CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore PasqualeSansonetti,il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dellasentenza;sentito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso,chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25 maggio 2018, emessa dal Giudice dell'udienzapreliminare, del Tribunale di Firenze, all’esito di giudizio abbreviato, RoccoMusciacchio e [OSCURATO:PERSONA] venivano dichiarati colpevoli dei reati di cuiagli artt. 110, 216, commi 1 e 2, 219, commi 1 e 2, 223 r.d. 16 marzo 1942, n.267 (legge fall.).Gli imputati proponevano appello avverso la sentenza e la Corte di appello dial capo 2) e dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo 4),riqualificato ai sensi dell’art. 217 legge fall., per intervenuta prescrizione.Condannava gli entrambi gli imputati per l’unica ipotesi di bancarotta residuaovvero quella documentale di cui al capo 3).Con sentenza del 15 marzo 2024,la Corte di cassazione, Quinta Sezionepenale, annullava la sentenza di appello con rinvio per nuovo giudizio.La Corte di legittimità, innanzitutto, sottolineava la mancanza di una presadi posizione sul discrimine tra la bancarotta semplice documentale e bancarottafraudolenta documentale, precisando che nella bancarotta semplicedocumentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo,legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari odel patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi dibancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art.216, comma primo, n. 2, legge fall.Evidenziava, inoltre, la necessità di fare chiarezza sulle condotte oggettive dibancarotta documentale effettivamente accertate, anche in ragione dellacontestazione strutturata con indicazione plurima (sottrazione e tenutafraudolenta) al fine di chiarire la sussistenza dell’una o dell’altra ipotesi di cuiall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. Rilevava, in proposito, che l’occultamentodelle scritture contabili, anche nella forma della omessa tenuta, costituiscefattispecie punita a titolo di dolo specifico, autonoma rispetto alla tenutafraudolenta delle scritture contabili sanzionata a titolo di dolo generico.Disponeva, quindi, il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenzeperché riesaminasse la vicenda alla luce delle indicazioni ermeneuticherichiamate.Con sentenza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Firenze, decidendoin sede di rinvio, premesso che, nelle more del processo, [OSCURATO:PERSONA] eradeceduto, osservava che era da escludere la fattispecie della sottrazione, postoche erano stati consegnati al curatore il libro giornale, la contabilità IVA, ilregistro dei beni ammortizzabili e i bilanci. Era, invece, emerso che non era statacontabilizzata la riscossione di alcuni crediti da parte di [OSCURATO:PERSONA], conuna condotta che non poteva essere ricondotta ad una disordinata tenuta dellescritture contabili, ma piuttosto a fraudolente omissioni che avevano impedito alcuratore di verificare l’esatto patrimonio della società fallita, venendocontabilizzati crediti ormai inesistenti. Tale ricostruzione consentiva di ritenereprovato l’elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo generico, atteso cheera chiaro l’interesse dell’imputato a «far sì che la contabilità non rispecchiasse ilreale stato patrimoniale della società avendo egli sottratto, (incassandolidirettamente per contanti) alcuni crediti senza quindi che tali pagamenti fosseroannotati».Con riferimento all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolentadocumentale in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], richiamava lagiurisprudenza di questa Corte che, al fine di ritenere sussistente l’elementosoggettivo del reato (dolo generico) dell’amministratore formale, reputasufficiente l’abdicazione agli obblighi da cui è gravato quando sia accompagnatadalla rappresentazione della significativa possibilità dell’alterazione fraudolentadella contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza che glicompetono. Nel caso specifico, osservava che la circostanza che: egli si fossedisinteressato dei suoi obblighi di amministratore, omettendo di esercitare idovuti controlli; la circostanza che la gestione societaria fosse familiare,essendosi egli affidato al padre, costituivano elementi che avvaloravano laconsapevolezza della reale situazione societaria e la conoscenza della possibilitàche la contabilità non venisse tenuta regolarmente.2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentelamentando che la Corte di appello non sia pervenuta ad una pronunciaassolutoria o, in subordine, ad una riqualificazione della fattispecie ai sensidell’art. 217 legge fall.Articola due motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce la violazione di legge, in relazioneagli artt. 216, 217 e 223 legge fall., rileva che la Corte di appelloha individuato specifici fatti distrattivi dai quali ha desunto la provadel dolo generico, escludendo espressamente che sia ravvisabileun’ipotesi di sottrazione delle scritture contabili. In relazione aimenzionati fatti distrattivi, osserva che questi non sono mai staticontestati e che sono incerti sia nella loro esistenza, sia nellaconoscenza e conoscibilità degli stessi da parte del ricorrente. Inparticolare,essendosi già accertato che non si trattava di condottadistrattiva, osserva che il pagamento degli altri crediti a mani diRocco [OSCURATO:PERSONA] non era adeguatamente provato. In proposito,richiama gli esiti dell’istruttoria espletata in primo grado (i cuiverbali allegava ai fini dell’autosufficienza del ricorso), dai quali, adavviso del ricorrente non poteva desumersi prova certadell’estinzione del debito, incertezza comprovata dal fatto che talicondotte distrattive non erano state contestate. Sotto il profilosoggettivo, evidenzia, poi, che la Corte non ha correttamenteapplicato la giurisprudenza formatasi in ordine all’elementosoggettivo dell’amministratore di diritto, la quale richiede chel’omesso controllo sia accompagnato da indizi di condottefraudolente che rendano concreto l’obbligo di attivazione econtrollo. Nel caso specifico, invece, la consapevolezzadell’eventuale intento fraudolento si ricaverebbe dal mero rapportodi parentela, in assenza di ulteriori e più incisivi elementi di fatto.Deduce che, in base a quanto evincibile dalla testimonianza delcuratore, allegata al ricorso, il ricorrente aveva contribuito allagestione della società sino al 2011, aveva personalmenteconsegnato la documentazione contabile al commercialista e,quindi, si era trasferito in altra città, iniziando una nuova attività.In tale situazione, secondo la difesa, non sussistono elementi perritenere che egli fosse consapevole o potesse sospettare che, inaltre attività gestorie quali la riscossione dei crediti, oveeffettivamente avvenuta.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione,rappresentando che la Corte di appello ha ritenuto di doverescludere, con riferimento all’odierno ricorrente, il caratterefraudolento della condotta contestata al punto 4) dell’imputazione,qualificandola come colposa, pervenendo, invece, a riconoscerlacaratterizzata da un atteggiamento doloso della condotta inpresenza delle medesime condizioni per il fatto sub 3).3.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2.Deve premettersi che, in astratto, le condotte, consistenti nellaomessa annotazione della riscossione di taluni crediti, è riconducibilealla fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art.216, comma 1, n. 2, Questa Corte, in Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Cocozza, Rv. 297175 - 01, ha chiarito che «rientra nellaipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veriallorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni,ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questoconsente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diversoelemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” lafraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazionedella valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico;mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo èpolivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. Inquesta ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degliaffari (non come evento del reato, ma come carattere modale dellacondotta), danno comunque la parvenza che la contabilità riflettal'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che è punitonella “bancarotta generale”».Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la condottadi bancarotta fraudolenta documentale sia stata commessa nelleforme della mancata annotazione in contabilità della riscossione ditaluni crediti ed ha ritenuto che l’incompletezza delle annotazioni nonpotesse ricondursi ad una tenuta disordinata della contabilità, ma afraudolente omissioni che hanno impedito al curatore l’esattaricostruzione del patrimonio, risultando annotati crediti che erano,invece, inesistenti perché già incassati dall’amministratore di fatto.3.Tanto premesso, occorre verificare se l’atteggiamentosoggettivo della condotta che deve caratterizzare la fattispecie inquestione, ovvero il dolo generico, possa ritenersi proprio dellacondotta di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente che, pacificamente,rivestiva il ruolo di amministratore solo formale, quantomeno adecorrere dall’anno 2011.3.1 Sul punto, deve premettersi che infondata è la censurarelativa all’omesso accertamento della effettiva riscossione dei creditinon trascritti. Nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Firenze del 25 maggio 2018, si tratta il punto affermandoche il curatore fallimentare «ha dovuto contattare più persone che lescritture tardivamente ricevute indicavano come debitrici, per venire asapere che non le erano più per avvenuti pagamenti a MusciacchioRocco (e da costui non smentiti) senza che ve ne fosse traccia nellescritture contabili e per compensazioni».Sul punto, anche la Corte di appello di Firenze è pervenuta aconclusioni analoghe laddove, nell’argomentare sulla qualità diamministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che leaffermazioni dei debitori della [OSCURATO:SOCIETA]. che hanno riferito alcuratore di aver pagato i propri debiti in contanti allo stessoMusciacchio non potevano ritenersi sconfessate dal fatto che nonfossero stati trovati ulteriori riscontri, tenuto conto del grave disordinecontabile. Può, quindi ritenersi provato, ai limitati fini oggi in esame,che taluni dei crediti iscritti fossero stati, almeno in parte, incassati,ferma restando la necessità, ai fini oggi di interesse, di verificare laconoscenza e conoscibilità di tali incassi da parte dell'amministratoredi diritto.3.2 Ciò posto, giova ricordare la giurisprudenza di questa Corteche, a proposito del dolo nel reato di bancarotta fraudolentadocumentale dell’amministratore formale, ha affermato che «deveritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestorianon consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reatiprevisti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall.,dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libricontabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017,Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghiad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consentache altri assumano di fatto la gestione della società, non è esoneratodal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori difatto e, conseguentemente, dal la responsabi l i tà penale,eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., seviene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Se non sussiste alcuna automaticaesenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale",nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la suaresponsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla leggefallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazionedell'elemento materiale del reato [...] Con riguardo alla fattispecie dibancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" di cui alla secondaparte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. - che è quella ritenutanella sentenza impugnata - per la sussistenza del dolo - che è quellogenerico - non è dunque necessario che l'amministratore formale si siarappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzatinella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi dacui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazionedella significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito digestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo orendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione delpatrimonio e del volume d'affari della fallita [...] e ciononostantedecida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza econtrollo per evitare che ciò accada. Sul piano della prova, è ovvio chel'assunzione solo formale della carica costituisce un importante indiziodella configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reatomenzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui èavvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elementopsicologico tipico. Ma per l'appunto è l'analisi delle circostanzeconcrete del fatto che possono restituire la prova della componenterappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire darigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cuisia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratoreformale sia consapevolmente concorso nella realizzazione del reato»(Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280 - 01).Nel caso in esame, la Corte di appello di Firenze ha individuato lacircostanza concreta dalla quale desumere l’elemento di sospetto cheavrebbe dovuto attivare i poteri-doveri di controllo, nel rapporto distretta familiarità (padre-figlio) esistente tra l’amministratore di fattoe l’amministratore formale. Tale circostanza, certamente fortementesuggestiva, deve però essere esaminata alla luce delle altrecircostanze evincibili dalla documentazione allegata ai finidell’autosufficienza del ricorso, ovvero del fatto che il ricorrente avevainterrotto la propria attività nel 2011; si era trasferito in altra città,iniziando una diversa attività lavorativa; aveva, secondo quantoaffermato dal curatore su domande del giudice, lasciato l’attività alpadre anche perché “questa società si è spenta, no, non avendo piùcapitale, non avendo più finanziamenti”. Con tali elementi la Corte diappello non si è confrontata, in tal modo rendendo una motivazioneinsufficiente sul punto e non del tutto aderente ai principi espressi daquesta Corte. Si è, infatti, affermato, in una fattispecie nella quale gliimputati erano zio e nipote, che deve essere «escluso chel'amministratore formale di una società debba rispondereautomaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reaticommessi da altri soggetti che abbiano operato nell'ambito dell'attivitàsocietaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale emorale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione(cfr., da ultimo, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, Sez.5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175 - 01)» (Sez. 2, n.2885 del 13/12/2023, dep. 2024, Manglaviti, non mass.).La giurisprudenza, dunque, rifugge da automatismi e richiede laverifica, in concreto, di elementi necessari a rendere attuale econcreto il dovere di vigilanza. Così si è espressa a proposito degliamministratori privi di delega: «Letta tale disposizione in combinatodisposto con quella di cui al novellato art. 2392, comma 1, cod. civ.,ne viene che anche gli amministratori privi di deleghe sonoresponsabili verso la società ma nei limiti delle attribuzioni loroproprie, quali stabilite dalla disciplina normativa: dunque, non sonopiù sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodaredi fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose deglialtri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impeditofatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza o dellapossibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il lorointervento alla stregua della diligenza richiesta dalla naturadell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cass. Civ., Sez. 1, n.17441 del 31/08/2016, Rv. 641165), tanto in forza del loro dovere diagire informati ex art. 2381, comma 6, cod. civ., che implica lapossibilità di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano forniteinformazioni relative alla gestione della società, ma non riconosce loroun'autonoma potestà di indagine» (Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022,Benassi, Rv. 284175 - 01).4.Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello non si èadeguatamente confrontata con gli elementi di fatto emersi dalleindagini preliminari e dall’istruttoria, al fine di evincerne chel’amministratore formale aveva elementi concreti di sospetto cheimponevano di attivare l’obbligo di vigilanza con riferimento allacorretta tenuta delle scritture contabili, sicché, sotto tale profilo lamotivazione non può superare il vaglio di questa Corte di legittimità.5.Non risulta fondato, invece, il secondo motivo di ricorso relativoalla qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217 legge fall. Nongiova al riguardo la dedotta illogicità rispetto alla motivazione addottacon riferimento al punto 4) dell’imputazione. In quel caso, infatti,l’atteggiamento colposo della condotta ravvisato in capo all’odiernoricorrente trovava il proprio fondamento in una erronea valutazionedella possibilità di “ripresa” della società, fondata su “arbitrarie edillusorie”, vaghe e generiche prospettive di rientro della posizionedebitoria, che avrebbero reso gravemente colposa la sceltaimprenditoriale attendista, nella speranza di recuperare i rapporti e ifinanziamenti che la banca aveva revocato. Si era trattato, quindi,nella lettura del giudice di merito di un errore di valutazioneimprenditoriale, di natura colposa, ben diverso da quello che, nellalettura del medesimo giudicante, avrebbe invece caratterizzato lacondotta di omessa annotazione delle scritture contabili da partedell’amministratore di fatto. Non sussiste, pertanto, sul punto, unaevidente illogicità della motivazione né la possibilità di estendereanalogo ragionamento alla vicenda della bancarotta documentale.6.Alla luce di quanto esposto, deve annullarsi la sentenzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Firenze perché riesamini la vicenda alla luce dei principienunciati e colmi le lacune motivazionali con riferimento agli elementiche consentono di ricondurre alla persona del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Musciacchio un atteggiamento doloso della condotta rispetto ai fatti dibancarotta documentale come ricostruiti, tenuto conto dellecircostanze di fatto concrete come emerse dall’istruttoria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Firenze.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]