CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo. Ritenuto che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che la sentenza si presenta lineare e congrua, priva di aporie logiche e rispettosa dei principi stabiliti in questa sede in materia. Si è invero osservato in motivazione come, valutati tutti gli indici normativi rilevanti, si debba attribuire valore preponderante, ai fini del diniego della riqualificazione, al quantitativo di principio attivo contenuto nelle piante di marijuana e nel fogliame già essiccato in sequestro, dal quale erano ricavabili 3.342 dosi. Il che si pone in linea di continuità con quanto affermato in questa sede (cfr. Sez. U lo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). Considerato che l'impugnazione risulta meramente ripropositiva di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P