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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 29106/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01L6QTN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C. lops Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono inammissibili perché reiterativi delle stesse questioni correttamente risolte dalla Corte di appello di Napoli, con valutazioni ineccepibili in diritto e coerenti alle risultanze in atti; ritenuto che il vizio parziale di mente è stato già riconosciuto e che la ricostruzione del fatto e la tesi difensiva della presenza silente nell'abitazione sono state superate perché espressione di considerazioni personali non corredate da validi riscontri, come anche generico è il motivo sulla recidiva valutata subvalente al vizio parziale di mente, senza considerare che nei motivi di appello neppure era stata impugnata la sussistenza dei relativi presupposti; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01L6QTN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C. lops Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono inammissibili perché reiterativi delle stesse questioni correttamente risolte dalla Corte di appello di Napoli, con valutazioni ineccepibili in diritto e coerenti alle risultanze in atti; ritenuto che il vizio parziale di mente è stato già riconosciuto e che la ricostruzione del fatto e la tesi difensiva della presenza silente nell'abitazione sono state superate perché espressione di considerazioni personali non corredate da validi riscontri, come anche generico è il motivo sulla recidiva valutata subvalente al vizio parziale di mente, senza considerare che nei motivi di appello neppure era stata impugnata la sussistenza dei relativi presupposti; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29106/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris