CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01687/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 marzo 1986; avverso la sentenza del 16 maggio 2024 della Corte d'appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Campobasso ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ritenendo il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 489 del codice penale. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si articola in un unico motivo d'impugnazione con il quale si lamenta l'omessa valutazione del concordato sui motivi di appello. 3. Il motivo è fondato Il ricorrente ha documentato il raggiungimento dell'accordo con il Pubblico Ministero (fondato sulla rinuncia ai motivi d'impugnazione, con applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.). Tale richiesta non risulta oggetto di alcuna valutazione, neppure di rigetto, della Corte territoriale. Sussiste, dunque, un profilo di omessa pronuncia e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso il