CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 18688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO Ldato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato - come meglio specificato in rubrica - del concorso nella detenzione e trasporto di 128 kg di hashish, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avverso sentenza di applicazione della pena emessa, in data 27/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); rilevato altresì che la doglianza sia conseguenza di un'erronea lettura del provvedimento, avendo il G.i.p. concesso all'imputato le attenuanti generiche Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consig estensore [OSCURATO:PERSONA]