CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2021
Cassazione n. 41338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P:G. che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia in data 9 giugno 2015, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. per il tentativo di furto di un autofurgone [OSCURATO:PERSONA] e del materiale ivi depositato di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] parcheggiato sulla pubblica via, compiuto mediante la forzatura della serratura del portellone scorrevole laterale destro e, per l'effetto, li aveva condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 80,00 di multa ciascuno previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti ed alla recidiva contestate ed applicata la riduzione per il rito. 2. Avverso la pronuncia d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, con separati atti hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un motivo di ricorso con CIJi deduce la nullità dell'udienza ex art. 23 d.l. 9 novembre 2020 n. 149 e della sentenza per violazione delle disposizioni relative all'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato per l'omesso inserimento nel fascicolo delle note di trattazione scritta, depositate unitamente alla nomina del nuovo difensore, e per la mancata concessione di termine a difesa ex art. 108 cod.proc.pen. (art. 606, lett. c) cod.proc.pen.). Deduce che nella sentenza non viene dato atto della nomina dell'attuale difensore, con revoca dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], né del deposito delle conclusioni scritte della difesa. La nomina veniva sottoscritta e depositata telematicamente in data 30.1.2021 mediante invio all'indirizzo pec istituzionale della Corte d'appello di Bari e venivano altresì inviate le note ex art. 23 d.l. n. 149 del 2020 con le quali si chiedeva anche un rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avendo avuto il difensore la possibilità di prendere visione degli atti. Rilevava altresì che della nomina e delle note non vi è traccia nella sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un motivo di ricorso c:on cui deduce la violazione di legge e l'erronea applicazione degli artt. 192, 533, 535 cod.proc. pen., 133 e 99 cod.pen. per travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione.Deduce che le prove acquisite e le stesse immagini estrapolate dalla telecamera presente in loco non consentono di affermare la responsabilità dell'imputato tenuto conto altresì che il cacciavite è stato trovato nella disponibilità esclusiva dell'altro imputato. Si duole altresì del trattamento sanzionatorio con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ritenute in regime di prevalenza sulle altre circostanze nonché in ordine alla mancata esclusione della recidiva. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Ed invero, dall'esame degli atti, si evince che nella sentenza impugnata l'odierno imputato risulta difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia benché in data 30.1.2021 il [OSCURATO:PERSONA] avesse nominato come proprio difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con revoca di ogni precedente difensore. Del pari risulta che tale nomina é stata depositata telematicamente all'indirizzo pec istituzionale "depositattipenali2.ca.bariiustiziacert.it " unitamente ad un'istanza di rinvio, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto il nuovo difensore non aveva avuto la possibilità di prendere visione degli atti processuali. Ebbene della nomina a nuovo difensore e dell'istanza di rinvio non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata. Deve quindi ritenersi che l'udienza del giudizio di appello sia stata celebrata senza che l'ufficio abbia tenuto conto sia della nuova nomina fiduciaria che della richiesta di rinvio dell'udienza, con conseguente violazione dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., non essendo stata consentita nel giudizio de quo la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. , Ne discende pertanto la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo ricorso è manifestamente infondato. La prima censura, con cui si prospetta il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione, si traduce nella richiesta di una diversa lettura delle acquisizioni processuali.Ed invero, contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata con motivazione logica e scevra da contraddizioni logiche ha fondato il giudizio di responsabilità formulato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] su quanto è stato acclarato nel verbale di arresto dal quale risulta che lo stesso, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], aveva tentato di impossessarsi dell'autofurgone di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e del materiale ivi depositato, essendo poi bloccato a breve distanza dalle forze dell'ordine/oltre che ripreso da un sistema di video sorveglianza installato nelle vicinanze. A riguardo giova rimarcare che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Quanto alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio le stesse sono del pari generiche né può essere sindacato il giudizio di bilanciamento ove, come nella specie, congruamente motivato. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che, secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione ( ex pluribus Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899-01, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244-01). Nella 'specie la Corte territoriale ha motivato il diniego con -i molteplici precedenti penali e l'assenza di obiettive emergenze favorevolmente apprezzabili. In conclusione la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Va invece dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza pilnvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e , A o n, L- L' i ti 1.1 rinvia, per nuovo giudizio, Ot-0. Corte d'appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processual