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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 11843/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto ìmprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish e per aver effettuato alcuni episodi di cessione di stupefacente di vario tipo.

Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice di merito non ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione delle condotte commesse in data 17/04/2015, di cui ai capi di imputazione sub C) e sub D).

Deduce violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità per i reati contestati in data 17/04/2015, nonché in relazione all'episodio dei [OSCURATO:DATA_NASCITA], affermata sulla base delle dichiarazioni contraddittorie e inverosimili del teste operante che ha assistito alla cessione e di quelle rese dal [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il reato non era prescritto alla data in cui è stata emessa la sentenza d'appello, il 14/02/2023.

Il reato si sarebbe prescritto, computati i periodi di sospensione, pari a quattro mesi e due giorni, in data 19/02/2023, dunque successivamente alla sentenza impugnata.

L'inammissibilità del ricorso preclude, d'altronde, la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado, Considerato che la doglianza in ordine alla responsabilità non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili dì valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato di condividere la valutazione del compendio probatorio contenuta nella sentenza di primo grado e ha richiamato il fatto che gli operanti hanno osservato, in data 17/04/2015, la consegna da parte dell'imputato a tale D'[OSCURATO:PERSONA], di un involucro contenente grammi 4 di cocaina in cambio di danaro.

Anche con riferimento all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli operanti hanno osservato il [OSCURATO:PERSONA] cedere a [OSCURATO:PERSONA] un pacchetto, dietro la consegna di una banconota.

L'acquirente, sottoposto a immediato controllo, si trovava in possesso dell'involucro contenente grammi 5 di cocaina.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1° dicembre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto ìmprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish e per aver effettuato alcuni episodi di cessione di stupefacente di vario tipo. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice di merito non ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione delle condotte commesse in data 17/04/2015, di cui ai capi di imputazione sub C) e sub D). Deduce violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità per i reati contestati in data 17/04/2015, nonché in relazione all'episodio dei [OSCURATO:DATA_NASCITA], affermata sulla base delle dichiarazioni contraddittorie e inverosimili del teste operante che ha assistito alla cessione e di quelle rese dal [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il reato non era prescritto alla data in cui è stata emessa la sentenza d'appello, il 14/02/2023. Il reato si sarebbe prescritto, computati i periodi di sospensione, pari a quattro mesi e due giorni, in data 19/02/2023, dunque successivamente alla sentenza impugnata. L'inammissibilità del ricorso preclude, d'altronde, la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado, Considerato che la doglianza in ordine alla responsabilità non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili dì valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato di condividere la valutazione del compendio probatorio contenuta nella sentenza di primo grado e ha richiamato il fatto che gli operanti hanno osservato, in data 17/04/2015, la consegna da parte dell'imputato a tale D'[OSCURATO:PERSONA], di un involucro contenente grammi 4 di cocaina in cambio di danaro. Anche con riferimento all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli operanti hanno osservato il [OSCURATO:PERSONA] cedere a [OSCURATO:PERSONA] un pacchetto, dietro la consegna di una banconota. L'acquirente, sottoposto a immediato controllo, si trovava in possesso dell'involucro contenente grammi 5 di cocaina.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1° dicembre 2023 Il Consigliere esten
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