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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 30418/2026

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ella Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta lacorrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità peril reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, meramente riproduttivo diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomentigiuridici dal giudice di merito è inammissibile.

Ed invero non si confronta ilricorrente con la motivazione della sentenza impugnata che, in risposta alladoglianza che si appuntava sulla insussistenza del reato trattandosi di una meraomissione dell’obbligo di tenuta della scritture contabili, ha richiamata latestimonianza del commercialista della società, amministrata dal ricorrente, cheaveva confermato l’esistenza delle fatture non esibite dal ricorrente (cfr. pag. 3),da cui la corretta decisione secondo l’insegnamento di Questa Corte di legittimitàsecondo cui il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10,d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) presuppone l'istituzione della documentazionecontabile e la produzione di un reddito, situazione positivamente accertata nel casoin esame.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce l’inoffensività del fattogiacchè grazie alla collaborazione dell’imputato e dal bilancio di esercizio era statopossibile ricostruire il volume degli affari, meramente riproduttivo della stessacensura già devoluta ai giudici di appello, risulta in ogni caso manifestamenteinfondato tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affariderivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, non deveessere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedereall'acquisizione presso terzi della documentazione mancante, e non è esclusaquando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde" (Sez. 3, n. 7051 del15/01/2019, Rv. 275005 – 01), essendo stata ricostruito il volume degli affari el’ammontare del reddito aliunde attraverso l’esame del bilancio.

L’irrilevanza ai finidell’esclusione del delitto in esame della possibilità di ricostruzione aliunde deiredditi e del volume degli affari discende dalla ratio dell’incriminazione e dal benegiuridico tutelato dalla norma incriminatrice, da individuarsi nell’interesse statalealla trasparenza fiscale del contribuente e quello di garantire l’esatto adempimentodelle obbligazioni tributarie.

In altri termini, la norma sanziona la violazionedell’obbligo di trasparenza fiscale che ricorre in tutti i casi in cui la documentazionedell’impresa non consenta la ricostruzione delle operazioni in ragione dellamancanza totale o parziale di questa, restando escluso il reato solo quanto ilrisultato economico delle operazioni prive di documentazione obbligatoria possaessere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore(Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007, Lanteri, Rv. 238613).Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazioneall’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché proposto per la primavolta nel giudizio di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 606 comma 3cod.proc.pen.Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondol'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare li diniego del beneficiorichiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, aglielementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie tenuto conto cheall’imputato era stata contestata la recidiva specifica seppur con esclusione deglieffetti sanzionatori ed ha escluso la rilevanza in termini positivi del comportamentopost delicto dell’imputato (cfr. pag. 4).

Nel resto il motivo appare generico là doveinvoca il principio di proporzionalità della pena tenuto conto del minimoscostamento dai minimi edittali in ragione dell’entità dell’imposta evasa.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta lacorrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità peril reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, meramente riproduttivo diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomentigiuridici dal giudice di merito è inammissibile. Ed invero non si confronta ilricorrente con la motivazione della sentenza impugnata che, in risposta alladoglianza che si appuntava sulla insussistenza del reato trattandosi di una meraomissione dell’obbligo di tenuta della scritture contabili, ha richiamata latestimonianza del commercialista della società, amministrata dal ricorrente, cheaveva confermato l’esistenza delle fatture non esibite dal ricorrente (cfr. pag. 3),da cui la corretta decisione secondo l’insegnamento di Questa Corte di legittimitàsecondo cui il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10,d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) presuppone l'istituzione della documentazionecontabile e la produzione di un reddito, situazione positivamente accertata nel casoin esame.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce l’inoffensività del fattogiacchè grazie alla collaborazione dell’imputato e dal bilancio di esercizio era statopossibile ricostruire il volume degli affari, meramente riproduttivo della stessacensura già devoluta ai giudici di appello, risulta in ogni caso manifestamenteinfondato tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affariderivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, non deveessere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedereall'acquisizione presso terzi della documentazione mancante, e non è esclusaquando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde" (Sez. 3, n. 7051 del15/01/2019, Rv. 275005 – 01), essendo stata ricostruito il volume degli affari el’ammontare del reddito aliunde attraverso l’esame del bilancio. L’irrilevanza ai finidell’esclusione del delitto in esame della possibilità di ricostruzione aliunde deiredditi e del volume degli affari discende dalla ratio dell’incriminazione e dal benegiuridico tutelato dalla norma incriminatrice, da individuarsi nell’interesse statalealla trasparenza fiscale del contribuente e quello di garantire l’esatto adempimentodelle obbligazioni tributarie. In altri termini, la norma sanziona la violazionedell’obbligo di trasparenza fiscale che ricorre in tutti i casi in cui la documentazionedell’impresa non consenta la ricostruzione delle operazioni in ragione dellamancanza totale o parziale di questa, restando escluso il reato solo quanto ilrisultato economico delle operazioni prive di documentazione obbligatoria possaessere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore(Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007, Lanteri, Rv. 238613).Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazioneall’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché proposto per la primavolta nel giudizio di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 606 comma 3cod.proc.pen.Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondol'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare li diniego del beneficiorichiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, aglielementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie tenuto conto cheall’imputato era stata contestata la recidiva specifica seppur con esclusione deglieffetti sanzionatori ed ha escluso la rilevanza in termini positivi del comportamentopost delicto dell’imputato (cfr. pag. 4). Nel resto il motivo appare generico là doveinvoca il principio di proporzionalità della pena tenuto conto del minimoscostamento dai minimi edittali in ragione dell’entità dell’imposta evasa.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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