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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 23502/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36147/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 107, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] RICAVATO – [OSCURATO:PERSONA] CAMBIARIOr.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) –intimati – Avverso la sentenza n. 536/2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 16 luglio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigettodel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Alessandria dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in danno del debitore esecutatoIvo Prete, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice intervenuta assistita da ipoteca di secondo grado, propose opposizione in sede di distribuzione exart. 512 cod. proc. civ. avverso il progetto di riparto recante l’assegnazione del ricavato (detratte le spese) a [OSCURATO:PERSONA], creditrice intervenuta munitadi ipoteca di prim o grado, assumendo, in sintesi, la simulazione assoluta del negozio sottostante l’emissione in favore di detta creditrice delle cambiali in forza delle quali era iscritta ipoteca.

L’opposizione venne disattesa dal Tribunale, con sentenza poi cassata con rinvio da questa Corte (ordinanza 09/02/2018, n. 3256).r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Riassunta la controversia dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA],con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale di Alessandria ha nuovamente rigettato l’opposizione.

Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].(nuova denominazione sociale della [OSCURATO:SOCIETA].), nella menzionata qualità, articolando cinque motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; alcuna attività processuale hanno svolto nel grado gli altri soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente specificati.

4. Fissato per l’udienza pubblica del 23 giugno 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l.n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.

5. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 6.Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, regolare è l’instaurazione del contraddittorio in questo grado di giudizio con il debitore esecutato, [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario nella controversia di opposizione distributiva (così, specificamente, Cass. 04/05/2015, n. 8891; Cass. 30/01/2012, n. 1316; Cass. 13/05/2003, n. 7284).

Infruttuosamente esperito (in ragione della riscontrata irreperibilità del destinatario) il tentativo di notifica del ricorso (avviato il 15 novembre 2019, ben prima del sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata, risalente al 17 settembre 2019) a mezzo posta presso l’indirizzo di Valenza, strada [OSCURATO:PERSONA] n. 19, il notificante, appreso l’esito negativo (non prima del 21 novembre 2019, r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data della mancata consegna per irreperibilità verificata dall’agente postale), ha riattivato il procedimento notificatorio il 28 novembre 2019, data in cui risulta spedito il plico (diretto stavolta all’indirizzo di Valenza, via Cunietti n. 19) poi ritirato dal destinatario presso l’ufficio postale (11 dicembre 2019), con perfezionamento della notifica.

La riattivazione dell’attività notificatoria così operata senza dubbio tempestiva, siccome espletata senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ. e, quindi, idonea a conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria di notifica del ricorso (sull’argomento, cfr. Cass., Sez.

U, 15/07/2016, n. 14594; Cass. 08/03/2017, n. 5974; Cass. 30/08/2017, n. 20527; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 28/03/2019, n. 8618; Cass.21/08/2020, n. 17577). 2.Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1993, secondo comma, 2697 cod. civ., e dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Ad avviso del ricorrente, il giudice territoriale, non considerando che la opposta Balduzzi era prima prenditrice degli effetti cambiari e come tale possibile destinataria di eccezioni personali, ha mal e applicato il principio di vicinanza della prova, erroneamente gravando il creditore (terzo rispetto al negozio cambiario) della dimostrazione della dedotta simulazione assoluta inficiante l’emissione delle cambiali ipotecarie e, in ogni caso, ha ignorato circostanze fattuali valutabili come indici presuntivi rivelatori della simulazione.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1415 e ss., 1993, primo comma, 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere l’impugnata sentenza addossato al creditore l’onere di dover prospettare e confutare «tutte le possibili ragioni teoriche per cui il debitore cambiario possa avere in astratto emesso e consegnato al primo prenditore le cambiali, anziché r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] circoscriverlo a quelle concretamente più probabili», ancora una volta lamentando inosservanza delprincipio di vicinanza della prova.

4. Le doglianze – da scrutinare congiuntamente, in ragione del vincolo di stretta connessione che le avvince –sono in parte infondate ed in parte inammissibili.

4.1. Per meglio illustrare le ragioni della enunciata conclusione, occorre prendere le mosse dal precedente arresto di legittimità reso sulla vicenda controversa, ovvero la citata ordinanza n. 3256 del 2018.

In tale occasione, questa Corte – nel cassare la pronuncia del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato l’opposizione in quanto diretta ad accertare «la ragione per cui le cambiali sarebbero state emesse» -aveva chiaramente affermato che: - al principio della inconfigurabilità della simulazione in materia cambiaria non osta che un intento simulatorio ben possa inserirsi nella fase di negoziazione del titolo, e cioè «in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell’attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo, sicché, all'interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l’operatività di una fattispecie simulatoria»; -è quindi possibile instaurare una controversia avente ad oggetto la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto simulato sottostante al rilascio di titoli, controversia da decidere alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di mezzi di prova e loro idoneità a dimostrare l’esistenza di un patto simulatorio (assoluto o relativo).

Sulla scorta di (ed in coerenza con) queste premesse sistematiche ben può individuarsi il criterio di distribuzione dell’onere di allegazione e di prova nel giudizio in discorso.r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ad opera di un terzo interessato (quale, senza dubbio, il creditore che ne risulta postergato in sede di distribuzione del ricavato di una espropriazione forzata) un’azione di simulazione assoluta del negozio sotteso all’emissione (o alla successiva circolazione) di un titolo cambiario, grava sull’attore stesso la postulazione dell’oggetto della simulazione nonché, per conseguenza, la prova di quest’ultima.

Più specificamente, incombe sul terzo che agisca in simulazione l’onere di allegare quale sia il negozio presupposto del rilascio delle cambiali(di specificare cioè il tipo di rapport o apparentemente posto in essere - in caso di emissione - dall’emittente e dal prenditore ) e di asseverare, mediante idonei elementi probatori o anche indiziari, l’insussistenza (assoluta o relativa) di siffatto negozio.

È questo l’inevitabile precipitato logico - giuridico del carattere formale ed astratto che ontologicamente connota l’obbligazione cambiaria, per definizione assistita da una presunzione di esistenza di un rapporto sottostante: astrattezza che, per contro, sarebbe irrimediabilmente vanificata qualora l’esperimento ad opera di un terzo di un’azione di simulazione come quella in esame importasse per il creditore cambiario l’onere di palesare la natura giuridica del negozio sotteso all’emissione delle cambiali (e, a maiori, di asseverarne la sussistenza).

Da ciò discende l’infondatezza dell’assunto del ricorrente, nella parte in cui, maleintendendo la regola della c.d. vicinanza della prova, ritiene gravato il creditore cambiario, convenuto in simulazione, dell’onere di dimostrare il rapporto causale giustificante l’emissione dei titoli cambiari.

4.2. Degli illustrati princìpi di diritto ha fatto poi, inconcreto buon governo la impugnata sentenza.

Ben lungi dall’addossare al creditore opponente l’arduo compito di confutare ogni possibile ragione giustificante l’emissione delle cambiali, il giudice territoriale si è correttamente fatto carico di individuare, r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] descrivendoli con narrazione esemplificativa, i potenziali negozi astrattamente idonei, secondo la «realtà dei rapporti socio economici» ed anche con riferimento al loro contesto territoriale, a sorreggere il rilascio dei titoli; ha poi esaminato i due tipi di rapporto sottostante ipotizzati dall’opponente (l’erogazione di un mutuo e l’esistenza di un debito pregresso) ed infine ha diffusamente argomentato sull’inefficacia degli elementi istruttori acquisiti a dare prova della simulazione assoluta degli stessi.

A tal fine, ha sviluppato un ragionamento di natura presuntiva, articolato, dapprima, nella disamina di ciascun fatto indiziante ex se apprezzato e, di poi, nella valutazione congiunta, complessiva e globale ditutti i fatti indizianti, gli uni per mezzo degli altri, condotta alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza prevalente (o convergenza del molteplice).

A fronte di un a ricostruzione del quadro probatorio in tal guisa condotta ed adeguatamente argomentata, inammissibil si profil a no le censure laddove denunciano l’omessa considerazione di circostanze fattuali asseritamente rivelatrici, in via presuntiva, della simulazione.

Secondo il costante indirizzo del giudice della nomofilachia, in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi (da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale) a consentire deduzioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico ( ex plurimis, Cass. 24/11/2021, n. 36478; Cass. 14/11/2019, n. 29540; Cass. Sez.

U. 24/01/2018, n. 1785, punto

4.1. delle ragioni della decisione).r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1415 e ss., 1418 cod. civ., e dell’art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza gravata esclusol’accoglibilità della domanda di simulazione anche ove la ragione giustificatrice dell’emissione dei titoli cambiari fosse costituita da un atto di liberalità, omettendo di ritenere la qualificazione di quest’ultimo come donazione diretta, con derivante nullità per mancata necessaria assistenza di due testimoni. 5.1.La censura è inammissibile.

Essa attinge criticamente il passaggio della motivazione con cui il giudice territoriale, premesso che «nulla si sa e nulla si può escludere del rapporto tra emittente e prenditore», nel «numero indefinito di ipotesi» possibili, aveva accennato «a mero titolo esemplificativo» alla eventualità che «le cambiali sono state rilasciate dal Prete dalla Balduzzi, a titolo di liberalità».

Come appare palese dai brani riportati, la contestazione concerne un’affermazione enunciata a mero titolo didascalico, del tutto priva di decisività nel percorso argomentativo svolto nella sentenza e la cui espunzione dal provvedimento impugnato non mina la compiutezza e la concludenza del ragionamento del giudice di merito , idoneamente sorretto dal rilievo del mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova della simulazione dei negozi suscettibili di giustificare l’emissione dei titoli, onere correttamente accollato all’attrice, quale odierna ricorrente: sicché la mancata compiuta esplorazione dei vizi di una delle figure negoziali ipotizzabili non elide l’infondatezza dell’azione per carente dimostrazione di inconfigurabilità di alcune delle altre.

6. Con il quarto motivo, per violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si deduce che la sentenza impugnata ha mancato di «esaminare compiutamente il merito della opposizione», ovvero gli elementi presuntivi allegati dalla opponente a suffragio della r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] asserita impossibilità dell’emissione delle cambiali a pagamento di un precedente prestito. 7.Il quinto mezzo lamenta violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per mancato apprezzamento di una serie di elementi probatori attia dimostrare l’asserita simulazione.

8. I motivi -da vagliare unitariamente per ragioni di connessione - sono inammissibili, per un duplice ordine di ragioni.

In primis perché, ad onta della postulata inosservanza delle norme in tema di presunzioni, si concretano nella deduzione di un erroneo apprezzamento delle circostanze fattuali poste dal giudice territoriale a base dello sviluppato ragionamento presuntivo, risolvendosi, al fondo, nel sollecitare la Corte ad una (non consentitain questa sede) diversa ricostruzione della quaestio facti.

In secondo luogo, perché, afferendo a valutazioni tipicamente riservate al giudice di merito (quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’attendibilità e concludenza delle prove) richiedono a questa Corte un nuovo esame delle emergenze istruttorie, attività del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

9. Il ricorso, per la parziale infondatezza dei primi due motivi, va, pertanto, rigettato ed il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

10. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.

M. Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36147/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 107, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] RICAVATO – [OSCURATO:PERSONA] CAMBIARIOr.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) –intimati – Avverso la sentenza n. 536/2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 16 luglio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigettodel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Alessandria dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in danno del debitore esecutatoIvo Prete, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice intervenuta assistita da ipoteca di secondo grado, propose opposizione in sede di distribuzione exart. 512 cod. proc. civ. avverso il progetto di riparto recante l’assegnazione del ricavato (detratte le spese) a [OSCURATO:PERSONA], creditrice intervenuta munitadi ipoteca di prim o grado, assumendo, in sintesi, la simulazione assoluta del negozio sottostante l’emissione in favore di detta creditrice delle cambiali in forza delle quali era iscritta ipoteca. L’opposizione venne disattesa dal Tribunale, con sentenza poi cassata con rinvio da questa Corte (ordinanza 09/02/2018, n. 3256).r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Riassunta la controversia dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA],con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale di Alessandria ha nuovamente rigettato l’opposizione. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].(nuova denominazione sociale della [OSCURATO:SOCIETA].), nella menzionata qualità, articolando cinque motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; alcuna attività processuale hanno svolto nel grado gli altri soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente specificati. 4. Fissato per l’udienza pubblica del 23 giugno 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l.n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. 5. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 6.Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, regolare è l’instaurazione del contraddittorio in questo grado di giudizio con il debitore esecutato, [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario nella controversia di opposizione distributiva (così, specificamente, Cass. 04/05/2015, n. 8891; Cass. 30/01/2012, n. 1316; Cass. 13/05/2003, n. 7284). Infruttuosamente esperito (in ragione della riscontrata irreperibilità del destinatario) il tentativo di notifica del ricorso (avviato il 15 novembre 2019, ben prima del sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata, risalente al 17 settembre 2019) a mezzo posta presso l’indirizzo di Valenza, strada [OSCURATO:PERSONA] n. 19, il notificante, appreso l’esito negativo (non prima del 21 novembre 2019, r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data della mancata consegna per irreperibilità verificata dall’agente postale), ha riattivato il procedimento notificatorio il 28 novembre 2019, data in cui risulta spedito il plico (diretto stavolta all’indirizzo di Valenza, via Cunietti n. 19) poi ritirato dal destinatario presso l’ufficio postale (11 dicembre 2019), con perfezionamento della notifica. La riattivazione dell’attività notificatoria così operata senza dubbio tempestiva, siccome espletata senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ. e, quindi, idonea a conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria di notifica del ricorso (sull’argomento, cfr. Cass., Sez. U, 15/07/2016, n. 14594; Cass. 08/03/2017, n. 5974; Cass. 30/08/2017, n. 20527; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 28/03/2019, n. 8618; Cass.21/08/2020, n. 17577). 2.Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1993, secondo comma, 2697 cod. civ., e dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, il giudice territoriale, non considerando che la opposta Balduzzi era prima prenditrice degli effetti cambiari e come tale possibile destinataria di eccezioni personali, ha mal e applicato il principio di vicinanza della prova, erroneamente gravando il creditore (terzo rispetto al negozio cambiario) della dimostrazione della dedotta simulazione assoluta inficiante l’emissione delle cambiali ipotecarie e, in ogni caso, ha ignorato circostanze fattuali valutabili come indici presuntivi rivelatori della simulazione. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1415 e ss., 1993, primo comma, 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere l’impugnata sentenza addossato al creditore l’onere di dover prospettare e confutare «tutte le possibili ragioni teoriche per cui il debitore cambiario possa avere in astratto emesso e consegnato al primo prenditore le cambiali, anziché r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] circoscriverlo a quelle concretamente più probabili», ancora una volta lamentando inosservanza delprincipio di vicinanza della prova. 4. Le doglianze – da scrutinare congiuntamente, in ragione del vincolo di stretta connessione che le avvince –sono in parte infondate ed in parte inammissibili. 4.1. Per meglio illustrare le ragioni della enunciata conclusione, occorre prendere le mosse dal precedente arresto di legittimità reso sulla vicenda controversa, ovvero la citata ordinanza n. 3256 del 2018. In tale occasione, questa Corte – nel cassare la pronuncia del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato l’opposizione in quanto diretta ad accertare «la ragione per cui le cambiali sarebbero state emesse» -aveva chiaramente affermato che: - al principio della inconfigurabilità della simulazione in materia cambiaria non osta che un intento simulatorio ben possa inserirsi nella fase di negoziazione del titolo, e cioè «in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell’attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo, sicché, all'interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l’operatività di una fattispecie simulatoria»; -è quindi possibile instaurare una controversia avente ad oggetto la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto simulato sottostante al rilascio di titoli, controversia da decidere alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di mezzi di prova e loro idoneità a dimostrare l’esistenza di un patto simulatorio (assoluto o relativo). Sulla scorta di (ed in coerenza con) queste premesse sistematiche ben può individuarsi il criterio di distribuzione dell’onere di allegazione e di prova nel giudizio in discorso.r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ad opera di un terzo interessato (quale, senza dubbio, il creditore che ne risulta postergato in sede di distribuzione del ricavato di una espropriazione forzata) un’azione di simulazione assoluta del negozio sotteso all’emissione (o alla successiva circolazione) di un titolo cambiario, grava sull’attore stesso la postulazione dell’oggetto della simulazione nonché, per conseguenza, la prova di quest’ultima. Più specificamente, incombe sul terzo che agisca in simulazione l’onere di allegare quale sia il negozio presupposto del rilascio delle cambiali(di specificare cioè il tipo di rapport o apparentemente posto in essere - in caso di emissione - dall’emittente e dal prenditore ) e di asseverare, mediante idonei elementi probatori o anche indiziari, l’insussistenza (assoluta o relativa) di siffatto negozio. È questo l’inevitabile precipitato logico - giuridico del carattere formale ed astratto che ontologicamente connota l’obbligazione cambiaria, per definizione assistita da una presunzione di esistenza di un rapporto sottostante: astrattezza che, per contro, sarebbe irrimediabilmente vanificata qualora l’esperimento ad opera di un terzo di un’azione di simulazione come quella in esame importasse per il creditore cambiario l’onere di palesare la natura giuridica del negozio sotteso all’emissione delle cambiali (e, a maiori, di asseverarne la sussistenza). Da ciò discende l’infondatezza dell’assunto del ricorrente, nella parte in cui, maleintendendo la regola della c.d. vicinanza della prova, ritiene gravato il creditore cambiario, convenuto in simulazione, dell’onere di dimostrare il rapporto causale giustificante l’emissione dei titoli cambiari. 4.2. Degli illustrati princìpi di diritto ha fatto poi, inconcreto buon governo la impugnata sentenza. Ben lungi dall’addossare al creditore opponente l’arduo compito di confutare ogni possibile ragione giustificante l’emissione delle cambiali, il giudice territoriale si è correttamente fatto carico di individuare, r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] descrivendoli con narrazione esemplificativa, i potenziali negozi astrattamente idonei, secondo la «realtà dei rapporti socio economici» ed anche con riferimento al loro contesto territoriale, a sorreggere il rilascio dei titoli; ha poi esaminato i due tipi di rapporto sottostante ipotizzati dall’opponente (l’erogazione di un mutuo e l’esistenza di un debito pregresso) ed infine ha diffusamente argomentato sull’inefficacia degli elementi istruttori acquisiti a dare prova della simulazione assoluta degli stessi. A tal fine, ha sviluppato un ragionamento di natura presuntiva, articolato, dapprima, nella disamina di ciascun fatto indiziante ex se apprezzato e, di poi, nella valutazione congiunta, complessiva e globale ditutti i fatti indizianti, gli uni per mezzo degli altri, condotta alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza prevalente (o convergenza del molteplice). A fronte di un a ricostruzione del quadro probatorio in tal guisa condotta ed adeguatamente argomentata, inammissibil si profil a no le censure laddove denunciano l’omessa considerazione di circostanze fattuali asseritamente rivelatrici, in via presuntiva, della simulazione. Secondo il costante indirizzo del giudice della nomofilachia, in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi (da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale) a consentire deduzioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico ( ex plurimis, Cass. 24/11/2021, n. 36478; Cass. 14/11/2019, n. 29540; Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785, punto 4.1. delle ragioni della decisione).r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1415 e ss., 1418 cod. civ., e dell’art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza gravata esclusol’accoglibilità della domanda di simulazione anche ove la ragione giustificatrice dell’emissione dei titoli cambiari fosse costituita da un atto di liberalità, omettendo di ritenere la qualificazione di quest’ultimo come donazione diretta, con derivante nullità per mancata necessaria assistenza di due testimoni. 5.1.La censura è inammissibile. Essa attinge criticamente il passaggio della motivazione con cui il giudice territoriale, premesso che «nulla si sa e nulla si può escludere del rapporto tra emittente e prenditore», nel «numero indefinito di ipotesi» possibili, aveva accennato «a mero titolo esemplificativo» alla eventualità che «le cambiali sono state rilasciate dal Prete dalla Balduzzi, a titolo di liberalità». Come appare palese dai brani riportati, la contestazione concerne un’affermazione enunciata a mero titolo didascalico, del tutto priva di decisività nel percorso argomentativo svolto nella sentenza e la cui espunzione dal provvedimento impugnato non mina la compiutezza e la concludenza del ragionamento del giudice di merito , idoneamente sorretto dal rilievo del mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova della simulazione dei negozi suscettibili di giustificare l’emissione dei titoli, onere correttamente accollato all’attrice, quale odierna ricorrente: sicché la mancata compiuta esplorazione dei vizi di una delle figure negoziali ipotizzabili non elide l’infondatezza dell’azione per carente dimostrazione di inconfigurabilità di alcune delle altre. 6. Con il quarto motivo, per violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si deduce che la sentenza impugnata ha mancato di «esaminare compiutamente il merito della opposizione», ovvero gli elementi presuntivi allegati dalla opponente a suffragio della r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] asserita impossibilità dell’emissione delle cambiali a pagamento di un precedente prestito. 7.Il quinto mezzo lamenta violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per mancato apprezzamento di una serie di elementi probatori attia dimostrare l’asserita simulazione. 8. I motivi -da vagliare unitariamente per ragioni di connessione - sono inammissibili, per un duplice ordine di ragioni. In primis perché, ad onta della postulata inosservanza delle norme in tema di presunzioni, si concretano nella deduzione di un erroneo apprezzamento delle circostanze fattuali poste dal giudice territoriale a base dello sviluppato ragionamento presuntivo, risolvendosi, al fondo, nel sollecitare la Corte ad una (non consentitain questa sede) diversa ricostruzione della quaestio facti. In secondo luogo, perché, afferendo a valutazioni tipicamente riservate al giudice di merito (quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’attendibilità e concludenza delle prove) richiedono a questa Corte un nuovo esame delle emergenze istruttorie, attività del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. 9. Il ricorso, per la parziale infondatezza dei primi due motivi, va, pertanto, rigettato ed il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. 10. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.r.g. n. 36147/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 23502/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris