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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09538/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000, deducendo con unico motivo, violazione di legge in ordine alla maturata prescrizione del reato.

Il ricorso è manifestamente infondato, posto che il ricorrente si limita a contestare il tempus commissi delicti in modo generico, senza indicare quando la condotta contestata sarebbe stata realizzata, Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petítum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 08/11/2024 estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000, deducendo con unico motivo, violazione di legge in ordine alla maturata prescrizione del reato. Il ricorso è manifestamente infondato, posto che il ricorrente si limita a contestare il tempus commissi delicti in modo generico, senza indicare quando la condotta contestata sarebbe stata realizzata, Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petítum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. L'inosservanza del disposto dell'art. 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 estensore
Sentenza Cassazione n. 09538/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris