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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 17324/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 del TRIB.

LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 5.12.2025 il Tribunale di Catania, pronunciandosisull’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del Gip del locale Tribunale del 3.11.2025 di applicazione della misuradella custodia cautelare in carcere in relazione a due fattispecie di detenzioneillegale di arma da sparo, aggravate dall’art. 416 bis cod.pen. (capi 7 e 14 dellacontestazione), ha rigettato l’istanza confermando l’ordinanza impugnata.2.

I due reati contestati si inserivano in una più ampia indagine sul clan catanesedei “[OSCURATO:PERSONA]” e sulla connessa associazione a delinquere armatafinalizzata al narcotraffico contestata ad altri indagati al capo 2) dellacontestazione provvisoria.3.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto, amezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando unsolo articolato motivo con cui deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dellalegge penale in materia cautelare con conseguente mancanza della motivazionein relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione allecontestazioni, di cui ai capi 7) e 14), di detenzione illegale d’arma da sparo,aggravate dall’art. 416 bis, comma 1, cod.pen.Si censura la ritenuta sussistenza del fumus dei reati contestati, rilevando chenessuna arma da sparo é stata sequestrata al [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’aggravante dicui all’art. 416 bis 1 cod.pen., laddove il vaglio del Tribunale sulla sua concretaipotizzabilità si é risolto in un’affermazione apodittica e generica, nonrispondendo peraltro il prevenuto delle ipotesi di cui ai capi 1) e 2) dellacontestazione afferenti il reato associativo, né risultando sottoposto aprocedimento penale in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod.pen.Si aggiunge che, tenuto conto che l’aggravante de qua é ravvisabile ancheallorché le modalità esecutive siano idonee ad evocare nei consociati la forzaintimidatrice dell’agire mafioso, nel caso di specie, in realtà, non é stato spiegatoin che modo il [OSCURATO:PERSONA] abbia agevolato il sodalizio mafioso.3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso é infondato.[OSCURATO:PERSONA] é stato sottoposto alla misura cautelare della custodiain carcere, in relazione a due contestazioni di detenzione illegale di armi dasparo, aggravate ex art. 416 bis 1 cod. pen., di cui ai capi 7 e 14dell’imputazione provvisoria.Il Tribunale, adito in se di riesame, dopo aver esaminato il compendio probatorioa sostegno delle contestazioni elevate nei confronti dell’odierno ricorrente,costituito dalle intercettazioni di conversazioni corredate da fotografie postatesulla chat del gruppo, ha specificamente confutato la prospettazione difensivasecondo cui il fucile da caccia (di cui al capo 7) sarebbe stato di un amico delnonno e la detenzione della pistola (di cui al capo 14) sarebbe stata puramillanteria.A tal fine ha, invero, puntualmente evidenziato come dalle conversazioniintercettate e dalle fotografie sia emerso che il [OSCURATO:PERSONA] deteneva un fucile a doppiacanna il quale all’evidenza gli apparteneva, atteso che il Caffarelli,evidentemente apprezzandone le potenzialità, si era offerto di acquistarlo,nonché una pistola cal. 22 che veniva rivendicata dal [OSCURATO:PERSONA] come arma contro ilclan rivale dei Cappello ricordando che “erano in guerra”.L’ordinanza ha altresì precisato, nel rispondere alle obiezioni difensive, che l’esitonegativo della perquisizione domiciliare del 19.4.20024 fosse circostanza di persé non dirimente atteso che nel frattempo l’arma poteva essere stata trasferita odismessa.Del pari l’ordinanza ha confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416 bis 1 cod.pen., nella duplice declinazione del metodo mafioso che dellafinalità di agevolare il clan.A riguardo l’ordinanza genetica ha sottolineato sia il collegamento tra ladisponibilità di armi e gli interessi del clan mafioso dei [OSCURATO:PERSONA] milanesi, peraltroin un momento di contrasto con il clan rivale dei Cappello, sia il chiaroriferimento al contesto ed al metodo mafioso plasticamente evidenziato dallacreazione di una chat Whatsapp denominata “parco giochi” in cui si mostravano isimboli del clan (individuato dallo stemma della squadra di calcio Milanopportunamente modificato mediante l’inserimento dell’acronimo “SS1”) sia dallepeculiari modalità con cui gli appartenenti al gruppo interloquendo tra loroostentavano il possesso di armi.2.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento dellespese processuali.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,disp.att. cod.proc.pen.Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 del TRIB. LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 5.12.2025 il Tribunale di Catania, pronunciandosisull’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del Gip del locale Tribunale del 3.11.2025 di applicazione della misuradella custodia cautelare in carcere in relazione a due fattispecie di detenzioneillegale di arma da sparo, aggravate dall’art. 416 bis cod.pen. (capi 7 e 14 dellacontestazione), ha rigettato l’istanza confermando l’ordinanza impugnata.2. I due reati contestati si inserivano in una più ampia indagine sul clan catanesedei “[OSCURATO:PERSONA]” e sulla connessa associazione a delinquere armatafinalizzata al narcotraffico contestata ad altri indagati al capo 2) dellacontestazione provvisoria.3. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto, amezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando unsolo articolato motivo con cui deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dellalegge penale in materia cautelare con conseguente mancanza della motivazionein relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione allecontestazioni, di cui ai capi 7) e 14), di detenzione illegale d’arma da sparo,aggravate dall’art. 416 bis, comma 1, cod.pen.Si censura la ritenuta sussistenza del fumus dei reati contestati, rilevando chenessuna arma da sparo é stata sequestrata al [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’aggravante dicui all’art. 416 bis 1 cod.pen., laddove il vaglio del Tribunale sulla sua concretaipotizzabilità si é risolto in un’affermazione apodittica e generica, nonrispondendo peraltro il prevenuto delle ipotesi di cui ai capi 1) e 2) dellacontestazione afferenti il reato associativo, né risultando sottoposto aprocedimento penale in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod.pen.Si aggiunge che, tenuto conto che l’aggravante de qua é ravvisabile ancheallorché le modalità esecutive siano idonee ad evocare nei consociati la forzaintimidatrice dell’agire mafioso, nel caso di specie, in realtà, non é stato spiegatoin che modo il [OSCURATO:PERSONA] abbia agevolato il sodalizio mafioso.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso é infondato.[OSCURATO:PERSONA] é stato sottoposto alla misura cautelare della custodiain carcere, in relazione a due contestazioni di detenzione illegale di armi dasparo, aggravate ex art. 416 bis 1 cod. pen., di cui ai capi 7 e 14dell’imputazione provvisoria.Il Tribunale, adito in se di riesame, dopo aver esaminato il compendio probatorioa sostegno delle contestazioni elevate nei confronti dell’odierno ricorrente,costituito dalle intercettazioni di conversazioni corredate da fotografie postatesulla chat del gruppo, ha specificamente confutato la prospettazione difensivasecondo cui il fucile da caccia (di cui al capo 7) sarebbe stato di un amico delnonno e la detenzione della pistola (di cui al capo 14) sarebbe stata puramillanteria.A tal fine ha, invero, puntualmente evidenziato come dalle conversazioniintercettate e dalle fotografie sia emerso che il [OSCURATO:PERSONA] deteneva un fucile a doppiacanna il quale all’evidenza gli apparteneva, atteso che il Caffarelli,evidentemente apprezzandone le potenzialità, si era offerto di acquistarlo,nonché una pistola cal. 22 che veniva rivendicata dal [OSCURATO:PERSONA] come arma contro ilclan rivale dei Cappello ricordando che “erano in guerra”.L’ordinanza ha altresì precisato, nel rispondere alle obiezioni difensive, che l’esitonegativo della perquisizione domiciliare del 19.4.20024 fosse circostanza di persé non dirimente atteso che nel frattempo l’arma poteva essere stata trasferita odismessa.Del pari l’ordinanza ha confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416 bis 1 cod.pen., nella duplice declinazione del metodo mafioso che dellafinalità di agevolare il clan.A riguardo l’ordinanza genetica ha sottolineato sia il collegamento tra ladisponibilità di armi e gli interessi del clan mafioso dei [OSCURATO:PERSONA] milanesi, peraltroin un momento di contrasto con il clan rivale dei Cappello, sia il chiaroriferimento al contesto ed al metodo mafioso plasticamente evidenziato dallacreazione di una chat Whatsapp denominata “parco giochi” in cui si mostravano isimboli del clan (individuato dallo stemma della squadra di calcio Milanopportunamente modificato mediante l’inserimento dell’acronimo “SS1”) sia dallepeculiari modalità con cui gli appartenenti al gruppo interloquendo tra loroostentavano il possesso di armi.2. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento dellespese processuali. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,disp.att. cod.proc.pen.Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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