla DAP dell’Avv.Bovo, il potere di conferire incarichi dirigenziali di seconda fascia atecnologi;- dalle note degli organi di controllo richiamate dall’appellante.7. Quindi, la Corte territoriale osservava che, contrariamente aquanto ritenuto dal giudice di prime cure, l’art. 17, comma 1 del d.lgs.n.165/2001, nel definire i compiti dei dirigenti di seconda fascia, nonrichiedeva, perché una funzione potesse ritenersi dirigenziale, che tuttii compiti previsti dalla disposizione fossero attribuiti (Cass. n.13953/2014, 9630/2016), avendo il legislatore semplicemente intesoelencare, negli artt. 16 e 17, in modo peraltro non tassativo, quelle chesono in genere le funzioni di un dirigente.8. Procedeva quindi la Corte di merito alla disamina delle funzionie responsabilità attribuite (in estrema sintesi, formulazione di propostee pareri al direttore genale e gli organi decisionali; sovrintendenza allapredisposizione degli atti deliberativi del settore, programmazione delfabbisogno delle risorse umane ai fini della redazione del pianotriennale e della pianta organica; coordinamento degli uffici e delpersonale e relativa responsabilità; valutazioni ai fini delle progressionieconomiche, di indennità e premi, cura dell’attuazione dei piani,programmi e direttive degli organi di indirizzo; ma anche poteri diNumero registro generale 8380/2022impegno verso l’esterno, quali emissioni di certificazioni retributiNvuem earog seliz ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026effetti fiscali, delega per la contrattazione integrativa), concludendo cheData pubblicazione 29/06/2026anche in fatto la lavoratrice aveva svolto, con continuità ed assolutaprevalenza, mansioni di dirigente di seconda fascia, tanto più chesecondo la fonte primaria l’esercizio di poteri di spesa non erastrettamente necessario, afferendo alle funzioni di dirigente di primafascia che poteva delegarli a dirigenti di seconda, e che anche il poteredi adozione di atti e provvedimenti era esercitato dai dirigenti diseconda fascia in fase attuativa di progetti definiti a livello dirigenzialesuperiore (Cass. n. 9630/2016).9. In punto di quantificazione delle differenze maturate dal1/7/2010 al 31/8/2013, richieste dalla ricorrente in modo comprensivo,tra l’altro, della retribuzione di risultato e della retribuzione di posizioneparte variabile, negava la computabilità della retribuzione di risultato,perché dipendente dal raggiungimento di obiettivi assegnati.Rideterminava, quindi, le differenze retributive come segue, sulla basedel conteggio della appellante: trattamento annuo del livello superiore€. 55.767,51 (di cui €. 43.310,95 per stipendio tabellare, €. 12.155,61per retribuzione di posizione parte fissa e €. 300,00 per indennità divacanza contrattuale) – percepito €. 55.059,45 = 718,06 : 12 mesi x38 mesi = €. 2.273,95.10. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a tre motivi.11. L’INFN resiste con controricorso e propone ricorso incidentaleaffidato ad un motivo, al quale Bovo resiste con controricorso.12. La ricorrente principale ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione al n.3del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione dell’art. 2033 c.c.Il capo di sentenza che ha giudicato l’illecito ripetibile è censurato peringerenza sproporzionata secondo l’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU,argomentando da Corte Edu 11/2/2021, Casarin, sostenendo laricorrenza dei relativi presupposti, ed invocando CoNnumse.r o reSgitstarot goe nerale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026n.5014/2021, che valorizza l’assoluta spontaneità dell’erogazione.Numero di raccolta generale 22331/2026Deduce che nel caso di specie l’art. 2033 c.c. andava disapplicaDtaota .p ubblicazione 29/06/20262. Il motivo è infondato.3. Questa Corte ha ormai ripetutamente affermato che «Nelpubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito deldipendente a ritenere un trattamento economico che non trova titolonel contratto collettivo, anche se di miglior favore, né l'affidamentoingenerato dalla sua corresponsione vale a consolidare tale diritto,poiché, secondo Corte cost. n. 8 del 2023, in tal caso è ammissibile lasola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regole di buonafede, ove ne sussistano i presupposti» (Cass. n. 8136/2025; ma giàCass. n. 23419/2023 e poi Cass. n. 4587/2026).Tale affermazione segue il fatto che il Giudice delle leggi si è espressonel senso che l’art. 2033 c.c. non è illegittimo per contrarietà alla CEDUed all’art. 117 Cost. nella parte in cui ha omesso di prevederel’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionisticoladdove le somme siano state percepite in buona fede e la condottadell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimoaffidamento circa la loro spettanza, avendo l’ordinamento nazionaledelineato un quadro di tutele dell’affidamento legittimo nella spettanzadi una prestazione indebita, in particolare fondate sulla categoriadell’inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 c.c.che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenerein debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sferadi interessi del debitore. Ha rilevato, in conclusione, come lasproporzione dell’interferenza nell’affidamento legittimo sia esclusadalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere allatutela risarcitoria nei confronti dell’ente cui sia imputabile l’indebitaerogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farnevalere una responsabilità precontrattuale, consentendo in tal modol’ordinamento di addebitare all’ente pubblico la responsabilità per laNumero registro generale 8380/2022commissione dell’errore nell’erogazione della prestazione indNuemberiot ase.z ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026Nella specie, peraltro, non risulta proposta l’azione risarcitoria né laData pubblicazione 29/06/2026ricorrente contesta le modalità di restituzione.4. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedegli artt. 52, comma 5, del d.lgs n.165/2001, da 20 a 26 del CCNL peril personale dell’Area VII della [OSCURATO:PERSONA] eIstituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione 2006/2009, sotto ilprofilo dell’erronea individuazione ed applicazione delle disposizioni daapplicare per la determinazione del trattamento economico spettanteper lo svolgimento delle mansioni superiori di dirigente di secondafascia.Si censura il fatto che la Corte territoriale abbia tolto dall’importocorrispondente al trattamento economico dirigenziale di seconda fasciasia la parte variabile della retribuzione di posizione che la retribuzionedi risultato, argomentando dall’art. 26 del CCNL applicato che laseconda dipendeva dalla positiva verifica del raggiungimento diobiettivi.La statuizione è censurata perché: a) contraria all’art. 36 Cost., delquale l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 è attuazione; b)integrando la mancata assegnazione degli obiettivi inadempimentodatoriale, essa non poteva precludere il computo delle voci che taleassegnazione presupponessero; c) in ogni caso era errato lo scorporodella parte variabile della retribuzione di posizione, visto chel’esclusione era stata motivata solo con riferimento alla retribuzione dirisultato, con richiamo analogico ai princìpi affermati in Cass. nn.20976/2011 e 8084/2015 riguardo all’art. 44 del CCNL Ministeri ed inquanto dipendente dal raggiungimento di obiettivi assegnati. NelComparto ricerca, come d’altronde nel [OSCURATO:PERSONA], laretribuzione di posizione era distinta da quella di risultato, e regolatadall’art. 23 del CCNL 28 luglio 2010 e non dall’art.26.5. Il motivo è infondato quanto alla retribuzione di risultato.6. E’ incontroverso che la retribuzione di risultato dipNeunmdereo vreagis tdroa gel nerale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026raggiungimento di obiettivi. L’art. 26 del CCNL 28 luglio 2010Numero di raccolta generale 22331/2026prevedeva infatti che: Data pubblicazione 29/06/2026« 1. Le amministrazioni definiscono i criteri per la determinazione e perl’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti diseconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contrattiindividuali di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, leamministrazioni devono prevedere che la retribuzione di risultato debbaessere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazionedegli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e certificazionedei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi,secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, previsti dalle vigentidisposizioni.2. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso gradodi raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità managerialedimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure divalutazione previste dalle vigenti disposizioni».7. Orbene, questa Corte ha affermato, con orientamento al quale siritiene di dare continuità, che quando, come nel caso di specie - e comedi norma avviene nei Comparti del pubblico impiego – la retribuzionedi risultato è legata dal raggiungimento di obiettivi assegnati, essa nonpuò essere riconosciuta a titolo retributivo in mancanza di assegnazionedegli obiettivi e valutazione del relativo raggiungimento (Cass. nn.20976/2011, 8084/2015, 10969/2015, 20480/2020), potendo semmaiprospettarsi al riguardo una azione risarcitoria da perdita di chance(Cass. n. 9392/2017).8. Il motivo è invece fondato quanto alla retribuzione di posizioneparte variabile.9. Il CCNL dirigenza Università/Ricerca 5 marzo 2008 (quadriennio2002/2005) prevedeva:Numero registro generale 8380/2022- all’art. 52, che «La struttura della retribuzione dei dirigenti di pNruimmerao s eez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026di seconda fascia assunti a tempo indeterminato o incaricati a tempoData pubblicazione 29/06/2026determinato si compone delle seguenti voci:a. stipendio tabellare;b. retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo,assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenticontratti collettivi nazionali;c. retribuzione di posizione parte fissa;d. retribuzione di posizione parte variabile; e) retribuzione di risultato».