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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37213/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentité le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 19/1/2021, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione in carcere sofferta nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7

I. 203/91.

Dalle suddette imputazioni il ricorrente era assolto con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, irrevocabile il 5/5/2017, per non avere commesso il fatto.

La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, ritenendo la sussistenza di condotte gravemente colpose da parte del ricorrente, individuate nell'assidua frequentazione con il capo di una consorteria operante in Crotone e zone limitrofe, denominata "[OSCURATO:PERSONA]Bonaventura-Ciampà-Megna", ed altri affiliati ad essa.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Rizzuto, articolando un unico motivo di ricorso, nel quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

Dopo avere richiamato la vicenda giudiziaria che ha riguardato la persona del ricorrente, la difesa lamenta come l'ordinanza sia incorsa in errore nel ritenere sussistenti comportamenti gravemente colposi a carico del Rizzuto.

Non sarebbe stato rispettato il principio in base al quale è precluso al giudice della riparazione avvalersi, ai fini del giudizio da compiere, di circostanze escluse in sede di accertamento.

I giudici si spingerebbero oltre il proprio compito nei passaggi motivazionali in cui sostengono che le frequentazioni ed il contenuto delle captazioni attestavano il coinvolgimento del ricorrente nelle attività del sodalizio.

Del tutto carente sarebbe la motivazione in punto di nesso di causalità tra le condotte colpose individuate e la detenzione patita dal ricorrente.

3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi in esso proposti risultano infondati.

2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia, individuando, con argomentare logico e coerente, le circostanze ostative al riconoscimento dell'indennizzo.

I comportamenti descritti nella ordinanza impugnata, dai quali si evince come il Rizzuto abbia intrattenuto assidui rapporti di frequentazione con esponenti di spicco di un'organizzazione mafiosa operante in Crotone, risultano idonei ad integrare un comportamento gravemente imprudente, suscettibile di esercitare un'efficacia sinergica rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo.

Deve in proposito rilevarsi come il giudizio da effettuarsi in tema di riparazione per ingiusta detenzione debba essere volto a stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo essa se sia stata presupposto idoneo ad integrare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così in motivazione, Sez.

U n. 34559 del 26/06/2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Il giudice della riparazione ha ritenuto, offrendo una motivazione logica sul punto, che il Rizzuto avesse ingenerato nell'autorità inquirente il ragionevole convincimento, rivelatosi poi errato, di essere inserito nel sodalizio.

L'aspetto delle frequentazioni ambigue, per consolidato orientamento di questa Corte, è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa»).

3. Non si individuano nel ragionamento seguito dai giudici di merito le distonie lamentate dalla difesa.

La Corte d'appello non ha confuso il piano dell'accertamento di merito con quello proprio della riparazione.

Nel rispetto del limite riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito del giudizio da compiersi in materia, consistente nel non potere ritenere accertate circostanze escluse in sede di cognizione, ha fatto riferimento ad una pluralità di conversazioni intercettate nelle quali si parla di Rizzuto quale soggetto inserito nelle dinamiche delinqueziali del clan ed agli incontri tra Rizzuto e [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco della cosca.

Non risulta che la sentenza assolutoria abbia negato l'esistenza di tali colloqui e tali incontri, pertanto, il costrutto argomentativo del provvedimento in esame deve essere ritenuto del tutto conferente rispetto al giudizio da effettuarsi in questa sede.

4. Quanto al profilo della incidenza causale dei comportamenti illustrati rispetto all'evento detenzione, la Corte di merito ha evidenziato come, attraverso le condotte gravemente imprudenti serbate, il Rizzuto abbia dato mostra di essere interessato alle attività delinquenziali svolte dalla consorteria.

Con ciò ha implicitamente riconosciuto che i comportamenti serbati siano risultati idonei a trarre in inganno l'Autorità procedente, contribuendo all'adozione del provvedimento restrittivo.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille.

P.Q .

M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione resistente liquidate in euro mille.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentité le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 19/1/2021, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione in carcere sofferta nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 I. 203/91. Dalle suddette imputazioni il ricorrente era assolto con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, irrevocabile il 5/5/2017, per non avere commesso il fatto. La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, ritenendo la sussistenza di condotte gravemente colpose da parte del ricorrente, individuate nell'assidua frequentazione con il capo di una consorteria operante in Crotone e zone limitrofe, denominata "[OSCURATO:PERSONA]Bonaventura-Ciampà-Megna", ed altri affiliati ad essa. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Rizzuto, articolando un unico motivo di ricorso, nel quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo avere richiamato la vicenda giudiziaria che ha riguardato la persona del ricorrente, la difesa lamenta come l'ordinanza sia incorsa in errore nel ritenere sussistenti comportamenti gravemente colposi a carico del Rizzuto. Non sarebbe stato rispettato il principio in base al quale è precluso al giudice della riparazione avvalersi, ai fini del giudizio da compiere, di circostanze escluse in sede di accertamento. I giudici si spingerebbero oltre il proprio compito nei passaggi motivazionali in cui sostengono che le frequentazioni ed il contenuto delle captazioni attestavano il coinvolgimento del ricorrente nelle attività del sodalizio. Del tutto carente sarebbe la motivazione in punto di nesso di causalità tra le condotte colpose individuate e la detenzione patita dal ricorrente. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi in esso proposti risultano infondati. 2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia, individuando, con argomentare logico e coerente, le circostanze ostative al riconoscimento dell'indennizzo. I comportamenti descritti nella ordinanza impugnata, dai quali si evince come il Rizzuto abbia intrattenuto assidui rapporti di frequentazione con esponenti di spicco di un'organizzazione mafiosa operante in Crotone, risultano idonei ad integrare un comportamento gravemente imprudente, suscettibile di esercitare un'efficacia sinergica rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo. Deve in proposito rilevarsi come il giudizio da effettuarsi in tema di riparazione per ingiusta detenzione debba essere volto a stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo essa se sia stata presupposto idoneo ad integrare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così in motivazione, Sez. U n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Il giudice della riparazione ha ritenuto, offrendo una motivazione logica sul punto, che il Rizzuto avesse ingenerato nell'autorità inquirente il ragionevole convincimento, rivelatosi poi errato, di essere inserito nel sodalizio. L'aspetto delle frequentazioni ambigue, per consolidato orientamento di questa Corte, è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa»). 3. Non si individuano nel ragionamento seguito dai giudici di merito le distonie lamentate dalla difesa. La Corte d'appello non ha confuso il piano dell'accertamento di merito con quello proprio della riparazione. Nel rispetto del limite riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito del giudizio da compiersi in materia, consistente nel non potere ritenere accertate circostanze escluse in sede di cognizione, ha fatto riferimento ad una pluralità di conversazioni intercettate nelle quali si parla di Rizzuto quale soggetto inserito nelle dinamiche delinqueziali del clan ed agli incontri tra Rizzuto e [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco della cosca. Non risulta che la sentenza assolutoria abbia negato l'esistenza di tali colloqui e tali incontri, pertanto, il costrutto argomentativo del provvedimento in esame deve essere ritenuto del tutto conferente rispetto al giudizio da effettuarsi in questa sede. 4. Quanto al profilo della incidenza causale dei comportamenti illustrati rispetto all'evento detenzione, la Corte di merito ha evidenziato come, attraverso le condotte gravemente imprudenti serbate, il Rizzuto abbia dato mostra di essere interessato alle attività delinquenziali svolte dalla consorteria. Con ciò ha implicitamente riconosciuto che i comportamenti serbati siano risultati idonei a trarre in inganno l'Autorità procedente, contribuendo all'adozione del provvedimento restrittivo. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. P.Q . M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione resistente liquidate in euro mille. Così