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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09539/2026

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si dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4926/2018depositata il 16/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/20261.[OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi al Tribunale diViterbo, domanda di declaratoria di decadenza dal beneficio diinventario, ex art. 505 c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Sutri il [OSCURATO:DATA_NASCITA],per non avere osservato i termini previsti dall’art. 498, comma 2 c.c.,non avendo invitato i creditori, entro un mese dall’opposizione, apresentare le dichiarazioni di credito.Tale domanda era scaturita dal procedimento di volontariagiurisdizione, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] di Campoleone,sulla premessa dell’avvenuta decadenza di tutti i coeredi dal beneficiodi inventario, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 509 c.c., la nomina diun curatore per l’amministrazione e la liquidazione dell’eredità diOttavio Flaiani, alla quale si era opposto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità dicreditore del de cuius; il procedimento si era concluso con ordinanzadel Tribunale di Viterbo del 2.10.2010, che aveva dichiaratoinammissibile l’istanza della [OSCURATO:PERSONA] di Campoleone, aisensi dell’art.779, comma 4 c.p.c., aprendo la fase contenziosa suiniziativa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].I convenuti si costituirono per resistere alla domanda.Nel giudizio spiegò intervento volontario autonomo, ex art. 105,comma 1, c.p.c., l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aderì alladomanda principale e chiese altresì la declaratoria di responsabilitàpatrimoniale illimitata dei coeredi pro quota, con condanna in solidotra loro al pagamento della somma di € 96.000,00 per prestazioniprofessionali rese a favore del de cuius, nonché la condanna alrisarcimento del danno per condotte illecite ascritte agli eredi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026Nel giudizio intervennero, ai sensi dell’art.105 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] eLuigi Pignotti, che aderirono alla richiesta dell’attore di decadenzadegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] dal beneficio di inventario e chiesero lacondanna pro quota dei medesimi al pagamento delle prestazioniprofessionali svolte in favore del de cuius.2.

Il Tribunale di Viterbo, con sentenza N.876/2011, dichiaròinammissibile la domanda di declaratoria di decadenza dal beneficiodi inventario per difetto di prova della qualità di creditori dell’attore edegli interventori.2.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], LucioPerozzi e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello principale; l’avvocatoLuciano Magnalbò si costituì e propose appello incidentale.Si costituirono per resistere alla domanda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Luciano eMaria [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16/7/2018,riformò la sentenza di primo grado limitatamente al regolamento dellespese di lite, rigettando gli appelli in relazione agli altri motivi.Per quel che rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne che gliappellanti non avessero opposto alcun ragionamento atto acontestare la decisione del primo giudice secondo cui il soggetto cheagisce per la declaratoria di decadenza degli eredi dal beneficio diinventario ha l’onere di allegare la propria qualità di creditore.A tal fine non era sufficiente, ai fini della prova della qualità dicreditore, la produzione, da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], di undecreto ingiuntivo nei confronti degli eredi del de cuius, che era stato,peraltro, gravato da opposizione.Solo in grado di appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato un decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Macerata e gli altri appellantiavevano prodotto documentazione a sostegno delle proprie ragioni,Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026senza spiegare il contenuto e le ragioni di tale tardiva produzione,sicché la Corte d’appello dichiarò inammissibile la produzione di taledocumentazione, ai sensi dell’art.345 c.p.c.Non era idonea a provare la legittimazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lacircostanza che nel procedimento di volontaria giurisdizionepromosso, ai sensi dell’art. 509 c.c. e 779 c.p.c., da un altrocreditore, egli si fosse opposto perché in quel procedimento non erastata accertata la sua qualità di creditore, ma solo l’ammissibilitàdella domanda di decadenza degli eredi dal beneficio di inventario.Quanto alle domande degli intervenienti, volte ad ottenere lacondanna degli eredi ultra vires, la Corte d’appello ritenne che ladecisione del Tribunale – secondo cui non vi era connessione tra ladomanda principale volta alla pronuncia di decadenza dal beneficiodi inventario e la domanda spiegata dagli interventori - non era stataimpugnata e, pertanto era passata in giudicato mentre la domanda didecadenza degli eredi dal beneficio di inventario andava qualificatacome intervento adesivo dipendente ed era, pertanto, preclusa agliinterventori la facoltà di impugnazione.4.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] RomanaLanciotti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e LucianoMagnalbò sono rimasti intimati.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità della camera di consiglio, le parti ricorrenti hannodepositato memorie illustrative.Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026Con ordinanza interlocutoria del 12.3.2055, su richiesta del difensoredi [OSCURATO:PERSONA], la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la mortedel suo unico difensore, al quale era stata comunicato l’avviso difissazione dell’udienza.[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott.

CarmeloCelentano, ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Deve essere, in primo luogo, esaminata l’eccezione diinammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse deiricorrenti dal momento che gli eredi erano già stati dichiarati decadutidal beneficio d’inventario per non aver rispettato il termine per la suaredazione con sentenza passata in giudicato, giusta ordinanza diquesta Corte n. 30247/2019.L’ordinanza citata ha ribadito il principio secondo cui, in tema diliquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previstodall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare icreditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha naturaperentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempiragionevoli alla liquidazione dell'eredità.Sennonché, sebbene sia stata accolta la domanda di decadenza dalbeneficio di inventario degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], residual’interesse dei ricorrenti alla decisione con riferimento allaregolamentazione delle spese di lite sulla base della soccombenzavirtuale.2.

Passando all’esame del ricorso, con il primo mezzo, si deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 505, ult. co, c.c. e la violazionedegli artt. 115-116 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.I ricorrenti evidenziano che, a seguito della richiesta della societàAgricola Badia di Campoleone di nomina di un curatore per laNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026liquidazione dell’eredità, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nelprocedimento di volontaria giurisdizione in qualità di creditore perproporre opposizione.

Nessuno degli eredi avrebbe mai contestatotale qualità, che sarebbe stata riconosciuta anche dall’ordinanza delTribunale con la quale era stata dichiarata inammissibile la domandadella società creditrice di nomina del curatore per l’opposizionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si sarebbe, pertanto, formato il giudicatoimplicito sulla qualità di creditore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], costituitodall’ordinanza del Tribunale che aveva chiuso il procedimento divolontaria giurisdizione.

Tale pronuncia, non impugnata dagli eredi,avrebbe cristallizzato la qualità di creditore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sicchéavrebbe errato la Corte di merito nell’affermare che, nelprocedimento di opposizione alla nomina del curatore, l’avv.Magnalbò non avesse assolto l’onere della prova della qualità dicreditore.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

Oggetto del presente giudizio è la domanda di decadenza dalbeneficio di inventario degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Sutriil [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], creditore del de cuius, chesi era opposto alla nomina, ex art. 509 c.c., del curatore per laliquidazione dell’eredità, su istanza di altro creditore, la società [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Giova premettere che, in tema di liquidazione dell’ereditàaccettata con beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 495 c.c., l’eredepuò scegliere tra la liquidazione individuale e quella concorsuale, maè obbligato alla liquidazione concorsuale in caso di opposizione deicreditori; la liquidazione concorsuale, disciplinata dall’art.498 c.c.,prevede che, entro un mese dalla notificazione dell’opposizione, ilNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026notaio debba invitare i creditori ed i legatari a presentare nel terminenon inferiore a trenta giorni le dichiarazioni di credito.L’art.509 c.c. stabilisce che se, dopo la scadenza del termine stabilitoper presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nelladecadenza dal beneficio di inventario, ma nessuno dei creditori olegatari la fa valere, il Tribunale del luogo dell’aperta successione, suistanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede o coloro chehanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare uncuratore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità, aisensi dell’art.499 c.c.2.4.

Tanto era avvenuto nel caso di specie, in cui la società AgricolaBadia di Campoleone aveva chiesto la nomina di un curatore perl’amministrazione e la liquidazione dell’eredità, ma l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] siera opposto; il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 2.10.2010,aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ai sensi dell’art.779, comma4 c.p.c., poiché il creditore Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di volerfar valere la decadenza degli eredi dal beneficio di inventario.Pronunciata l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di liquidazione,si era aperta la fase contenziosa, introdotta dallo stesso Avv.Magnalbò, volta ad accertare la decadenza del beneficio di inventarioda parte degli eredi.2.5.

La quaestio iuris sottoposta all’esame della Corte è di stabilire sein sede contenziosa, ai fini della legittimazione, sia necessariol’accertamento della qualità di creditore, nel senso che debba essereaccertata l’esistenza e la consistenza del credito o se sia sufficientel’avere presentato la dichiarazione di credito.2.6.

L’art.779 c.p.c., che disciplina i profili processuali della fattispecieregolata, dal punto di vista sostanziale, dall’art.509 c.c., delinea unprocedimento camerale di volontaria giurisdizione, avente ad oggettoNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026il diritto del creditore alla liquidazione giudiziale, che può trasformarsiin un procedimento contenzioso in caso di contestazioni da parte delcreditore che ha interesse alla dichiarazione di decadenza dell’erededal beneficio di inventario.Mentre il giudizio camerale verte sulla mera partecipazione delcreditore alla graduazione giudiziale e non incide in alcun modo sudiritti e pretese, la fase contenziosa si apre in presenza dicontestazioni, come avvenuto nel caso di specie, in cui l’Avv.Magnalbò ha dichiarato di voler far valere la decadenza degli eredi dalbeneficio di inventario.L’ordinanza conclusiva del procedimento di volontaria giurisdizionenon contiene statuizioni sulle posizioni giuridiche dei soggetti coinvoltie sui diritti delle parti ma si limita a trasformare la fase camerale infase contenziosa.Non può, pertanto, sostenersi che si fosse formato un giudicatoimplicito sulla qualità di creditore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] derivantedall’aver preso parte al procedimento camerale, venendo inconsiderazione solo la sua legittimazione a proporre opposizione allanomina del curatore dell’eredità beneficiata, ai sensi dell’art.509 c.c.,per chiedere la decadenza degli eredi dal beneficio di inventario.2.7.

Quanto alla prova della qualità di creditore di chi si è opposto allaliquidazione, chiedendo l’accertamento della decadenza degli eredi dalbeneficio di inventario, si può fare riferimento, oltre che alle normeche regolano il procedimento di liquidazione dell’eredità beneficiata,ai principi in tema di accertamento dei crediti nella procedurafallimentare.

Del resto, come sottolineato da autorevole dottrina, laprocedura di liquidazione concorsuale diretta alla realizzazione dellapar condicio creditorum ricalca, per molti aspetti, quella fallimentare.Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026Questa Corte ha affermato che, in tema di iniziativa per ladichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che ilfallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori,non presuppone un definitivo accertamento del credito in sedegiudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal finesufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice,all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass.S.U. n. 1521/2013; Cass. n.30827/2018).La giurisprudenza e la dottrina si sono interessate della individuazionedel soggetto a cui fa riferimento l’art.6 Legge Fallimentare qualecreditore, giungendo alla conclusione che possa essere individuato incolui che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore, nonnecessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancorascaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, siapure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva (in talitermini, la pronuncia di Cass. n. 3472/2011), e che deve essereoggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudicefallimentare (così le pronunce n. 24309/2011 e, resa dalle S.U., la n.1521/2013).Tale principio deve ritenersi applicabile anche nelle ipotesi diliquidazione dell’eredità beneficiata.Gli art. 498 e segg. c.c., che disciplinano la liquidazione dell’eredità incaso di opposizione dei creditori alla liquidazione individuale,prevedono che i creditori debbano presentare le loro dichiarazioni dicredito.L’art.509 c.c. prevede che in caso di decadenza dal beneficio diinventario la liquidazione possa essere proseguita su istanza deicreditori o legatari tramite la nomina di un curatore.

A sua volta l’art.779 c.p.c., nel procedimento apertosi a seguito dell’istanza, imponeNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’audizione degli eredi e di coloro che hanno presentato ladichiarazione di credito, ai quali il decreto è comunicato a cura dellacancelleria.

Il medesimo art. 779 c.p.c. precisa che l’istanza dinomina non può essere accolta se alcuno dei creditori si oppone edichiara di volere far valere la decadenza dell’erede dal beneficio diinventario.Le norme citate non richiedono che, ai fini della legittimazione, debbaessere fornita la prova del credito – un titolo giudiziale certo, liquidoed esigibile, come richiesto dalla Corte d’appello - ma la preventivadichiarazione di credito, oggetto di accertamento in sede giudiziale.Anche in questa ipotesi, come avviene in materia fallimentare,l’accertamento del credito si pone come incidentale ai fini dellalegittimazione al ricorso.Sebbene l’ordinanza che definisce il procedimento camerale non siaidonea a formare il giudicato implicito sulla qualità di creditore,tuttavia legittima chi ha presentato la dichiarazione di credito ad agireper la declaratoria di decadenza dell’erede dal beneficio di inventario.Consegue da quanto sopra che, diversamente da quanto ritenutodalla Corte d’appello, la legittimazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] derivava,quindi, dalla dichiarazione di credito, in quanto seguita dalla suapartecipazione al procedimento camerale, che si svolge nelcontraddittorio anche degli eredi, e dalla conseguente opposizione allanomina del curatore, fermo restando l’accertamento della pretesanella fase contenziosa.L’effettiva esistenza del diritto di credito di cui alla precedentedichiarazione avviene solo all’esito della redazione dello stato digraduazione di cui all’art. 506 c.c., allorché deve procedersiall’effettivo pagamento dei creditori.Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/20263.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 505, ult. co, c.c. con riferimento allalegittimazione del creditore del defunto fare accertare la decadenzadal beneficio d’inventario degli eredi; i ricorrenti, nel ribadire che, aifini della legittimazione ex art. 505 c.p.c. occorre una disamina dellaqualità di creditore che si limiti alla mera delibazione dell’an e non sisospinga né al quantum né al quomodo della pretesa creditoria,censurano decisione della Corte d’appello per non avere ritenutosufficiente la produzione del decreto ingiuntivo rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perché oggetto di opposizione.Peraltro, nel caso di specie, la Corte avrebbe errato nel ritenereinammissibile per tardività la documentazione prodotta in grado diappello, consistente nell’ordinanza di assegnazione da parte delGiudice dell’esecuzione di Arezzo del 17-24.2.2012 dell’intero creditooggetto in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], interventrice nel giudizio diopposizione, sebbene si trattasse di documentazione che la parte nonaveva potuto produrre nel giudizio di primo grado perché si sarebbeformata dopo l’introduzione del giudizio d’appello ed era decisiva percorroborare la legittimazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza sarebbepertanto errata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345,comma terzo, cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la Corte d’appello ritenuto inammissibile in grado d’appellodocumentazione sopravvenuta di decisiva rilevanza.3.1.

Il motivo è fondato.3.2.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio con citazione del20.5.2009 ed ha avuto termine in data 13-14.9.2011 con il depositodella sentenza del Tribunale di Viterbo mentre il giudizio di appello haavuto inizio con citazione del 9.1.2012; è quindi applicabile, rationetemporis, l’art.345 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69 delNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/20262009, secondo cui non possono essere prodotti nuovi documenti,salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisionedella causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto produrlinel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.Le Sezioni Unite, con sentenza del 4.5.2017, n.10790, hannoaffermato che nel giudizio di appello, costituisce prova nuovaindispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testoprevigente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminareogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dallapronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciaremargini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostratoo non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parteinteressata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nellepreclusioni istruttorie del primo grado.Nel caso di specie, l’ordinanza di assegnazione del credito vantatodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del de cuius da parte del giudicedell’esecuzione di Arezzo del 17-24.2.2012 era stata emessa dopol’introduzione del giudizio d’appello ed era decisiva per corroborare lalegittimazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire per chiedere ladecadenza degli eredi dal beneficio di inventario.4.Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 105c.p.c., per avere la Corte d’appello qualificato l’intervento dell’avv.Lanciotti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come intervento adesivodipendente mentre, nel caso di specie si tratterebbe di un interventovolontario autonomo, ex art. 105 cpc, perché fondato su domandenon avanzate dall’attore principale.

I ricorrenti sostengono che sial’attore che gli interventori vantavano un diritto proprio nei confrontidei coeredi, in qualità di creditori, e pertanto erano legittimati aNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026proporre l’azione di decadenza di beneficio di inventario nei confrontidegli eredi in via autonoma.4.1.

Il motivo è fondato.4.2.

L’intervento volontario in causa si qualifica come principalequando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune diesse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente daltitolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ovesia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere leragioni di una o di alcune delle parti (Cassazione civile sez.

II,30/12/2016, n.27528).Nel caso di specie, i ricorrenti vantavano autonome ragioni di creditonei confronti del de cuius e l’intervento in giudizio era volto a farvalere il proprio diritto alla dichiarazione di decadenza dal beneficio diinventario degli eredi.Il loro intervento non andava, quindi, qualificato come interventoadesivo dipendente ma come intervento autonomo e, in tale veste,erano legittimati a proporre impugnazione avverso la sentenza diprimo grado.5.In definitiva, i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti, conassorbimento del quarto e quinto motivo di ricorso, con i quali sidenuncia la regolamentazione delle spese di lite; la sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma indiversa composizione.

P.Q.Maccoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione.Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4926/2018depositata il 16/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/20261.[OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi al Tribunale diViterbo, domanda di declaratoria di decadenza dal beneficio diinventario, ex art. 505 c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Sutri il [OSCURATO:DATA_NASCITA],per non avere osservato i termini previsti dall’art. 498, comma 2 c.c.,non avendo invitato i creditori, entro un mese dall’opposizione, apresentare le dichiarazioni di credito.Tale domanda era scaturita dal procedimento di volontariagiurisdizione, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] di Campoleone,sulla premessa dell’avvenuta decadenza di tutti i coeredi dal beneficiodi inventario, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 509 c.c., la nomina diun curatore per l’amministrazione e la liquidazione dell’eredità diOttavio Flaiani, alla quale si era opposto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità dicreditore del de cuius; il procedimento si era concluso con ordinanzadel Tribunale di Viterbo del 2.10.2010, che aveva dichiaratoinammissibile l’istanza della [OSCURATO:PERSONA] di Campoleone, aisensi dell’art.779, comma 4 c.p.c., aprendo la fase contenziosa suiniziativa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].I convenuti si costituirono per resistere alla domanda.Nel giudizio spiegò intervento volontario autonomo, ex art. 105,comma 1, c.p.c., l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aderì alladomanda principale e chiese altresì la declaratoria di responsabilitàpatrimoniale illimitata dei coeredi pro quota, con condanna in solidotra loro al pagamento della somma di € 96.000,00 per prestazioniprofessionali rese a favore del de cuius, nonché la condanna alrisarcimento del danno per condotte illecite ascritte agli eredi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026Nel giudizio intervennero, ai sensi dell’art.105 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] eLuigi Pignotti, che aderirono alla richiesta dell’attore di decadenzadegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] dal beneficio di inventario e chiesero lacondanna pro quota dei medesimi al pagamento delle prestazioniprofessionali svolte in favore del de cuius.2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza N.876/2011, dichiaròinammissibile la domanda di declaratoria di decadenza dal beneficiodi inventario per difetto di prova della qualità di creditori dell’attore edegli interventori.2.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], LucioPerozzi e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello principale; l’avvocatoLuciano Magnalbò si costituì e propose appello incidentale.Si costituirono per resistere alla domanda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Luciano eMaria [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16/7/2018,riformò la sentenza di primo grado limitatamente al regolamento dellespese di lite, rigettando gli appelli in relazione agli altri motivi.Per quel che rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne che gliappellanti non avessero opposto alcun ragionamento atto acontestare la decisione del primo giudice secondo cui il soggetto cheagisce per la declaratoria di decadenza degli eredi dal beneficio diinventario ha l’onere di allegare la propria qualità di creditore.A tal fine non era sufficiente, ai fini della prova della qualità dicreditore, la produzione, da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], di undecreto ingiuntivo nei confronti degli eredi del de cuius, che era stato,peraltro, gravato da opposizione.Solo in grado di appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato un decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Macerata e gli altri appellantiavevano prodotto documentazione a sostegno delle proprie ragioni,Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026senza spiegare il contenuto e le ragioni di tale tardiva produzione,sicché la Corte d’appello dichiarò inammissibile la produzione di taledocumentazione, ai sensi dell’art.345 c.p.c.Non era idonea a provare la legittimazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lacircostanza che nel procedimento di volontaria giurisdizionepromosso, ai sensi dell’art. 509 c.c. e 779 c.p.c., da un altrocreditore, egli si fosse opposto perché in quel procedimento non erastata accertata la sua qualità di creditore, ma solo l’ammissibilitàdella domanda di decadenza degli eredi dal beneficio di inventario.Quanto alle domande degli intervenienti, volte ad ottenere lacondanna degli eredi ultra vires, la Corte d’appello ritenne che ladecisione del Tribunale – secondo cui non vi era connessione tra ladomanda principale volta alla pronuncia di decadenza dal beneficiodi inventario e la domanda spiegata dagli interventori - non era stataimpugnata e, pertanto era passata in giudicato mentre la domanda didecadenza degli eredi dal beneficio di inventario andava qualificatacome intervento adesivo dipendente ed era, pertanto, preclusa agliinterventori la facoltà di impugnazione.4.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] RomanaLanciotti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e LucianoMagnalbò sono rimasti intimati.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità della camera di consiglio, le parti ricorrenti hannodepositato memorie illustrative.Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026Con ordinanza interlocutoria del 12.3.2055, su richiesta del difensoredi [OSCURATO:PERSONA], la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la mortedel suo unico difensore, al quale era stata comunicato l’avviso difissazione dell’udienza.[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. CarmeloCelentano, ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Deve essere, in primo luogo, esaminata l’eccezione diinammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse deiricorrenti dal momento che gli eredi erano già stati dichiarati decadutidal beneficio d’inventario per non aver rispettato il termine per la suaredazione con sentenza passata in giudicato, giusta ordinanza diquesta Corte n. 30247/2019.L’ordinanza citata ha ribadito il principio secondo cui, in tema diliquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previstodall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare icreditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha naturaperentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempiragionevoli alla liquidazione dell'eredità.Sennonché, sebbene sia stata accolta la domanda di decadenza dalbeneficio di inventario degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], residual’interesse dei ricorrenti alla decisione con riferimento allaregolamentazione delle spese di lite sulla base della soccombenzavirtuale.2. Passando all’esame del ricorso, con il primo mezzo, si deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 505, ult. co, c.c. e la violazionedegli artt. 115-116 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.I ricorrenti evidenziano che, a seguito della richiesta della societàAgricola Badia di Campoleone di nomina di un curatore per laNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026liquidazione dell’eredità, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nelprocedimento di volontaria giurisdizione in qualità di creditore perproporre opposizione. Nessuno degli eredi avrebbe mai contestatotale qualità, che sarebbe stata riconosciuta anche dall’ordinanza delTribunale con la quale era stata dichiarata inammissibile la domandadella società creditrice di nomina del curatore per l’opposizionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si sarebbe, pertanto, formato il giudicatoimplicito sulla qualità di creditore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], costituitodall’ordinanza del Tribunale che aveva chiuso il procedimento divolontaria giurisdizione. Tale pronuncia, non impugnata dagli eredi,avrebbe cristallizzato la qualità di creditore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sicchéavrebbe errato la Corte di merito nell’affermare che, nelprocedimento di opposizione alla nomina del curatore, l’avv.Magnalbò non avesse assolto l’onere della prova della qualità dicreditore.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Oggetto del presente giudizio è la domanda di decadenza dalbeneficio di inventario degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Sutriil [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], creditore del de cuius, chesi era opposto alla nomina, ex art. 509 c.c., del curatore per laliquidazione dell’eredità, su istanza di altro creditore, la società [OSCURATO:PERSONA].2.3. Giova premettere che, in tema di liquidazione dell’ereditàaccettata con beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 495 c.c., l’eredepuò scegliere tra la liquidazione individuale e quella concorsuale, maè obbligato alla liquidazione concorsuale in caso di opposizione deicreditori; la liquidazione concorsuale, disciplinata dall’art.498 c.c.,prevede che, entro un mese dalla notificazione dell’opposizione, ilNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026notaio debba invitare i creditori ed i legatari a presentare nel terminenon inferiore a trenta giorni le dichiarazioni di credito.L’art.509 c.c. stabilisce che se, dopo la scadenza del termine stabilitoper presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nelladecadenza dal beneficio di inventario, ma nessuno dei creditori olegatari la fa valere, il Tribunale del luogo dell’aperta successione, suistanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede o coloro chehanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare uncuratore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità, aisensi dell’art.499 c.c.2.4. Tanto era avvenuto nel caso di specie, in cui la società AgricolaBadia di Campoleone aveva chiesto la nomina di un curatore perl’amministrazione e la liquidazione dell’eredità, ma l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] siera opposto; il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 2.10.2010,aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ai sensi dell’art.779, comma4 c.p.c., poiché il creditore Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di volerfar valere la decadenza degli eredi dal beneficio di inventario.Pronunciata l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di liquidazione,si era aperta la fase contenziosa, introdotta dallo stesso Avv.Magnalbò, volta ad accertare la decadenza del beneficio di inventarioda parte degli eredi.2.5. La quaestio iuris sottoposta all’esame della Corte è di stabilire sein sede contenziosa, ai fini della legittimazione, sia necessariol’accertamento della qualità di creditore, nel senso che debba essereaccertata l’esistenza e la consistenza del credito o se sia sufficientel’avere presentato la dichiarazione di credito.2.6. L’art.779 c.p.c., che disciplina i profili processuali della fattispecieregolata, dal punto di vista sostanziale, dall’art.509 c.c., delinea unprocedimento camerale di volontaria giurisdizione, avente ad oggettoNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026il diritto del creditore alla liquidazione giudiziale, che può trasformarsiin un procedimento contenzioso in caso di contestazioni da parte delcreditore che ha interesse alla dichiarazione di decadenza dell’erededal beneficio di inventario.Mentre il giudizio camerale verte sulla mera partecipazione delcreditore alla graduazione giudiziale e non incide in alcun modo sudiritti e pretese, la fase contenziosa si apre in presenza dicontestazioni, come avvenuto nel caso di specie, in cui l’Avv.Magnalbò ha dichiarato di voler far valere la decadenza degli eredi dalbeneficio di inventario.L’ordinanza conclusiva del procedimento di volontaria giurisdizionenon contiene statuizioni sulle posizioni giuridiche dei soggetti coinvoltie sui diritti delle parti ma si limita a trasformare la fase camerale infase contenziosa.Non può, pertanto, sostenersi che si fosse formato un giudicatoimplicito sulla qualità di creditore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] derivantedall’aver preso parte al procedimento camerale, venendo inconsiderazione solo la sua legittimazione a proporre opposizione allanomina del curatore dell’eredità beneficiata, ai sensi dell’art.509 c.c.,per chiedere la decadenza degli eredi dal beneficio di inventario.2.7. Quanto alla prova della qualità di creditore di chi si è opposto allaliquidazione, chiedendo l’accertamento della decadenza degli eredi dalbeneficio di inventario, si può fare riferimento, oltre che alle normeche regolano il procedimento di liquidazione dell’eredità beneficiata,ai principi in tema di accertamento dei crediti nella procedurafallimentare. Del resto, come sottolineato da autorevole dottrina, laprocedura di liquidazione concorsuale diretta alla realizzazione dellapar condicio creditorum ricalca, per molti aspetti, quella fallimentare.Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026Questa Corte ha affermato che, in tema di iniziativa per ladichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che ilfallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori,non presuppone un definitivo accertamento del credito in sedegiudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal finesufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice,all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass.S.U. n. 1521/2013; Cass. n.30827/2018).La giurisprudenza e la dottrina si sono interessate della individuazionedel soggetto a cui fa riferimento l’art.6 Legge Fallimentare qualecreditore, giungendo alla conclusione che possa essere individuato incolui che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore, nonnecessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancorascaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, siapure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva (in talitermini, la pronuncia di Cass. n. 3472/2011), e che deve essereoggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudicefallimentare (così le pronunce n. 24309/2011 e, resa dalle S.U., la n.1521/2013).Tale principio deve ritenersi applicabile anche nelle ipotesi diliquidazione dell’eredità beneficiata.Gli art. 498 e segg. c.c., che disciplinano la liquidazione dell’eredità incaso di opposizione dei creditori alla liquidazione individuale,prevedono che i creditori debbano presentare le loro dichiarazioni dicredito.L’art.509 c.c. prevede che in caso di decadenza dal beneficio diinventario la liquidazione possa essere proseguita su istanza deicreditori o legatari tramite la nomina di un curatore. A sua volta l’art.779 c.p.c., nel procedimento apertosi a seguito dell’istanza, imponeNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’audizione degli eredi e di coloro che hanno presentato ladichiarazione di credito, ai quali il decreto è comunicato a cura dellacancelleria. Il medesimo art. 779 c.p.c. precisa che l’istanza dinomina non può essere accolta se alcuno dei creditori si oppone edichiara di volere far valere la decadenza dell’erede dal beneficio diinventario.Le norme citate non richiedono che, ai fini della legittimazione, debbaessere fornita la prova del credito – un titolo giudiziale certo, liquidoed esigibile, come richiesto dalla Corte d’appello - ma la preventivadichiarazione di credito, oggetto di accertamento in sede giudiziale.Anche in questa ipotesi, come avviene in materia fallimentare,l’accertamento del credito si pone come incidentale ai fini dellalegittimazione al ricorso.Sebbene l’ordinanza che definisce il procedimento camerale non siaidonea a formare il giudicato implicito sulla qualità di creditore,tuttavia legittima chi ha presentato la dichiarazione di credito ad agireper la declaratoria di decadenza dell’erede dal beneficio di inventario.Consegue da quanto sopra che, diversamente da quanto ritenutodalla Corte d’appello, la legittimazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] derivava,quindi, dalla dichiarazione di credito, in quanto seguita dalla suapartecipazione al procedimento camerale, che si svolge nelcontraddittorio anche degli eredi, e dalla conseguente opposizione allanomina del curatore, fermo restando l’accertamento della pretesanella fase contenziosa.L’effettiva esistenza del diritto di credito di cui alla precedentedichiarazione avviene solo all’esito della redazione dello stato digraduazione di cui all’art. 506 c.c., allorché deve procedersiall’effettivo pagamento dei creditori.Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/20263.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 505, ult. co, c.c. con riferimento allalegittimazione del creditore del defunto fare accertare la decadenzadal beneficio d’inventario degli eredi; i ricorrenti, nel ribadire che, aifini della legittimazione ex art. 505 c.p.c. occorre una disamina dellaqualità di creditore che si limiti alla mera delibazione dell’an e non sisospinga né al quantum né al quomodo della pretesa creditoria,censurano decisione della Corte d’appello per non avere ritenutosufficiente la produzione del decreto ingiuntivo rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perché oggetto di opposizione.Peraltro, nel caso di specie, la Corte avrebbe errato nel ritenereinammissibile per tardività la documentazione prodotta in grado diappello, consistente nell’ordinanza di assegnazione da parte delGiudice dell’esecuzione di Arezzo del 17-24.2.2012 dell’intero creditooggetto in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], interventrice nel giudizio diopposizione, sebbene si trattasse di documentazione che la parte nonaveva potuto produrre nel giudizio di primo grado perché si sarebbeformata dopo l’introduzione del giudizio d’appello ed era decisiva percorroborare la legittimazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza sarebbepertanto errata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345,comma terzo, cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la Corte d’appello ritenuto inammissibile in grado d’appellodocumentazione sopravvenuta di decisiva rilevanza.3.1. Il motivo è fondato.3.2. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio con citazione del20.5.2009 ed ha avuto termine in data 13-14.9.2011 con il depositodella sentenza del Tribunale di Viterbo mentre il giudizio di appello haavuto inizio con citazione del 9.1.2012; è quindi applicabile, rationetemporis, l’art.345 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69 delNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/20262009, secondo cui non possono essere prodotti nuovi documenti,salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisionedella causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto produrlinel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.Le Sezioni Unite, con sentenza del 4.5.2017, n.10790, hannoaffermato che nel giudizio di appello, costituisce prova nuovaindispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testoprevigente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminareogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dallapronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciaremargini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostratoo non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parteinteressata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nellepreclusioni istruttorie del primo grado.Nel caso di specie, l’ordinanza di assegnazione del credito vantatodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del de cuius da parte del giudicedell’esecuzione di Arezzo del 17-24.2.2012 era stata emessa dopol’introduzione del giudizio d’appello ed era decisiva per corroborare lalegittimazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire per chiedere ladecadenza degli eredi dal beneficio di inventario.4.Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 105c.p.c., per avere la Corte d’appello qualificato l’intervento dell’avv.Lanciotti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come intervento adesivodipendente mentre, nel caso di specie si tratterebbe di un interventovolontario autonomo, ex art. 105 cpc, perché fondato su domandenon avanzate dall’attore principale. I ricorrenti sostengono che sial’attore che gli interventori vantavano un diritto proprio nei confrontidei coeredi, in qualità di creditori, e pertanto erano legittimati aNumero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026proporre l’azione di decadenza di beneficio di inventario nei confrontidegli eredi in via autonoma.4.1. Il motivo è fondato.4.2. L’intervento volontario in causa si qualifica come principalequando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune diesse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente daltitolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ovesia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere leragioni di una o di alcune delle parti (Cassazione civile sez. II,30/12/2016, n.27528).Nel caso di specie, i ricorrenti vantavano autonome ragioni di creditonei confronti del de cuius e l’intervento in giudizio era volto a farvalere il proprio diritto alla dichiarazione di decadenza dal beneficio diinventario degli eredi.Il loro intervento non andava, quindi, qualificato come interventoadesivo dipendente ma come intervento autonomo e, in tale veste,erano legittimati a proporre impugnazione avverso la sentenza diprimo grado.5.In definitiva, i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti, conassorbimento del quarto e quinto motivo di ricorso, con i quali sidenuncia la regolamentazione delle spese di lite; la sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma indiversa composizione. P.Q.Maccoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione.Numero registro generale 29009/2019Numero sezionale 2608/2025Numero di raccolta generale 9539/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 09539/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris