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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01417/2024

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15136-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentat o e difes o da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimato - avverso il DECRETO N. 807 /20 17 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositato i l 31 / 3 / 20 17 ;Ric. 2017n.15136 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 12 /1 2 / 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla controricorrentein data 16/10/2023, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a seguito della risoluzione del concordato cui la stessa era stata ammessa, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Lucca con sentenza n. 39 del 5/5/2021 e che tale sentenza, come emerge dagli atti acquisiti in giudizio, è diventata definitiva perché il reclamo proposto avverso la stessa è stato respinto con sentenza della corte d’appello di Firenze n. 2305 del 26/11/2021 non impugnatanei termini di legge; ritenuto che: -la definitiva dichiarazione di fallimento della società ammessa al concordato preventivo poi omologato determina, in ragione della sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione invocata, la definitiva cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, promosso dai creditori MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la cassazione del decreto della corte d’appello che aveva respinto il reclamo da essi proposto contro il provvedimento di omologazione; -che va pertanto dichiarata la sopravvenuta i mprocedibilità dei ricorsi, con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio; - che l’improcedibilità d ei ricorsi esclude, infine, la sussistenza dei presupposti per condannare i ricorrenti al pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

Ric. 2017n.15136 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità dei ricorsi e compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15136-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentat o e difes o da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimato - avverso il DECRETO N. 807 /20 17 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositato i l 31 / 3 / 20 17 ;Ric. 2017n.15136 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 12 /1 2 / 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla controricorrentein data 16/10/2023, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a seguito della risoluzione del concordato cui la stessa era stata ammessa, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Lucca con sentenza n. 39 del 5/5/2021 e che tale sentenza, come emerge dagli atti acquisiti in giudizio, è diventata definitiva perché il reclamo proposto avverso la stessa è stato respinto con sentenza della corte d’appello di Firenze n. 2305 del 26/11/2021 non impugnatanei termini di legge; ritenuto che: -la definitiva dichiarazione di fallimento della società ammessa al concordato preventivo poi omologato determina, in ragione della sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione invocata, la definitiva cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, promosso dai creditori MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la cassazione del decreto della corte d’appello che aveva respinto il reclamo da essi proposto contro il provvedimento di omologazione; -che va pertanto dichiarata la sopravvenuta i mprocedibilità dei ricorsi, con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio; - che l’improcedibilità d ei ricorsi esclude, infine, la sussistenza dei presupposti per condannare i ricorrenti al pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. Ric. 2017n.15136 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità dei ricorsi e compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti. Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio
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