CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 06503/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023Data pubblicazione 03/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * * Consigliere * CC* ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10510/2022 * proposto da* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * * che lo rappresenta edifende unitamente all avvocato * * * * ricorrentecontro* * * * elettivamente domiciliato inCatania [OSCURATO:PERSONA] 21 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA]* * che lo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023Data pubblicazione 03/03/2023nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso DECRETO di CORTE D APPELLO FIRENZE n. 386/2021depositata il 18/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere * *1. La Corte di Appello di Firenze ha in parziale riforma delprovvedimento di primo grado disposto l affidamento esclusivo delminore * * al padre con previsione del diritto divisita della madre in forma protetta per una prima fase presso laresidenza del minore e poi ove ritenuto possibile dai serviziterritoriali in forma libera.A sostegno della decisione la Corte di Appello di Firenze haritenuto una totale incapacità genitoriale della madre in quanto –in assoluto contrasto con il best interest del minore – avevaassunto atteggiamenti ostruzionistici volti ad allontanare il figlio dalpadre ostacolava le visite barricava il figlio a casa con letapparelle chiuse ermeticamente non lo mandava a scuola nonconsentiva l accesso agli assistenti sociali non dava notizia delminore e denigrava il padre con copiose denunce di abusi per lequali il giudice disponeva l archiviazione nonché a condizionare ilminore al punto che lo stesso rifiutava la figura paterna inoccasione degli incontri per i quali il padre giungeva appositamentea Pisa da * La Corte di Appello riteneva – pur essendoemerso un rapporto privilegiato con la figura materna che le2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023condotte di quest ultima fossero lesive del diritto alla bigenitorialitàData pubblicazione 03/03/2023di conseguenza disponeva il collocamento presso il padre ritenutopiù equilibrato e responsabile ed altresì prevedeva la possibilità diincontri madre figlio come sopra illustrati..2. Contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze la ** * * ha proposto ricorso per Cassazione affidato acinque motivi di ricorso.3. * con controricorso il * * * * *al fine di far accertare l inammissibilità in subordine il rigetto delricorso per cassazione.4. La * * * * ha ulteriormente illustrato conmemoria ex art. 378 c.p.c. le ragioni poste a fondamento delricorso per Cassazione insistendo per l accoglimento dello stesso.5. È stata formulata istanza di rimessione alle Sezioni Unite inrelazione al primo motivo sulla quale ha provveduto il primoPresidente della *6. Nei cinque motivi di ricorso la * * * * halamentato6.1 nel primo la violazione di norma di diritto in relazione agli artt.32 e 111 Costituzione artt. 3 6 * Europea di* sui diritti del fanciullo art. 6 e 14 CEDU artt. 155sexties 336 bis 337 bis 337 ter e 337 octies del codice civile art.1 comma 2 L. 206/2021 per aver la Corte di Appello deciso sullavita ed il futuro del minore –disponendo l allontanamento del minore dall ambiente familiare incui aveva vissuto sino a giugno 2021 con la madre per affidarlo invia esclusiva presso il padre con la possibilità di vedere la madresolo in forma protetta – senza aver ascoltato la volontà del minoreessendo lo stesso capace di discernimento. Nel dettaglio laricorrente ha dedotto l illegittimità nel merito ed il vizio dimotivazione relativo alla pronuncia di secondo grado nella parte in3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023cui è stato eluso il diritto del minore ad essere ascoltato a tutelaData pubblicazione 03/03/2023del suo interesse primario precisando a fortiori che il figlio erastato già ascoltato – ben due anni prima all età di 7 anni –essendo stato già ritenuto capace di discernimento6.2. nel secondo la violazione e/o falsa applicazione di norma didiritto in relazione agli artt. 155 133 337 ter 337 quater 337octies del codice civile nonché dell art. 111 Costituzione per aver laCorte di Appello escluso l affido condiviso e collocato il minorepresso il padre con possibilità di incontri madre figlio solo in formaprotetta senza operare alcuna adeguata indagine tecnicapreventiva finalizzata alla valutazione della sussistenza dellacapacità genitoriale della madre inverso basandosi esclusivamentesulle relazioni dei servizi sociali6.3 nel terzo l omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti relativo alla mancata valutazionecomparativa degli effetti sul minore in relazione al dispostoaffidamento esclusivo presso il padre6.4 nel quarto la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.155 133 337 ter 337 quater 337 octies del codice civilerelativamente all omesso accertamento tecnico della attendibilitàdelle valutazioni psicologiche effettuate dai servizi sociali sullapersona della madre del minore. Nel dettaglio la ricorrente hacensurato la abnormità della sentenza nella parte in cui ha statuitoche gli incontri madre figlio potessero svolgersi solamente in formaprotetta rilasciando ai servizi sociali la decisione relativa al an edal quomodo dunque al momento in cui tali incontri avverrannonuovamente in forma libera ed alle condizioni per tale ripresa deirapporti4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/20236.5 nel quinto la violazione di norma di diritto in relazione agli artt.Data pubblicazione 03/03/20233 6 12 16 19 della * internazionale di * * suidiritti del fanciullo artt. 3 6 della * Europea di* sui diritti del fanciullo art. 337 octies codice civile art.8 e 14 della CEDU art. 32 Costituzione art. 4 * di* per aver disposto l allontanamento dalla madre inviolazione dei diritti sopraindicati difettando circostanze eccezionalinonché non disponendo l ascolto della volontà del minore néconsulenza tecnica accertante la reale incapacità genitoriale dellamadre.7.L eccezione d inammissibilità formulata dalla partecontroricorrente è manifestamente infondata essendo iprovvedimenti relativi all affidamento dei figli peraltro come nellaspecie conclusivi del grado di giudizio reclamo in Corte d Appelloricorribili ex art. 111 * * 30903 del 2022 .8. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Ilminore nella fase temporale del giudizio di appello aveva 9 anni.* stato sentito circa due anni prima nel giudizio di primo grado.La parte appellante aveva richiesto nuovamente la sua audizioneanche con l ausilio di una consulenza tecnica perché si potessetenere conto della volontà del minore in relazione al collocamentopresso la madre od il padre. La Corte d Appello a fronte di unaspecifica istanza in tale senso puntualmente riprodotta nei motividi ricorso ha omesso di giustificarne il rigetto ponendosi incontrasto con * 1474 del 2021 e si è limitata a riteneresufficiente il materiale istruttorio acquisito. Così operando tuttavianon ha fatto buon governo dei principi elaborati costantementedalla giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha ribadito ex multis * 9691/2022 “in tema di affidamento deifigli minori l ascolto del minore infradodicenne capace didiscernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità atutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogniData pubblicazione 03/03/2023dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia statosentito in altri precedenti procedimenti pur riguardantil affidamento” ex multis cfr. ordinanze nn. 1474/202112018/2019 . Al riguardo l omissione dell audizione nel giudizio disecondo grado non è sanata dal precedente ascolto nel giudiziodavanti al Tribunale atteso il rilievo del fattore tempo in una fasedi crescita quale quella dai sette ai nove anni. Il minore nelgiudizio di secondo grado si è trovato in una fase più prossima allasoglia legale della presunzione di discernimento. Ne consegue che afronte della prospettiva poi realizzatasi di un cambiamento di vitacosì radicale il minore doveva essere ascoltato anche percomprendere le ragioni del suo comportamento verso il padre perpoter meglio valutare l esistenza e l entità di condizionamenti epressioni esterne sui suoi intendimenti.9.Ne consegue l accoglimento del primo motivo e l assorbimentodei rimanenti. Alla cassazione del provvedimento impugnato segueil rinvio alla Corte d Appello di Firenze in diversa composizioneperché si attenga al principio che segue nei giudizi relativi allamodifica delle statuizioni sull affidamento o sul collocamento delminore tenuto conto anche di fattori quali la modifica dellaresidenza ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale deldiscernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo dellaaudizione il giudice di secondo grado deve procedere all ascolto ofornire puntuale giustificazione argomentativa del rigettodell istanza stessa.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023Data pubblicazione 03/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * * Consigliere * CC* ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10510/2022 * proposto da* * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * * che lo rappresenta edifende unitamente all avvocato * * * * ricorrentecontro* * * * elettivamente domiciliato inCatania [OSCURATO:PERSONA] 21 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA]* * che lo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023Data pubblicazione 03/03/2023nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso DECRETO di CORTE D APPELLO FIRENZE n. 386/2021depositata il 18/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere * *1. La Corte di Appello di Firenze ha in parziale riforma delprovvedimento di primo grado disposto l affidamento esclusivo delminore * * al padre con previsione del diritto divisita della madre in forma protetta per una prima fase presso laresidenza del minore e poi ove ritenuto possibile dai serviziterritoriali in forma libera.A sostegno della decisione la Corte di Appello di Firenze haritenuto una totale incapacità genitoriale della madre in quanto –in assoluto contrasto con il best interest del minore – avevaassunto atteggiamenti ostruzionistici volti ad allontanare il figlio dalpadre ostacolava le visite barricava il figlio a casa con letapparelle chiuse ermeticamente non lo mandava a scuola nonconsentiva l accesso agli assistenti sociali non dava notizia delminore e denigrava il padre con copiose denunce di abusi per lequali il giudice disponeva l archiviazione nonché a condizionare ilminore al punto che lo stesso rifiutava la figura paterna inoccasione degli incontri per i quali il padre giungeva appositamentea Pisa da * La Corte di Appello riteneva – pur essendoemerso un rapporto privilegiato con la figura materna che le2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023condotte di quest ultima fossero lesive del diritto alla bigenitorialitàData pubblicazione 03/03/2023di conseguenza disponeva il collocamento presso il padre ritenutopiù equilibrato e responsabile ed altresì prevedeva la possibilità diincontri madre figlio come sopra illustrati..2. Contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze la ** * * ha proposto ricorso per Cassazione affidato acinque motivi di ricorso.3. * con controricorso il * * * * *al fine di far accertare l inammissibilità in subordine il rigetto delricorso per cassazione.4. La * * * * ha ulteriormente illustrato conmemoria ex art. 378 c.p.c. le ragioni poste a fondamento delricorso per Cassazione insistendo per l accoglimento dello stesso.5. È stata formulata istanza di rimessione alle Sezioni Unite inrelazione al primo motivo sulla quale ha provveduto il primoPresidente della *6. Nei cinque motivi di ricorso la * * * * halamentato6.1 nel primo la violazione di norma di diritto in relazione agli artt.32 e 111 Costituzione artt. 3 6 * Europea di* sui diritti del fanciullo art. 6 e 14 CEDU artt. 155sexties 336 bis 337 bis 337 ter e 337 octies del codice civile art.1 comma 2 L. 206/2021 per aver la Corte di Appello deciso sullavita ed il futuro del minore –disponendo l allontanamento del minore dall ambiente familiare incui aveva vissuto sino a giugno 2021 con la madre per affidarlo invia esclusiva presso il padre con la possibilità di vedere la madresolo in forma protetta – senza aver ascoltato la volontà del minoreessendo lo stesso capace di discernimento. Nel dettaglio laricorrente ha dedotto l illegittimità nel merito ed il vizio dimotivazione relativo alla pronuncia di secondo grado nella parte in3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023cui è stato eluso il diritto del minore ad essere ascoltato a tutelaData pubblicazione 03/03/2023del suo interesse primario precisando a fortiori che il figlio erastato già ascoltato – ben due anni prima all età di 7 anni –essendo stato già ritenuto capace di discernimento6.2. nel secondo la violazione e/o falsa applicazione di norma didiritto in relazione agli artt. 155 133 337 ter 337 quater 337octies del codice civile nonché dell art. 111 Costituzione per aver laCorte di Appello escluso l affido condiviso e collocato il minorepresso il padre con possibilità di incontri madre figlio solo in formaprotetta senza operare alcuna adeguata indagine tecnicapreventiva finalizzata alla valutazione della sussistenza dellacapacità genitoriale della madre inverso basandosi esclusivamentesulle relazioni dei servizi sociali6.3 nel terzo l omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti relativo alla mancata valutazionecomparativa degli effetti sul minore in relazione al dispostoaffidamento esclusivo presso il padre6.4 nel quarto la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.155 133 337 ter 337 quater 337 octies del codice civilerelativamente all omesso accertamento tecnico della attendibilitàdelle valutazioni psicologiche effettuate dai servizi sociali sullapersona della madre del minore. Nel dettaglio la ricorrente hacensurato la abnormità della sentenza nella parte in cui ha statuitoche gli incontri madre figlio potessero svolgersi solamente in formaprotetta rilasciando ai servizi sociali la decisione relativa al an edal quomodo dunque al momento in cui tali incontri avverrannonuovamente in forma libera ed alle condizioni per tale ripresa deirapporti4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/20236.5 nel quinto la violazione di norma di diritto in relazione agli artt.Data pubblicazione 03/03/20233 6 12 16 19 della * internazionale di * * suidiritti del fanciullo artt. 3 6 della * Europea di* sui diritti del fanciullo art. 337 octies codice civile art.8 e 14 della CEDU art. 32 Costituzione art. 4 * di* per aver disposto l allontanamento dalla madre inviolazione dei diritti sopraindicati difettando circostanze eccezionalinonché non disponendo l ascolto della volontà del minore néconsulenza tecnica accertante la reale incapacità genitoriale dellamadre.7.L eccezione d inammissibilità formulata dalla partecontroricorrente è manifestamente infondata essendo iprovvedimenti relativi all affidamento dei figli peraltro come nellaspecie conclusivi del grado di giudizio reclamo in Corte d Appelloricorribili ex art. 111 * * 30903 del 2022 .8. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Ilminore nella fase temporale del giudizio di appello aveva 9 anni.* stato sentito circa due anni prima nel giudizio di primo grado.La parte appellante aveva richiesto nuovamente la sua audizioneanche con l ausilio di una consulenza tecnica perché si potessetenere conto della volontà del minore in relazione al collocamentopresso la madre od il padre. La Corte d Appello a fronte di unaspecifica istanza in tale senso puntualmente riprodotta nei motividi ricorso ha omesso di giustificarne il rigetto ponendosi incontrasto con * 1474 del 2021 e si è limitata a riteneresufficiente il materiale istruttorio acquisito. Così operando tuttavianon ha fatto buon governo dei principi elaborati costantementedalla giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha ribadito ex multis * 9691/2022 “in tema di affidamento deifigli minori l ascolto del minore infradodicenne capace didiscernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità atutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogniData pubblicazione 03/03/2023dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia statosentito in altri precedenti procedimenti pur riguardantil affidamento” ex multis cfr. ordinanze nn. 1474/202112018/2019 . Al riguardo l omissione dell audizione nel giudizio disecondo grado non è sanata dal precedente ascolto nel giudiziodavanti al Tribunale atteso il rilievo del fattore tempo in una fasedi crescita quale quella dai sette ai nove anni. Il minore nelgiudizio di secondo grado si è trovato in una fase più prossima allasoglia legale della presunzione di discernimento. Ne consegue che afronte della prospettiva poi realizzatasi di un cambiamento di vitacosì radicale il minore doveva essere ascoltato anche percomprendere le ragioni del suo comportamento verso il padre perpoter meglio valutare l esistenza e l entità di condizionamenti epressioni esterne sui suoi intendimenti.9.Ne consegue l accoglimento del primo motivo e l assorbimentodei rimanenti. Alla cassazione del provvedimento impugnato segueil rinvio alla Corte d Appello di Firenze in diversa composizioneperché si attenga al principio che segue nei giudizi relativi allamodifica delle statuizioni sull affidamento o sul collocamento delminore tenuto conto anche di fattori quali la modifica dellaresidenza ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale deldiscernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo dellaaudizione il giudice di secondo grado deve procedere all ascolto ofornire puntuale giustificazione argomentativa del rigettodell istanza stessa. *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri motivi.* il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione perché provveda anche allespese processuali del presente giudizio.6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023Ai sensi dell art. 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellaData pubblicazione 03/03/2023presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionate.Così deciso in Roma in data 1 febbraio 2023La Presidente estensore7 di 7* **La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri motivi.* il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione perché provveda anche allespese processuali del presente giudizio.6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10510/2022Numero sezionale 501/2023Numero di raccolta generale 6503/2023Ai sensi dell art. 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellaData pubblicazione 03/03/2023presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionate.Così deciso in Roma in data 1 febbraio 2023La Presidente estensore7 di 7* *