CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 03783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Novara, decidendo sull'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volto a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione - ai sensi dell'art. 81 cod. pen. - tra più sentenze di condanna e la revoca - ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. - della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania n. 651 del 4/10/2013 e quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 258 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava tale ultima richiesta rilevando che non vi fosse il denunciato ne bis in idem poiché le condotte materiali contestate sono risultate essere diverse tra loro. In particolare, nella prima sentenza è stato dal Tribunale rilevato che era contestata la ricettazione dell'assegno 7141325850-090, provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per la quale è intervenuta condanna, mentre nella seconda era stata contestata l'appropriazione di cosa smarrita, di cui all'art. 647 cod. pen. in relazione agli assegni n. 7141325843-02, 7141325844-03, 7141325848- 07 e 7141325842-01, denunciati come smarriti da [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di non doversi procedere. Da ciò, è stato ritenuto che si fosse trattato di condotte materiali diverse tra loro (afferenti diversi titoli di credito) e che il Caserta non è stato condannato per la ricettazione dell'intero carnet di assegni, nel qual caso - non riscontrato, né riscontrabile dalla pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] poiché priva di ogni tipo di accertamento - vi sarebbe stata l'invocata identità del fatto di reato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 647, 648 e 669 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione ritenuta mancante, contraddittoria e manifestamente illogica rispetto alla valutazione delle sentenze svolta dal Tribunale nel provvedimento impugnato, poiché si assume che, data l'unicità del carnet di assegni, secondo la giurisprudenza in materia (Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Rv. 256504) si sarebbero dovute considerare le due diverse pronunce quale un unico fatto di reato anche in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 648 cod. pen. per la quale va escluso il concorrente nel reato presupposto (nella specie, colui che aveva acquisito i titoli con l'appropriazione di cui all'art. 647 cod. pen.). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità.2. Come chiaramente affermato nel provvedimento impugnato, gli assegni oggetto del delitto di cui all'art. 647 cod. pen. sono diversi da quelli oggetto dell'imputazione di ricettazione per la quale è intervenuta la condanna di cui era stata richiesta la revoca e non è mai stata contestata la ricettazione del blocchetto, ma solo di specifici titoli. Deve, pertanto, essere rilevato che l'unica provenienza dei titoli sopra specificati da un unico blocchetto non è stata oggetto di allegazione specifica da parte del ricorrente e su tale punto il ricorso non si è adeguatamente confrontato con la decisione qui impugnata nella parte in cui ha escluso che vi fosse stata la condanna per l'intero carnet dando invece per assodato che, in ogni caso, i titoli di credito provenissero dal medesimo blocchetto. 4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]