CassazionesentenzaSezione FDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 37301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 4 maggio 2023, e depositata il 5 giugno 2023, il Tribunale di Salerno, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari. La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta in ordine al reato di partecipazione, quale promotore, costitutore ed organizzatore, ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di imposte dirette e IVA (capo 1), nonché a sette episodi di indebita compensazione e falsità in dichiarazioni a norma degli artt. 483 cod. pen. e 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000 (capi 9, 21, 84, 110, 167, 195 e 216), con condotte complessivamente commesse dal 16 novembre 2019 al 31 dicembre 2021. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che il Tribunale ha omesso di considerare che l'attuale ricorrente già in data 20 aprile 2020 ha ceduto la società "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", la quale avrebbe predisposto la falsa documentazione necessaria per creare crediti inesistenti poi utilizzati in compensazione dalle imprese "clienti" del sodalizio criminale, e, quindi, avrebbe comunque interrotto le sue attività illecite in epoca di molto antecedente all'emissione dell'ordinanza cautelare. Si precisa che la questione era stata sollevata già in sede di riesame, laddove si era anche richiamato un messaggio intercettato del 25 luglio 2020, nel quale il supposto capo del sodalizio criminale, [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato la sua "alterità" rispetto all'attuale ricorrente. Si aggiunge che, come riconosciuto dall'ordinanza impugnata, l'associazione non è più operativa, e che, quindi, il pericolo di reiterazione non può riguardare tale fattispecie. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che sono stati valorizzati elementi privi di concludenza o comunque non riferibili all'attuale ricorrente. Si segnala, in primo luogo, che illegittimamente è stato valorizzato il dato dell'omessa comunicazione alla Camera di commercio concernente il cambio di amministratore della società "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." nel settembre 2019, per affermare l'inattività della stessa e, quindi, l'impossibilità per la medesima di erogare corsi di formazione ed emettere i relativi documenti fiscali ed amministrativi, necessari per la costituzione dei falsi crediti, poi utilizzati in compensazione: si osserva che l'art. 2630 cod. civ., nel sanzionare amministrativamente l'omessa comunicazione al registro delle imprese di dati relativi a società e consorzi, conferma a contrario l'ipotizzabilità dell'esistenza e dell'operatività di una società la quale non abbia regolarmente comunicato il nominativo del suo amministratore. Si rappresenta, in secondo luogo, che le anomalie delle dichiarazioni a fini IVA ed IRES della società "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." contestate nei provvedimenti cautelari non possono essere addebitate all'attuale ricorrente, perché tali documenti sono stati formati dopo la cessione, da parte di quest'ultimo, delle quote di partecipazione nell'impresa, nell'aprile 2020. Si osserva, in terzo luogo, che non vi sono elementi per ritenere che l'attuale ricorrente, per il breve periodo in cui è stato il titolare della società "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." abbia svolto un'attività diversa da quella di mera assistenza professionale, costituita dalla fornitura di soli servizi informativi ai clienti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Prive di specificità sono le censure esposte nel secondo motivo, da esaminare preliminarmente, perché attinenti ai gravi indizi di colpevolezza, le quali contestano la concludenza degli elementi a carico, e, segnatamente, quelli costituiti dal ritardo nella comunicazione alla Camera di commercio concernente il cambio di amministratore della società "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." nel settembre 2019, nonché dalle anomalie delle dichiarazioni ai fini IVA ed IRES della medesima impresa, siccome presentate in data successiva alla sua dismissione di ogni carica e partecipazione nella stessa. 2.1. Ai fini dell'esame del motivo, va premesso che è ammissibile la proposizione di questioni concernenti i gravi indizi di colpevolezza con il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen., anche quando, come avvenuto nella specie, il ricorrente non abbia dedotto censure in proposito in sede di riesame. È vero che, secondo alcune decisioni, la mancata proposizione di censure in sede di riesame relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, preclude la successiva proposizione di motivi di ricorso per cassazione in ordine a tale profilo (cfr., specificamente, Sez. 6, n. 1008 del 23/02/2000, Russano, Rv. 215865-01, nonché, con riguardo allo speculare profilo delle esigenze cautelari, Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543-01). Tuttavia, occorre tener presente che il riesame avverso una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale alle sole esigenze cautelari o ai soli gravi indizi di colpevolezza (così, tra le tantissime, Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016-02, e Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416-01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio un'ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. peri.priva di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, sebbene non fossero state formulate censure sul tema nel giudizio di riesame). Questo perché, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, l'art. 309, comma 6, cod. proc. pen., prevede la mera facoltatività dell'indicazione dei motivi a sostegno del riesame e, quindi, determina, relativamente a tale mezzo di impugnazione, l'inapplicabilità del principio tantum devolutum quantum appellatum (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199388-01). Piuttosto, nell'ipotesi di assenza di specifiche censure sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur essendo tenuto a verificare anche tale presupposto, per la natura interamente devolutiva del mezzo di impugnazione, può, in presenza di un provvedimento genetico motivato, limitarsi a richiamare il contenuto di quest'ultimo, sempre che mostri di averlo comunque valutato (così Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202-01). Muovendo da questi presupposti, discende una duplice conseguenza. Da un lato, se il giudice del riesame è tenuto a valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche quando non siano state proposte specifiche censure, è ragionevole ritenere che l'adempimento di tale obbligo sia verificabile mediante l'impugnazione appositamente prevista dall'ordinamento contro questa tipologia di decisione, ossia a mezzo di ricorso per cassazione. Dall'altro, la mancata proposizione di questioni davanti al giudice del riesame incide sull'ambito del sindacato consentito alla Corte di cassazione. Invero, se il giudice del riesame, in difetto di specifiche deduzioni in tema di gravi indizi di colpevolezza, può legittimamente limitarsi a richiamare il contenuto della motivazione del provvedimento genetico, sempre che mostri di averlo comunque valutato, è coerente ritenere che i motivi di ricorso per cassazione dovranno avere esclusivamente riguardo alla motivazione esposta nell'ordinanza impugnata e, ove da questa richiamata, nell'ordinanza genetica. In particolare, il ricorrente non potrà denunciare il travisamento di elementi di prova nell'ordinanza genetica o la mancata considerazione di atti del procedimento non apprezzati dal Tribunale del riesame, se, pur avendone avuto la possibilità, abbia omesso di sottoporre il tema a quest'ultimo, dotato di piena cognizione di merito. 2.2. Va però rilevato che il motivo di ricorso concernente i gravi indizi di colpevolezza, nella specie, è inammissibile perché privo di specificità. 2.2.1. Costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione denunciante vizio di motivazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, e Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01, puntualmente richiamate in termini adesivi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione, spec. § 4, ma anche Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282949-01). Questo principio, affermato costantemente con riferimento a ricorsi proposti avverso sentenze emesse nell'ambito del giudizio di merito, è applicabile anche in relazione a ricorsi avverso provvedimenti in materia cautelare. In effetti, non vi è diversità di disciplina tra il ricorso per cassazione proposto avverso procedimenti cautelari e il ricorso per cassazione proposto avverso sentenze di merito, attesa l'assenza di specifiche indicazioni nell'art. 311 cod. proc. pen. che regolamenta il ricorso per cassazione contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. E, in coerenza con questa premessa di fondo, la giurisprudenza costantemente afferma, in linea generale, che anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716-01, in materia di misure cautelan personali, e Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782-01, in tema di misure cautelari reali). 