CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 15751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 06/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma, 8. Decreto-legge n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 6/2/2020 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza in data 25/1/2016 del Tribunale di Treviso, che lo aveva condannato per il reato di rapina impropria aggravata. Deduce: 1.1. "Violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art.111 Cost., in relazione anche all'art. 499 c.p.p. ed all'art. 606, n. 1, lett. b), c. p. p. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che in sede di dibattimento il fatto era stato ridimensionato. 1.2. "Violazione dell'art. 111 Cost. per omessa motivazione e/o falsa applicazione della legge penale di cui all'art. 628 c.p. per non aver correttamente valutato che la versione dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti, resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] configurava la fattispecie di cui all'art. 626, c. 1, n. 2 c.p. in relazione all'art. 606, n. 1, lettera b) e lettera e), c.p.p.". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che dalle emergenze dibattimentali, con particolare riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il fatto doveva essere più correttamente qualificato come furto, con la conseguenza che il giudice doveva dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela. 1.3. "Falsa e/o errata applicazione della legge penale di cui all'art. 628, c.p. in relazione all'art. 626, c. 1, n. 2, c.p. per non aver adeguatamente valutato le precarie condizioni di salute del Feltrin, come emergenti dalla documentazione medica prodotta, con ogni relativa conseguenza". Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che dalla documentazione medica prodotta in atti era possibile evincere una condizione di salute di Feltrin, tale da far ritenere che la condotta in esame fosse scriminata dallo stato di necessità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Va premesso che la Corte dì appello ha dato puntuale risposta a tutte le censure del gravame, in punto di responsabilità, di qualificazione giuridica del fatto e di configurabilità dello stato di necessità, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni. A fronte di ciò, tutti i motivi del ricorso si risolvono in un'analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dal tribunale, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i ente A