CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40703/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Genova che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso in tentato furto aggravato, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione e duecento euro di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle concorrenti aggravanti e applicata la diminuente per il rito abbreviato, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla inidoneità della condotta dell'imputato a produrre l'evento dannoso o pericoloso, che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione del medesimo; e della mancata specificazione dei passaggi logici attraverso i quali la Corte di appello ha ritenuto la penale responsabilità. Si tratta di censure che si limitano a riproporre i temi già sottoposti alla Corte di appello e da questa respinti con motivazione sintetica ma compiuta e non manifestamente illogica; e peraltro anche del tutto generici. La Corte di appello ha rammentato che, secondo l'accertamento non contestato, il Cois era stato sorpreso di notte mentre con un complice era intento a svitare i bulloni dei pneumatici di un'autovettura posta sulla pubblica via, dopo che aveva già asportato tre dei copribulloni e dodici dei bulloni. Ha quindi preso in considerazione la prospettazione difensiva secondo la quale la condotta del Cois sarebbe stata inidonea a conseguire il possesso dei pneumatici per l'esistenza di bulloni antifurto, in quanto tal ultima circostanza era rimasta sfornita di prova; e peraltro lo stesso imputato ne aveva rappresentato l'incidenza sul tasso di probabilità di un successo della sottrazione e non la sua impossibilità. Tasli argomentazioni non sono state in alcun modo considerate nel ricorso. Anche per questo aspetto esso è inammissibile. Infatti, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 27771001). 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2014. Il Consigliere estensore I