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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41232/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di lesione e di minaccia aggravati; Considerato che l'imputato, mediante il primo motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per i fatti ascritti in quanto fondato sulle dichiarazioni della persona offesa della quale non sarebbe stata vagliata l'attendibilità con il necessario rigore anche alla luce di alcune contraddizioni emerse nel racconto della stessa; Rilevato che si tratta di doglianza inammissibile perché reiterativa di quella già disattesa, con congrua motivazione, dalla Corte territoriale (pag. 2-3), che ha evidenziato come la versione della persona offesa è stata corroborata anche da altri elementi istruttori quali le deposizioni dei testi presenti e la compatibilità delle lesioni occorse e refertate; Considerato che il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta che il reato di minaccia non è stato assorbito in quello di lesioni; Rilevato che anche questo motivo è reiterativo di altro disatteso, con adeguata motivazione, dalla sentenza impugnata (pag. 3, terz'ultimo capoverso) laddove ha posto in rilievo l'autonomia delle due condotte, posto in essere separatamente pur nell'ambito di un unico disegno criminoso; Considerato che con il terzo motivo di ricorso l'imputato lamenta, per un verso, che l'aggravante dell'uso dell'arma è stata riconosciuta anche senza prova della circostanza che la condotta minacciosa sia stata avvenuta con un martello, ciò che in realtà è stato dimostrato in virtù delle prove dichiarative acquisite come argomentato dalla decisione della Corte d'appello in modo non illogico (pag. 3; Ritenuto che anche l'ulteriore doglianza formulata con il terzo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), e che dovrebbe essere semmai il ricorrente ad indicare, cosa che non è avvenuta neppure con il ricorso per cassazione, gli specifici elementi di segno positivo evidenziati al giudice di merito e da questi non considerati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. 2 A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di lesione e di minaccia aggravati; Considerato che l'imputato, mediante il primo motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per i fatti ascritti in quanto fondato sulle dichiarazioni della persona offesa della quale non sarebbe stata vagliata l'attendibilità con il necessario rigore anche alla luce di alcune contraddizioni emerse nel racconto della stessa; Rilevato che si tratta di doglianza inammissibile perché reiterativa di quella già disattesa, con congrua motivazione, dalla Corte territoriale (pag. 2-3), che ha evidenziato come la versione della persona offesa è stata corroborata anche da altri elementi istruttori quali le deposizioni dei testi presenti e la compatibilità delle lesioni occorse e refertate; Considerato che il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta che il reato di minaccia non è stato assorbito in quello di lesioni; Rilevato che anche questo motivo è reiterativo di altro disatteso, con adeguata motivazione, dalla sentenza impugnata (pag. 3, terz'ultimo capoverso) laddove ha posto in rilievo l'autonomia delle due condotte, posto in essere separatamente pur nell'ambito di un unico disegno criminoso; Considerato che con il terzo motivo di ricorso l'imputato lamenta, per un verso, che l'aggravante dell'uso dell'arma è stata riconosciuta anche senza prova della circostanza che la condotta minacciosa sia stata avvenuta con un martello, ciò che in realtà è stato dimostrato in virtù delle prove dichiarative acquisite come argomentato dalla decisione della Corte d'appello in modo non illogico (pag. 3; Ritenuto che anche l'ulteriore doglianza formulata con il terzo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), e che dovrebbe essere semmai il ricorrente ad indicare, cosa che non è avvenuta neppure con il ricorso per cassazione, gli specifici elementi di segno positivo evidenziati al giudice di merito e da questi non considerati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 2 A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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