CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L‹, Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'il. febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 11.02.2021, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza 3.10.2020 del tribunale di Roma, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e della bilancia in sequestro, e restituzione del denaro all'imputato, in quanto riconosciuto colpevole del reato di illecita detenzione per fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti dei tipo cocaina ed hashish, riconosciuto l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co 5, TU Stup., fatto commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4, c.p. ed il correlato vizio di omessa motivazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomenta la Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo al valore economico non certo esiguo dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo, pari a quasi 80 dosi complessive, motivazione che pertanto non può considerarsi omessa, come denunciato, e che risulta conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, che pur ha ritenuto applicabile l'attenuante de qua anche ai reati in materia di stupefacenti: Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 - dep. 02/09/2020, Dabo, Rv. 279499 - 01); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT