CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37537/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11082-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() ;\ UTOSTRAD1'. , in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - D'AM131{ [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della (:( L\ss pL\zzA L\youR, RomA, rappresentata e difesa dall'avvocato (11USI',13131 TRIBUTI ,.\"1'0; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro C( )NSORZIO A UTOSTRADI:, SICIII \N! , in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTI', [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], RON1A, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', AMICO; - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 1070/2019 della CORTI', D'APPELLO di CATANIA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R01-31RTO 1311 i i [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto le domanda di risarcimento del danno proposta [OSCURATO:PERSONA]Ambra, assunta reiteratamente a tempo determinato presso il [OSCURATO:PERSONA] (di seguito C \S) e ciò sul presupposto della mancanza di forma scritta e per genericità delle causali; 2. la Corte territoriale condannava quindi il CAS al pagamento al predetto titolo di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto; 3. la predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal CAS mediante un unico motivo, resistito da controricorso della lavoratrice, contenente anche un motivo di ricorso incidentale; cui CAS ha opposto difese con proprio controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 11082 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- • l'unico motivo del ricorso principale sostiene la violazione dell'art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e in esso si afferma che, trattandosi di contratti plurimi ma distanti tra loro nel tempo, non si potrebbe parlare di successione O reiterazione illegittima; 2. L'ambito del decidere riguarda pacificamente il tema della reiterazione abusiva di contratti di lavoro a termine con una pubblica amministrazione o comunque con soggetto che, per i legami giuridici istituzionali esistenti con una P.A. sia soggetto alle medesime regole sostanziali sul punto; 3. rispetto a CAS cluesta S.C. ha del resto già affermato che «i rapporti di lavoro instaurati dal Consor7.o per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della 1. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattuak‘zato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; conseguentemente, in applione dell'art. 36, comma 5, di tale decreto, l' illeittima apposione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costit11,--ione di un rapporto a tempo indeterminato» ((1 3558/2021), valendo altresì il consequenziale principio per cui «in materia di pubblico impiego privati.uato, nell'ipotesi di abusiva reitera,-ione di contratti a termine, la misura risanitona prevista dall'art. 36, collima 5, del d. /s. n. 165 del 2001, va interpretata in contò rmità al canone di elle. ttività della tutela (.riermato dalla Corte di Giustila LIE (ordinana 12 dicembre 2013, in C-f 50/ 13). sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorro ai criteri previsti per il liceniamento illegittimo, può /a/ 1i fumento allalatti.qmcie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della 1. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valena sauzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio so/fido, sen,-Ta che ne derivi una posi ione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente Ric. 2020 n. 11082 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- pubblico, atteso che, per il primo, l'indennitaforle tiata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass., S. UT., 5072/2016) 4. in concreto Cass. 559/2021, in un caso e su motivo analogo al presente, sempre nei riguardi di CAS, ha ritenuto che «l'impugnata pronuncia è condivisibile ... dove ha ritenuto esservi stata l'impnna_zione di una successione di con/ratti (e non di singoli contratti) stante il denuniato abusivo del medesimo lavoratore con tipologie contrattuali a tempo determinato dal 1992 al 2010, sia pure con intervalli temporali tra di esse, in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/ 70/ CE»; 5. tenuto conto della ripetitività annuale, dal 2001 al 2005, con solo un() iato nel 2002, il collegio, ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente appena citato 6. il motivo di ricorso incidentale è addotto come violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in riferimento agli artt. 2043, 1218, 1219, 1223 c.c. e 429 c.p.c. e con esso la lavoratrice sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere in suo favore gli accessori (maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria) solo a far data dalla propria pronuncia, mentre essi avrebbero dovuto decorrere dallo spirare dell'ultimo contratto a termine o dalla messa in mora Oppure, in via ulteriormente gradata, dalla data del deposito del ricorso giudiziale; 7. il ricorrente incidentale argomenta in particolare rispetto alla non estensibilità del principio maturar() in ambito di lavoro privato, secondo cui l'indennizzo risarcitorio di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 decorrerebbe solo dall'assunzione del provvedimento giudiziale di conversione a tempo indeterminato del rapporto, per il fatto che, in ambito di impiego pubblico privatizzato, la conversione non può essere disposta; Ric. 2020 n. 11082 sez. ML - ud. 13-07-2021 -4- 8. il collegi() ritiene che il motivo non possa trovare accoglimento; 9. il provvedimento di applicazione della misura ai sensi dell'art. 32, co. 5, l,. 183/2010 o meglio, ora, ai sensi dell'art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015, ha natura costitutiva ed innovativa dell'assetto) sostanziale, proprio perché da applicarsi ipso illre e tale da ristorare in via forfettaria il danno, almeno in ambito di pubblico impiego, c.d. eurounitario da precarizzazione, con funzioni anche di deterrenza e di effettività della reazione rispetto alla violazione del diritto dell'Unione (C., 8. U. 5072 cit.); 10. gli accessori sul relativo credito decorrono dunque, in mancanza di previsioni diverse, dal momento del provvedimento giudiziale che attua la misura ed innova in tal senso le situazioni sostanziali delle parti; 11. il ritardo tra l'adozione di esso e lo spirare dei contratti a termine può semmai costituire ragione da valutarsi, insieme alle altre circostanze, in sede di fissazione dell'entità dell'indennizzo (ma nel caso di specie l'indennità è stata già riconosciuta nel massimo edittale), afferendo in ultima analisi ad un persistente inadempimento datoriale rispetto) ad obblighi fisarcitori e quindi ad un comportamento delle parti, senza contare la possibilità per il lavoratore di far valere ogni effettivo danno, per quanto con onere probatorio a suo carico, anche al di là del ristoro a.lò tfilit di cui si è detto; 12. la reiezione del ricorso principale e di quello incidentale determina reciproca soccombenza c giustifica la compensazione delle spese del grado che tuttavia, stante la minima incidenza della questione sugli accessori, si reputa disporre nella sola misura della metà, con condanna di CAS e rifondere la restante metà delle spese del giudizio di legittimità; Ric. 2020 n. 11082 sez. ML - ud. 13-07-2021 -5- P.Q.M. 1,a Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa per metà le spese del giudizio di legittimità e condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della controparte della restante metà di esse, quota che liquida in curo 1.500,00 per onorari ed curo 100,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 O o ed accessori di legge, con distrazione in favore della difesa antistataria. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificai() pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuti. Roma, così deciso