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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 37096/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GALLO Stefano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • GALLO Davide [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/09/2020 dalla Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 15/09/2020 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 20/01/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del delitto di ricettazione di beni mobili di provenienza furtiva e condannati alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello il comune difensore di fiducia degli imputati, eccependo: - la violazione di norme processuali per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza di appello, depositata dal difensore di fiducia per concomitante impegno professionale; - violazione di legge per omessa notifica a [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione a giudizio per l'appello, atteso lo stato di detenzione ed il tentativo effettuato presso il domicilio dichiarato in sede di interrogatorio; - violazione di legge per omesso rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire di [OSCURATO:PERSONA], detenuto e quindi impedito a presenziare, senza rinuncia all'esercizio del diritto; - vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla effettiva disponibilità dei beni in questione, nonché all'esclusione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. 3.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto di difesa, è manifestamente infondato.

Dalla stessa prospettazione difensiva si rileva che: a) il difensore, espletato il concomitante impegno professionale presso la [OSCURATO:PERSONA] di Torino, aveva avuto la possibilità di recarsi presso la Corte di Appello di quella stessa città, ove il processo relativo agli imputati non si era celebrato, decidendo di dirigersi "verso Alba, dove vive", pur non avendo "avuto alcuna comunicazione dalla Corte di Appello in relazione alla richiesta di rinvio" (è evidente che solo un provvedimento di accoglimento dell'istanza avrebbe potuto legittimare la mancata partecipazione all'udienza stessa); b) contattato telefonicamente, il difensore conferiva delega orale ad un avvocato presente in aula; c) al sostituto processuale venivano date telefonicamente istruzioni a riguardo, con "richiesta di richiamarsi ai motivi di appello"; d) non risulta infine che si sia resa necessaria un'attività diversa ed ulteriore da quella raccomandata, alla quale il sostituto processuale non avrebbe potuto far fronte.

4. Il secondo ed il terzo motivo sono relativi alla regolare instaurazione del contraddittorio in appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e si rilevano all'evidenza infondati, risultando dall'esame del fascicolo processuale: l'interrogazione presso il D.A.P. del 26/06/2020, attestante che l'imputato non era presente a quella data in alcun istituto penitenziario, a far tempo dal 1987; la notifica a mani proprie del decreto di citazione in appello il 17/07/2020; l'assenza di [OSCURATO:PERSONA], ancorché libero, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella mancata allegazione di qualsiasi impedimento a comparire, come da relativo verbale.

5. L'ultimo motivo è del pari manifestamente fondato.Premesso che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, da ultimo, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601), nel caso di specie, con argomentazioni immuni da evidenti illogicità, i giudici di merito, con doppia pronuncia conforme di condanna, hanno valorizzato le dichiarazioni testimoniali dell'ufficiale di p.g. attestanti il rinvenimento della refurtiva, in seguito sequestrata, nella diretta disponibilità degli imputati.

6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GALLO Stefano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • GALLO Davide [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/09/2020 dalla Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 15/09/2020 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 20/01/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del delitto di ricettazione di beni mobili di provenienza furtiva e condannati alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello il comune difensore di fiducia degli imputati, eccependo: - la violazione di norme processuali per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza di appello, depositata dal difensore di fiducia per concomitante impegno professionale; - violazione di legge per omessa notifica a [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione a giudizio per l'appello, atteso lo stato di detenzione ed il tentativo effettuato presso il domicilio dichiarato in sede di interrogatorio; - violazione di legge per omesso rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire di [OSCURATO:PERSONA], detenuto e quindi impedito a presenziare, senza rinuncia all'esercizio del diritto; - vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla effettiva disponibilità dei beni in questione, nonché all'esclusione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. 3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto di difesa, è manifestamente infondato. Dalla stessa prospettazione difensiva si rileva che: a) il difensore, espletato il concomitante impegno professionale presso la [OSCURATO:PERSONA] di Torino, aveva avuto la possibilità di recarsi presso la Corte di Appello di quella stessa città, ove il processo relativo agli imputati non si era celebrato, decidendo di dirigersi "verso Alba, dove vive", pur non avendo "avuto alcuna comunicazione dalla Corte di Appello in relazione alla richiesta di rinvio" (è evidente che solo un provvedimento di accoglimento dell'istanza avrebbe potuto legittimare la mancata partecipazione all'udienza stessa); b) contattato telefonicamente, il difensore conferiva delega orale ad un avvocato presente in aula; c) al sostituto processuale venivano date telefonicamente istruzioni a riguardo, con "richiesta di richiamarsi ai motivi di appello"; d) non risulta infine che si sia resa necessaria un'attività diversa ed ulteriore da quella raccomandata, alla quale il sostituto processuale non avrebbe potuto far fronte. 4. Il secondo ed il terzo motivo sono relativi alla regolare instaurazione del contraddittorio in appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e si rilevano all'evidenza infondati, risultando dall'esame del fascicolo processuale: l'interrogazione presso il D.A.P. del 26/06/2020, attestante che l'imputato non era presente a quella data in alcun istituto penitenziario, a far tempo dal 1987; la notifica a mani proprie del decreto di citazione in appello il 17/07/2020; l'assenza di [OSCURATO:PERSONA], ancorché libero, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella mancata allegazione di qualsiasi impedimento a comparire, come da relativo verbale. 5. L'ultimo motivo è del pari manifestamente fondato.Premesso che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, da ultimo, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601), nel caso di specie, con argomentazioni immuni da evidenti illogicità, i giudici di merito, con doppia pronuncia conforme di condanna, hanno valorizzato le dichiarazioni testimoniali dell'ufficiale di p.g. attestanti il rinvenimento della refurtiva, in seguito sequestrata, nella diretta disponibilità degli imputati. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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