CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett.04kftlale conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore, L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 luglio 2021 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 15 aprile 2020, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva respinto la richiesta ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti con provvedimento del 15 aprile 2020, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso definita clan Polverino, commesso dal 2013 al mese di agosto 2015, previa retrodatazione dei suoi effetti sotto il profilo del decorso dei termini massimi di custodia cautelare alla data del 5 aprile 2017, data di emissione della precedente ordinanza cautelare, applicata nei suoi confronti in ordine medesimo reato associativo per la sua partecipazione al gruppo criminale definito clan Orlando, commesso dal 2015 con condotta perdurante. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 297 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe rigettato l'appello limitandosi a evidenziare che non vi era alcuna connessione tra i due reati associativi, in assenza di un medesimo disegno criminoso. In realtà, secondo il ricorrente, entrambe le condotte associative erano relative al medesimo fatto di reato, in quanto prosecuzione della medesima attività. In particolare, si evidenzia che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 novembre 2017, divenuta definitiva, aveva accertato che vi fosse un'integrazione dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile al gruppo Polverino con quella riconducibile al gruppo Orlando, rilevando che fossero sorti in quel periodo trattative che avevano portato all'alleanza tra le due compagini. Nel ricorso, inoltre, si sottolinea che la retrodatazione ex art. 297 cod. proc. pen. opera anche quando i due procedimenti si trovano in fasi differenti, dovendo avere riguardo all'intera durata della misura cautelare subita dall'interessato, anche quando relativa a fasi non omogenee. Per di più, prima del rinvio a giudizio di Ruggiero in ordine al primo procedimento, lo stesso ufficio del Pubblico ministero sarebbe stato già in possesso di tutti gli elementi che avevano, poi, determinato l'applicazione della successiva misura cautelare (tutti i fatti relativi a tale procedimento, infatti, erano antecedenti al precedente arresto). / Infine, ad ulteriore riprova del collegamento tra le due associazioni, si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] era il figlio di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca individuato come uno dei latitanti più importanti del gruppo riconducibile alla famiglia Polverino, con il quale aveva sempre mantenuto i contatti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando, fra l'altro, che l'ordinanza si è conformata all'indirizzo secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione, non basta il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si rivela privo di giuridico fondamento. 1.1. Giova premettere che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. disciplina il modo con cui calcolare i termini di durata delle misure cautelari quando nei confronti della stessa persona sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, in relazione ai quali sussiste connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (quindi, nei casi di concorso formale e continuazione o per connessione teleologica, limitata, però, ai casi di reati commessi per eseguire gli altri). In questi casi, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. Tale regola (che sarebbe stata deducibile, in presenza dei congrui presupposti anche in sede di riesame: Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, 253549 - 01), non si applica quando i fatti oggetto della seconda ordinanza, pur connessi con quelli oggetto della prima, non erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione qualificata. La regola della retrodatazione degli effetti della seconda misura custodiale presuppone (e rafforza) il principio della necessaria precarietà e eccezionalità della privazione della libertà personale disposta prima che una sentenza irrevocabile di condanna vinca la presunzione di innocenza stabilita dall'art. 27, secondo comma, Cost., nel senso che - come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 89 del 1996 - è la stessa Costituzione ad imporre la previsione di termini di durata delle misure cautelari e a presupporre, quindi, l'inconferenza delle esigenze che dovessero residuare al di là di un limite temporale certo e invalicabile. La ratto del divieto delle cosiddette contestazioni a catena è appunto quella di impedire la diluizione dei termini di durata massima delle misure cautelari in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari (la formula "contestazione a catena" - afferma il giudice delle leggi - individua, in via generale, il fenomeno dell'adozione, in tempi successivi, di più ordinanze applicative di misure cautelari in rapporto al medesimo fatto ovvero a una pluralità di fatti già noti ab initio all'autorità giudiziaria) La Corte costituzionale, quindi, ha sensibilmente ampliato l'ambito applicativo della norma; in particolare, con sentenza n. 408 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. 1.2. La pronuncia additiva della Corte è di poco successiva alla sentenza di Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, arresto a seguito del quale e di Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, si tracciano le seguenti ipotesi: - nel caso di emissione nei confronti di un imputato nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima; se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231059 - 01); - nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi nello stesso procedimento, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure (Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057 - 01); - quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza; questo, infatti, è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi (Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058 - 01); - nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 - 01), con la specificazione, per completezza argomentativa, che, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911 - 01). 2. Nel caso di specie, il Tribunale, preso atto che le due diverse ordinanze cautelari erano state emesse dalla medesima Autorità giudiziaria nell'ambito di diversi procedimenti penali e per diversi reati, in modo ineccepibile ha evidenziato che non vi era connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., posto che la partecipazione a due associazioni contrapposte tra loro (per quanto la seconda nata dalla "gemmazione" della prima) non era indice sintomatico di un medesimo disegno criminoso. Inoltre, secondo il congruo vaglio del giudice del merito, non vi era prova della desumibilità degli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza preesistenti alla data di rinvio a giudizio per il primo procedimento penale. L'ordinanza impugnata, a questo proposito, ha correttamente evidenziato gli elementi di prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Polverino raccolti dopo l'emissione della prima ordinanza; in particolare, il giudice di merito ha illustrato le intercettazioni ambientali operate nell'auto di Marchesano fino al 2016, l'intercettazione dei colloqui in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], storico affiliato al clan Polverino, che solo il 20 giugno 2017 aveva deciso di intraprendere il percorso collaborativo, riferendo in più interrogatori (l'ultimo dei quali avvenuto il 12 ottobre 2018) la specifica posizione ricoperta da Ruggiero nel sodalizio criminale ed ha permesso - in tal modo - di configurare compiutamente la gravità indiziaria che ha portato poi all'adozione della seconda ordinanza cautelare. I giudici dell'appello cautelare, quindi, pur riconoscendo un importante ruolo investigativo alle intercettazioni che avevano palesato la riunione avvenuta nel mese di agosto 2015 tra i componenti di entrambi i sodalizi criminali oggetto dei due procedimenti penali, hanno, in modo lineare, ritenuto che la ricostruzione della partecipazione di Ruggiero al clan Polverino si era effettuata solo a seguito di importanti, ulteriori e successivi atti di indagine, non preesistenti alla data di rinvio a giudizio per il primo procedimento penale sul clan Orlando. In particolar modo erano risultati decisivi i contributi di cui ai verbali del 13 luglio 2017, in cui si era fatta luce sull'incontro degli organizzatori del sodalizio, al quale aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], nonché i verbali del 27 novembre 2017 e del 12 ottobre 2018, nei quali Giannuzzi aveva specificato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel clan, oltre che i riscontri acquisiti ancora successivamente (come risulta, altresì, dall'ordinanza del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2020, emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.). Posto ciò, non può non ribadirsi che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'emersione dell'anteriore desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 - 01). Con una motivazione congrua, aderente agli elementi acquisiti e non illogica, pertanto, il giudice del merito ha ritenuto che non vi fosse la prova dell'esistenza di una connessione qualificata né della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., anche in considerazione dal fatto che tali circostanze dovevano essere provate dalla parte che aveva invocato l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511 - 01).3. In forza di quanto finora argomentato, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4. Stante la detenzione inframuraria di Ruggiero, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. t.= cr.5- P.Q.M. E o Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam