CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Verona letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensore del Kais denuncia il vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena applicata, sproporzionata rispetto a quella applicata agli altri imputati, e che il difensore dei Channoufi deduce la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, all'evidenza i motivi di ricorso esulano dall'ambito di quelli consentiti poiché si denunciano vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento con la quale il giudice ha applicato esattamente la pena concordata tra le parti, della quale, comunque, non si denuncia l'illegalità; si contesta, in modo del tutto generico e meramente enunciativo, la mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo, cod. proc. pen. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, pur a fronte della specifica indicazione degli elementi di prova, dell'espressa esclusione di cause di proscioglimento nonché della qualificazione giuridica del fatto, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, contestabile solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o risulti frutto di un errore manifesto, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame; che pertanto, va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.