2.2.2. L'ordinanza impugnata illustra in modo analitico gli elementi da cui inferisce l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente per i reati di partecipazione, quale promotore, costitutore ed organizzatore, ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di imposte dirette e IVA, e di indebita compensazione e falsità in dichiarazioni a norma degli artt. 483 cod. pen. e 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione a sette episodi, con condotte complessivamente commesse dal 16 novembre 2019 al 31 dicembre 2021. Il Tribunale premette che i reati in contestazione hanno ad oggetto l'utilizzo di "crediti d'imposta 4.0", previsti dalla legge n. 205 del 2017, artificiosamente "creati" in capo a numerose imprese al fine di consentire alle stesse di utilizzarli indebitamente in compensazione. Per chiarezza, è utile precisare che, per il riconoscimento di questi crediti, i quali attengono al costo aziendale per la formazione del personale delle imprese sui temi della trasformazione tecnologica e digitale, è necessario l'adempimento di specifici oneri documentali e procedinnentali, come la previsione delle attività formative in contratti collettivi aziendali e la certificazione delle spese da parte di un revisore contabile dei conti o di una società di revisione iscritta in un apposito albo. Il Tribunale, poi, rappresenta che l'attività illecita di artificiosa "costituzione" dei crediti è stata realizzata da un gruppo organizzato, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] ed altre persone, tra cui l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], il quale si è avvalso di due società, la "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con sede in Italia e la "Tax and [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]" con sede in Bulgaria, per fornire ad un numero indeterminato di imprese falsa documentazione rilevante ai fini dell'accesso al credito di imposta "formazione 4.0", funzionale sia ad attestare l'avvenuta formazione del personale, sia ad asseverare il credito d'imposta (cfr., in particolare, su struttura e funzionamento del sodalizio criminale, pagg. 52-64 dell'ordinanza impugnata). Tra i tanti elementi indicativi della fraudolenza delle condotte, appaiono emblematici: a) il messaggio inviato da [OSCURATO:PERSONA] in data 6 agosto 2019 al legale rappresentante di una delle imprese seguite dall'attuale ricorrente, la "[OSCURATO:SOCIETA].", nel quale si afferma anche esplicitamente: «I corsi li facciamo veramente non per 50 ore ma per una due tre ore [...]»; b) il messaggio inviato da [OSCURATO:PERSONA] in data 1 luglio 2020 ad un sodale, [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad errori nel calcolo delle ore di formazione da computare a favore di un "cliente", nel quale il primo, nel rimproverare il secondo, scrive: «Già vendiamo carta poi la vendiamo sbagliata». Il Tribunale, quindi, espone gli elementi ritenuti più significativi a carico dell'attuale ricorrente. In particolare, segnala che, nella fase iniziale, [OSCURATO:PERSONA] ha: 1) condiviso con il capo dell'organizzazione criminale, [OSCURATO:PERSONA], le iniziative dirette a reperire e rendere operative le due società utilizzate per realizzare la falsa documentazione, la "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con sede in Italia e la "Tax and [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]" con sede in Bulgaria, come risulta dai messaggi intercettati il 15 giugno 2019; 2) procurato il prestanome da preporre alla "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con sede in Italia, individuandolo in tale [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai messaggi intercettati il 5 luglio 2019, soggetto tra l'altro gravato di numerosi precedenti di polizia, anche per autoriciclaggio, il quale non risulta aver mai percepito redditi dalla società, ed ha ceduto le quote di partecipazione nell'impresa alla convivente [OSCURATO:PERSONA], pluripregiudicata per reati in materia di stupefacenti e per rapina, e percipiente per gli anni 2018 e 2019 esclusivamente redditi dall'INPS (v. pag. 8 dell'ordinanza impugnata); 3) predisposto le bozze di mandato e incarico professionale per l'attività di attestazione dei crediti, come risulta dai messaggi intercettati il 10 luglio 2019, inviandole via mali a [OSCURATO:PERSONA]; 4) indicato a [OSCURATO:PERSONA] i suoi referenti ed asseveratori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], poi divenuto partecipe del sodalizio con funzioni di organizzatore, come risulta dai messaggi intercettati 1'11 luglio 2019. Espone, poi, che, nelle fasi successive, [OSCURATO:PERSONA] ha: 1) ricevuto pagamenti in relazione a pratiche gestite dalla "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con sede in Italia già nel 2019, come risulta dai messaggi intercettati il 17 dicembre 2019; 2) partecipato stabilmente anche per il 2020 alla suddivisione dei profitti conseguiti dall'organizzazione criminale, la quale percepiva il 30 % dei crediti di imposta indebitamente compensati dalle imprese sue "clienti", dividendoli con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai i(\ messaggi intercettati il 26 ottobre 2020, il 26 novembre 2020, I'l ottobre 2020 e il 4 dicembre 2020, nonché dalle fatture ricevute dalla società "A.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di cui era legale rappresentante; 3) partecipato continuativamente alla distribuzione degli illeciti profitti del sodalizio pure nell'anno 2021, per oltre 100.000,00 euro, come risulta dai messaggi intercettati il 19 febbraio 2021 e il 2 marzo 2021. Rileva, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] ha: 1) continuativamente procurato all'organizzazione criminale, e segnatamente a [OSCURATO:PERSONA], marche da bollo utili a rendere attendibile la data falsamente apposta alla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali per le imprese beneficiarie, al fine di collocare temporalmente la loro stipulazione in epoca tale da consentire la costituzione dei crediti di imposta, come risulta dai messaggi intercettati il 19 settembre 2019, il 29 gennaio 2020, il 31 gennaio 2020, il 16 giugno 2020 e 11 dicembre 2020; 2) partecipato ad una chat istituita da [OSCURATO:PERSONA] in data 6 ottobre 2020, e nella quale erano inseriti altri componenti del sodalizio criminale, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine dichiarato di gestire un gruppo di diciannove «pratiche», e nella quale Malandrino aveva anche scritto: «Ale dai smettila, tranquilli siamo partiti come una squadra e come tale andremo avanti». Evidenzia, ancora, che, nell'elenco "[OSCURATO:PERSONA].pdf", contenente il riepilogo delle pratiche curate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal messaggio intercettato dell'i ottobre 2020, sono indicate le società: 1) "[OSCURATO:SOCIETA]." (la quale ha utilizzato un credito di imposta "4.0" di 67.463,51 euro per l'anno 2021) (capo 9); 2) "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (la quale ha utilizzato un credito di imposta "4.0" di 89.767,20 euro per l'anno 2020 e di 173.511,44 euro per l'anno 2021) (capo 21); 3) "[OSCURATO:SOCIETA]." (la quale ha utilizzato un credito di imposta "4.0" di 77.700,00 euro per l'anno 2021) (capo 84); 4) [OSCURATO:SOCIETA]." (la quale ha utilizzato un credito di imposta "4.0" di 81.439,93 euro per l'anno 2019, di 274.217,69 euro per l'anno 2020 e di 80.446,584 euro per l'anno 2021) (capo 167); 5) "CT [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha utilizzato un credito di imposta "4.0" di 250.171,66 euro per l'anno 2020 e di 290.839,92 euro per l'anno 2021) (capo 195); 6) "[OSCURATO:PERSONA]. Coop." (la quale ha utilizzato un credito di imposta "4.0" di 115.233,50 euro per l'anno 2020) (capo 110); 7) "[OSCURATO:SOCIETA]." (la quale ha utilizzato un credito di imposta "4.0" di 51.618,16 euro per l'anno 2020 e di 76.493,04 euro per l'anno 2021) (capo 216). 2.2.3. A fronte della vastissima mole di elementi a carico del ricorrente indicati nell'ordinanza impugnata, e sintetizzati in precedenza nel § 2.2.2, il ricorso si limita ad un confronto con una modestissima parte di essi. Nell'atto di impugnazione, infatti, si deduce esclusivamente che il ritardo nella comunicazione alla Camera di commercio concernente il cambio di amministratore della società "Tax and [OSCURATO:SOCIETA]." nel settembre 2019 non esclude l'operatività della stessa fino a quel momento, sia pure in modo irregolare, che le anomalie delle dichiarazioni della precisata società ai fini IVA ed IRES sono irrilevanti a carico del ricorrente perché tali dichiarazioni sono state presentate in data successiva alla dismissione, da parte del medesimo, di ogni carica e partecipazione nella ditta, e che non vi sono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto un'attività diversa da quella di mera assistenza professionale. Nessuna specifica critica è rivolta, in particolare, e ad esempio, ai rilievi ed alle osservazioni dell'ordinanza impugnata sulle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] in tema di reperimento dei prestanome da preporre alla società "Tax and [OSCURATO:SOCIETA].", ovvero di continuativo procacciamento di marche da bollo utili a rendere attendibile la data falsamente apposta alla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali per le imprese beneficiarie. Né sono indicate le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla continuativa distribuzione di ingenti guadagni fino al 2021, nonostante, come si rileva nel ricorso, il medesimo, già in data 20 aprile 2020, avesse ceduto la società "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", Ne discende che deve riscontrarsi il difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, e, quindi, il difetto di specificità del motivo di ricorso a norma dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 3. Infondate sono le censure formulate nel primo motivo di ricorso, le quali contestano l'affermazione di sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva, deducendo che l'attuale ricorrente avrebbe interrotto la propria partecipazione alle attività illecite il 20 aprile 2020, dismettendo ogni carica e partecipazione nella "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", come risulta anche dal messaggio del 25 luglio 2020, e che, in ogni caso, l'associazione per delinquere non è più operativa dal 2021. 3.1. Il principio giuridico di riferimento per valutare concretezza ed attualità delle esigenze cautelari è espressione di una giurisprudenza ormai consolidata. Precisamente, secondo la costante affermazione delle pronunce di legittimità degli ultimi anni, in tema di misure cautelar' personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282991-01, e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01). 3.2. L'ordinanza impugnata ritiene sussistenti concretezza ed attualità del pericolo di recidiva in capo ad [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una valutazione degli elementi concreti della vicenda esaminata. Innanzitutto, il Tribunale rileva che: a) le ultime condotte in contestazione risalgono al novembre 2021; b) i fatti ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] sono connotati da reiterazione ed inserimento in un contesto associativo, di cui il medesimo era uno dei capi e promotori, e si caratterizzano per l'elaborazione di un metodo criminoso utilizzato da innumerevoli società e produttivo per i sodali di notevoli guadagni; c) la contestazione chiusa del reato associativo al novembre 2021 non implica cessazione di pericolosità, perché gli atti di indagine evidenziano la pregressa operatività dell'attuale ricorrente nel settore, con caratteri di professionalità, e, quindi, il rischio della continuità della condotta illecita del medesimo anche indipendentemente dall'associazione e dalla interazione con il capo di questa, [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi anche laddove affermano la sussistenza delle esigenze cautelari. Innanzitutto, per quanto si è evidenziato in precedenza, in particolare nei §§ 2.2.2 e 2.2.3, le condotte illecite realizzate da [OSCURATO:PERSONA] riguardano anche il 2021, e, quindi, risalgono a poco più di un anno prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare. Per completezza, va precisato che meramente assertivo è il richiamo effettuato nel ricorso al contenuto della conversazione del 25 luglio 2020, quale elemento indicativo dell'uscita dell'attuale ricorrente dal sodalizio criminale, posto che il significato di tale dato deve essere apprezzato nel contesto complessivo delle risultanze investigative. Vi è poi da dire che correttamente l'ordinanza impugnata valorizza come specifico indice di concretezza ed attualità della pericolosità il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'ideazione e realizzazione delle attività illecite. In particolare, estremamente significativi, sotto questo profilo, risultano: a) il procacciamento, da parte dell'attuale ricorrente, sia del prestanome per la società "Tax and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." con sede in Italia, sia dell'asserveratore dei crediti di imposta 4.0, nella persona di [OSCURATO:PERSONA]; b) la predisposizione delle bozze di mandato e incarico professionale per l'attività di attestazione, inviate al capo del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], e da questi utilizzate per l'attività dell'organizzazione, come indicato in precedenza, in particolare nei §§ 2.2.2 e 2.2.3. Da questi elementi, in effetti, è legittimo inferire una capacità di iniziativa in ordine ad operazioni illecite da parte di [OSCURATO:PERSONA] del tutto autonoma rispetto all'inserimento del medesimo nell'associazione per delinquere in contestazione.Non va poi trascurato che [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato le condotte delittuose in modo continuativo per almeno due anni, in direzione di una pluralità di soggetti (almeno sette risultano le imprese beneficiarie dei risultati illeciti della sua attività), e procurandosi notevoli ingiusti profitti. Sulla base di questi elementi, può concludersi che l'ordinanza impugnata ha effettuato una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, attenta alle modalità realizzative della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio- ambientale di riferimento. 4. Alla comples