- all’art. 56, che:«1. Il trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia sicompone delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare,retribuzione di posizione, parte fissa, retribuzione individuale dianzianità.2. Lo stipendio tabellare, già definito ai sensi del CCNL Area I del 5aprile 2001 nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva delrateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalledate sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondereper 13 mensilità:• dal 01/01/2002 di € 86,00• dal 01/01/2003 di € 79,003. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellareannuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 èrideterminato in € 38.296,98 per 13 mensilità.4. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione, partefissa, già definita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, èrideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesimamensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:• dal 01/01/2002 in € 9.143,77• dal 01/01/2003 in € 10.339,77».- all’art. 58, che:1.Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizionNuem ereo regdisetroll gae nerale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art.Numero di raccolta generale 22331/202662, comma 2 (Fondo per il finanziamento retribuzione di posiDzaitao pnuebb lieca zione 29/06/2026della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia), laretribuzione di posizione è definita presso ogni Amministrazione al finedi assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato allefunzioni attribuite e alle connesse responsabilità.2.[OSCURATO:PERSONA] determinano la graduazione delle funzionidirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione, aisensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono graduatetenendo conto dei criteri generali di cui al successivo comma 4 nonchèdi quelli indicati al precedente art. 14.3. In base alle risultanze della graduazione le singole Amministrazioniprevista nell’assetto organizzativo delle Amministrazioni medesime,tenendo comunque conto delle fasce economiche e dei parametriindicati all’art. 59 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di secondafascia preposti ad uffici dirigenziali non generali).4.I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali sono definitiin sede di contrattazione integrativa a seguito delle procedure di cuiagli artt. 4 e 5 (Informazione -Concertazione) del presente CCNL, inconformità ai criteri richiamati nel precedente art.14»;- all’art. 59 (retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fasciapreposti ad uffici dirigenziali non generali), che:«1. [OSCURATO:PERSONA] determinano articolandoli di norma in tre fascei valori economici della retribuzione di posizione delle funzionidirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cuiall’art. 58 (Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni)».10. Il CCNL 5 marzo 2008 relativo al biennio 2004/2005, all’art. 5,comma 3, ha elevato la retribuzione di posizione fissa dei dirigenti diseconda fascia, dal 01/01/2004 in € 10.859,77, e dal 01/01/2005 in €11.262,77.Numero registro generale 8380/202211. Nel CCNL 28 luglio 2010 (2006/2009) l’art. 20, commaN u3me,r oh saez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026previsto che «La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 52Data pubblicazione 29/06/2026(Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 5 marzo2008 è rideterminata a decorrere dal 01/01/2007 in € 11.778,61 annuilordi, comprensivi di tredicesima mensilità».La retribuzione di posizione era regolata dall’art. 23 dello stesso CCNL,che prevedeva che:«1. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzionedirigenziale, nell’ambito del 85% delle risorse complessive, entro iseguenti valori annui lordi, a regime, comprensivi della tredicesimamensilità: da un minimo di € 11.778,61, che costituisce la parte fissadi cui all’art. 20, comma 3, (Trattamento economico fisso per i dirigentidi seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 45.348,31.2. Il valore della retribuzione di posizione indicato nel comma 1 puòessere elevato entro il limite massimo del 15% dello stesso dalleAmministrazioni, ove dispongano delle relative risorse nell’ambito delfondo dell’art. 22, in presenza di strutture organizzativeparticolarmente complesse, approvate con gli atti previsti dai rispettiviordinamenti, oppure di sedi o articolazioni periferiche che presentinosituazioni di particolari difficoltà organizzative e funzionali, ancheconnesse al contesto ambientale e geografico, accertate dalleAmministrazioni con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti».12. Da quanto premesso emerge che la retribuzione di posizionedipende dalla graduazione delle posizioni dirigenziali, che riflettel’importanza delle funzioni attribuite e le connesse responsabilità, e nondal raggiungimento di obiettivi assegnati, sicché l’argomento spesodalla Corte territoriale per negare alla ricorrente la retribuzione dirisultato, non è validamente estensibile alla retribuzione di posizione,neppure nella sua parte variabile (ammesso che a giustificazione deldiniego, si sia inteso riferire alla seconda l’affermazione spesa per laprima).Numero registro generale 8380/2022Ed infatti, questa Corte, giudicando in fattispecie analoghe, ha sNeummerpo rseez ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026affermato che a misura che la retribuzione di posizione non siaData pubblicazione 29/06/2026predeterminata dal contratto collettivo (come di regola per la partevariabile, ove prevista), questa richiede piuttosto che alla posizionerivestita corrisponda un valore economico determinato da unprovvedimento di graduazione delle funzioni (arg. ex Cass. n.20480/2020, al punto 7.1, e precedenti ivi richiamati).13. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione aln.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fattodecisivo.Sotto un primo profilo, nel calcolare il differenziale dovuto per lemansioni dirigenziali di seconda fascia, la Corte di merito avevadeterminato il percepito sulla base del CUD 2013 relativo al trattamentoeconomico percepito nel 2012 senza considerare che questocomprendeva le indennità che ella stava restituendo, indennità cheerano pari, al lordo, a €. 13.283,24, ed al netto ad €. 7.455,42.Sotto il secondo, la corte territoriale aveva omesso di considerare ilfatto, posto a fondamento della pretesa a differenze retributiverapportate al trattamento economico dirigenziale di prima fascia, cheper almeno un anno e mezzo la ricorrente aveva nei fatti assunto ilruolo di direttore generale.14. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.Sotto il primo, perché l’asserito vizio non è ascrivibile alla fattispeciedell’omesso esame di fatto decisivo, risolvendosi nella censura di unerrore di calcolo o comunque di erroneo accertamento del percepito,che è un accertamento di merito implicante accertamenti in fatto, nonsindacabile da questa Corte.Sotto il secondo, perché, ugualmente, il disconoscimento implicito dellainquadrabilità nella prima fascia dirigenziale delle mansioni svolte dallaricorrente, anche in parte del periodo oggetto di causa, non è frutto,nella sentenza impugnata, dell’omesso esame di un fatto storicodecisivo, tanto più se si considera che il fatto che si assume trascurato(quello per cui la ricorrente per circa un anno e mezzo avreNbumbeero rsegvisotrlot goe nerale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026le funzioni di componente della delegazione trattante nellaNumero di raccolta generale 22331/2026contrattazione integrativa) è stato in realtà esaminato dallaDa taC poubrbtlieca zione 29/06/2026territoriale, che ha inquadrato tale funzione nella seconda fasciadirigenziale sul rilievo che si trattava di funzione delegata.15. Il motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione al n. 3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 2, comma 1, 4, comma 2, 16, 17, 19, commi 1 e 2, 20, 21, commi1 e 1 bis, 23, comma 1, 24, 27 e 52, commi 4 e 5, del d.lgs.n.165/2001; 1 e 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n.213/2009; 3 e 9 deld.lgs n. 218/2016; 13 ed all.1 al DPR n.171/91; 7, comma 3, del CCNL2010.Richiamato l‘insegnamento di legittimità secondo il quale primopresupposto per la qualificabilità dirigenziale di una funzione è chel’ufficio diretto sia dirigenziale secondo l’ordinamento dell’Ente, silamenta che la Corte di merito abbia fatto cattivo governo di taleprincipio non tenendo conto dell’art. 8 del Regolamento dell’Ente, delfatto che la ricorrente non avrebbe avuto l’autonomia e laresponsabilità richiesti, e che si trattava di una mera posizioneorganizzativa.16. Il motivo è inammissibile, perché, sotto lo schermo delladenuncia di violazione di legge e di contratto, in realtà contesta lavalutazione delle risultanze processuali operata dalla Corte territoriale,la quale, senza discostarsi minimamente dal principio di diritto invocatodall'Ente, ha accolto la domanda dopo avere esaminato gli atti di macroorganizzazione adottati dall'Istituto giungendo, con apprezzamento difatto e di merito non sindacabile in questa sede col mezzo prescelto,alla conclusione che con gli stessi l'ufficio in discussione fosse statoqualificato di livello di dirigenziale.17. In conclusione, il secondo motivo di ricorso principale vaaccolto nei termini di cui in motivazione. Il primo va rigettato. Il terzoNumero registro generale 8380/2022motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dicNhumiaerroa steiz ionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026inammissibili.Data pubblicazione 29/06/2026La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Dall’inammissibilità del ricorso incidentale discende la declaratoriacondizionata dei presupposti per l’applicazione, a carico del ricorrenteincidentale, del cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivodel ricorso principale. Rigetta il primo. Dichiara inammissibili il terzomotivo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 8380/2022Numero sezionale 2480/2026Numero di raccolta generale 22331/2026Data pubblicazione 29/06/2026
Sentenza Cassazione n. 22331/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris