Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 29535/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e d'appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d’appello di Bologna, qualegiudice dell’esecuzione, revocava, su richiesta della Procura generale, il beneficiodella sospensione condizionale della pena già concesso a [OSCURATO:PERSONA] per lasentenza emessa in data 08/11/2006 dal Gip presso il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, confermata in appello e divenuta definitiva il 18/3/2010, sullabase della condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, commesso il 05 agosto 2010, intervenuta nel quinquennio con lasentenza emessa dal Tribunale di Cassino il 06/11/2013, riformata dalla Corted’appello di Roma con sentenza del 05/12/2017, divenuta irrevocabile il09/4/2019.2.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conrituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo che denuncia laviolazione di legge in relazione all’art. 168, comma primo, cod. pen., nonché perla mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazionepoiché la Corte d’appello non avrebbe considerato che il giudice della cognizione,al momento della condanna ritenuta idonea alla revoca del beneficio il giudicedella cognizione fosse già a conoscenza della possibilità di procedere alla revocae, a tal fine, era stato richiesto di acquisire il fascicolo per accertare talecircostanza.3.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di unadichiarazione d’inammissibilità.2.

Invero, il motivo di ricorso appare essere del tutto “fuori fuoco”, poiché lacondanna su cui è stata fondata la decisione di revoca del beneficio giàriconosciuto, ai sensi dell’art. 168, comma primo, cod. pen., qui impugnata èintervenuta per un reato commesso dal ricorrente in data 5 agosto 2010, quindi,in data successiva all’emissione della precedente sentenza - del 11/3/2009 -nella quale si assume che il giudice potesse esserne a conoscenza, il che, contutta evidenza cronologica, non è possibile.3.

Da ciò, deriva l’inammissibilità del ricorso e la condanna per il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d’appello di Bologna, qualegiudice dell’esecuzione, revocava, su richiesta della Procura generale, il beneficiodella sospensione condizionale della pena già concesso a [OSCURATO:PERSONA] per lasentenza emessa in data 08/11/2006 dal Gip presso il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, confermata in appello e divenuta definitiva il 18/3/2010, sullabase della condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, commesso il 05 agosto 2010, intervenuta nel quinquennio con lasentenza emessa dal Tribunale di Cassino il 06/11/2013, riformata dalla Corted’appello di Roma con sentenza del 05/12/2017, divenuta irrevocabile il09/4/2019.2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conrituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo che denuncia laviolazione di legge in relazione all’art. 168, comma primo, cod. pen., nonché perla mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazionepoiché la Corte d’appello non avrebbe considerato che il giudice della cognizione,al momento della condanna ritenuta idonea alla revoca del beneficio il giudicedella cognizione fosse già a conoscenza della possibilità di procedere alla revocae, a tal fine, era stato richiesto di acquisire il fascicolo per accertare talecircostanza.3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di unadichiarazione d’inammissibilità.2. Invero, il motivo di ricorso appare essere del tutto “fuori fuoco”, poiché lacondanna su cui è stata fondata la decisione di revoca del beneficio giàriconosciuto, ai sensi dell’art. 168, comma primo, cod. pen., qui impugnata èintervenuta per un reato commesso dal ricorrente in data 5 agosto 2010, quindi,in data successiva all’emissione della precedente sentenza - del 11/3/2009 -nella quale si assume che il giudice potesse esserne a conoscenza, il che, contutta evidenza cronologica, non è possibile.3. Da ciò, deriva l’inammissibilità del ricorso e la condanna per il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29535/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris