CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15331/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Paola il 04/11/1978Besaldo [OSCURATO:PERSONA] nato ad Amantea l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Mannarino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/97/1980avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità dei ricorsi;lette le memorie degli gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheinsistono per l’accoglimento di motivi di ricorso e per l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 novembre 2024,pronunciandosi in ordine all’appello proposto avverso la sentenza emessa all’esito delgiudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 16novembre 2020:-in parziale riforma ha rideterminato la pena in anni tredici e mesi quattro e confermatonel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FabrizioPoddighe in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575, 577 e 416-bis.1 cod. pen.-ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque emesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575, esclusa l’aggravantedi cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. (capo A), 629 cod. pen. (capi G ed I) e 56 e 629 (capo G),avvinti dalla continuazione e riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo,cod. pen.;-ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei direclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 629 cod. pen.,riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen..2. I fatti oggetto del capo A) si riferiscono al reato di tentato omicidio commesso aCosenza il 14 gennaio 2005 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Le indagini inizialmente effettuate hanno sostanzialmente consentito di ricostruire i fatticosì come sono riportati nelle sentenze di meritoIn estrema sintesi. La sera del 14 gennaio due persone hanno esploso alcuni colpi diarma da fuoco con una pistola calibro 28 e un fucile cal. 12 a canne mozze in direzione dellapersona offesa che sebbene attinta dai proiettili al “margine superiore del trapezio sinistro”, èriuscita a disarmare l’assalitore che l’aveva seguita e, quindi, andare al pronto soccorsodove le sono state prestate le prima cure.All’esito delle prime indagini allora effettuate non è stato possibile risalire agli autori delreato che, invece, secondo l’ipotesi contenuta nell’accusa, sono stati successivamenteindividuati a seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori.[OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2016, ha riferito di essere stato uno degli autori materialedel tentato omicidio, ha descritto l’azione come riportato a pagine 9 e 10 della sentenza diprimo grado, poi richiamate nella sentenza di appello, e ha indicato quali erano le personecoinvolte nella stessa.Nello specifico ha dichiarato che l’uccisione di [OSCURATO:PERSONA] era stata deliberata da [OSCURATO:PERSONA] con l’appoggio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto i Bruniritenevano che [OSCURATO:PERSONA] fosse responsabile dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha raccontato che l’azione era stata pianificata da lui insieme a UmileMiceli con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].Sempre secondo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano reperito le armi, anchetramite altre persone, e, poi, avevano avuto il ruolo di “specchietto” riferendo le abitudinidella vittima.Descrivendo l’azione, il collaboratore ha confermato che lui stesso e [OSCURATO:PERSONA] eranostati gli esecutori materiali, che a sparare era stato [OSCURATO:PERSONA] e che entrambi, neimomenti immediatamente successivi, dopo avere incendiato la macchina utilizzata, una AlfaRomeo, erano stati recuperati da [OSCURATO:PERSONA] e avevano incontrato [OSCURATO:PERSONA],al quale avevano lasciato le armi, ed erano stati quindi ospitati in un’abitazione nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2018, ha riferito della riunione in cui era stata deliberatal’uccisione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] BruniJunior, ha raccontato che il giorno dell’omicidio aveva visto [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una BMW e haparlato del coinvolgimento nell’azione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nel 2018, ha confermato il movente del piano omicidiario, ha dichiaratoche a sparare erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che era al corrente di ciòin quanto la sera prima della commissione del delitto era passato con [OSCURATO:PERSONA] in prossimitàdel luogo dove era parcheggiata l’Alfa GTV rubata, poi utilizzata per l’azione.[OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], nel 2013 ha riferito in ordine adalcuni omicidi commessi dal marito e nello specifico ha affermato che la decisione diuccidere [OSCURATO:PERSONA] era stata presa per vendicare l’omicidio del cognato e che il delitto erastato materialmente commesso dai “ragazzi di [OSCURATO:PERSONA]”, tra cui anche FabrizioPoddighe, perché in tal modo i sicari non sarebbero stati immediatamente riconducibili aiBruni. La stessa, inoltre, ha riferito che tra i soggetti coinvolti vi erano anche delle altrepersone di cui conosceva gli pseudonimi, “Professore” e “Scriccio”, oltre a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a indagini e rinviato a giudizio in relazione al reatodi cui all’art. 629 cod. pen., oggetto del capo I), relativo a una estorsione commessa indanno di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’esercizio commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” di Cosenza.[OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a indagini e rinviato a giudizio anche in relazione adiverse ipotesi di reato di cui all’art. 629 cod. pen., oggetto dei capi E), G) e I), che noninteressano ai fini dell’attuale ricorso.4. Il giudice di primo grado ha ritenuto che le fonti di prova individuate dall’accusafossero idonee a dimostrare la colpevolezza degli attuali ricorrenti e li ha condannati inrelazione ai reati contestati rispettivamente:[OSCURATO:PERSONA], riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod.pen., alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e alla multa di euro 2.000,00 per il reatodi cui al capo I;[OSCURATO:PERSONA], riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod.pen., alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui ai capiA), E), G), e I);pena di anni tredici e mesi quattro in relazione al reato di cui al capo A).5. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello gli attuali ricorrenticensurando:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’affermazione di responsabilità con riferimento allaritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia, il mancato riconoscimento della desistenzavolontaria, la ritenuta sussistenza delle aggravanti, l’entità della pena irrogata, il diniego(anche con prevalenza o equivalenza) delle circostanze attenuanti generiche e la violazionedell’art. 63, comma quarto, cod. pen., nonché il mancato riconoscimento dell’attenuante dicui all’art. 114 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA], la ritenuta sussistenza del reato di estorsione e la determinazione della pena;degli aumenti applicati in continuazione.6. La Corte d’appello, ritenuta fondata la sola censura relativa all’erronea applicazionedell’art. 63, comma quarto, cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di FabrizioPoddighe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni dieci di reclusione e ha rigettato nelresto gli appelli confermando le condanne di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].7. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, amezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.7.1. Ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].7.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629, commi primoe secondo, cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Nel primo motivo la difesarileva che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore di sussunzione perché quantoemerso, il fatto che l’imputato aveva ricevuto in regalo dalla persona offesa un citofono, nonsarebbe qualificabile come condotta di estorsione, ciò soprattutto considerato che lamotivazione sul punto sarebbe carente, illogica e contraddittoria sia con riferimento allapossibilità di ritenere il concorso nel reato dell’imputato sia quanto alla ritenuta esistenza deldolo. Sotto altro profilo, d’altro canto, il giudice d’appello avrebbe del tutto omesso diconfrontarsi con gli argomenti esposti nell’atto d’impugnazione7.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49 e 629 cod. pen.7.2. Ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].6.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen. quantoalla ritenuta recidiva.7.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. conriferimento gli aumenti applicati a titolo di continuazione interna.7.3. Ricorsi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e7.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61, n. 1, 110, 112nn. 1 e 2, 56 e 575, 577, 416-bis.1 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. In un primo articolatomotivo la difesa censura la ritenuta attendibilità intrinseca riconosciuta ai collaboratori digiustizia e, nello specifico, a [OSCURATO:PERSONA], pure indicato come nucleo delle prove diaccusa, evidenziando come questo sia incorso in numerose contraddizioni e come ledichiarazioni dallo stesso rese siano state smentite dalle propalazioni di altri collaboratori (atitolo di esempio: alcune circostanze relative alle autovetture utilizzate ovvero al numerodelle armi, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dalle quali emergerebbe che a sparare sarebbe statoLamanna e non [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni degli avventori che parlano di una sola persona enon due) ovvero dalle indagini effettuate e non trovino riscontro neanche in quantoraccontato dalla persona offesa. Con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi, ladifesa rileva la totale mancanza di riscontri, tali non potendo essere le sole e generichedichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che, al di là dei due soprannomi, non ha indicato nulla didirettamente riferibile ai due imputati a carico dei quali l’unica fonte di prova è contenutanelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, sono assolutamente generiche inquanto, ad esempio, lo stesso non ha indicato alcun elemento utile per individuarel’appartamento di Amantea dove [OSCURATO:PERSONA] li avrebbe tenuti nascosti dopo l’omicidio. Conspecifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], infine, la difesa rileva che i riscontri non sarebberosignificativi: le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero generiche e quanto riferito da Impierinon avrebbe alcuno specifico valore poiché la fonte delle sue conoscenze sarebbe sempre esolo [OSCURATO:PERSONA].7.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 61, n.1, cod. pen.con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo e dell’agevolazionemafiosa in quanto la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con leargomentazioni contenute nell’atto di appello.7.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadella premeditazione con specifico riferimento al fatto che il ragionamento seguito sul puntodai giudici di merito sarebbe congetturale.7.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena e almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esul riconoscimento della recidiva, in ordine al bilanciamento di questa con le circostanze exart. 62-bis cod. pen. e alla quantificazione della pena per [OSCURATO:PERSONA], nonché quantoall’assenza totale di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della circostanzadi cui all’art. 114 cod. pen.7.4. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].7.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadei reati contestati e dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Nel primo motivo ladifensa censura la ritenuta credibilità intrinseca ed estrinseca riconosciuta a DanieleLamanna e agli altri collaboratori ed evidenzia le contraddizioni nelle quali il primo sarebbeincorso con specifico riferimento alla posizione del ricorrente. Ciò sia in ordine alla ritenutaprova della responsabilità dell’imputato che alla sussistenza delle aggravanti, sia quella delnumero delle persone che del metodo o dell’agevolazione mafiosa.7.4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 114 cod.pen.8. In data 23 dicembre 2025 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che le doglianze oggetto degli atti di impugnazionesono tutte manifestamente infondate, conclude per l’inammissibilità di tutti i ricorsi.9. In data 2 gennaio 2026 è pervenuta una memoria con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sapone, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], censura le critiche evidenziate dalla Procuragenerale e insiste per l’accoglimento del ricorso.10. In data 10 gennaio 2026 è pervenuta una memoria con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bruno, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], censura lecritiche evidenziate dalla Procura generale e insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei termini di seguitoindicati e la sentenza pronunciata nei loro confronti deve essere annullata con rinvio.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.2. Al fine di evitare inutili ripetizioni, prima di procedere all’analisi dei singoli motivi diricorso, appare opportuno ricordare in sintesi quali sono i limiti del sindacato di legittimità inmerito al vizio di motivazione.2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., si deve rammentare che, nell’apprezzamento delle fonti di prova, il compito delgiudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudicidi merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a lorodisposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva econvincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regoledella logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke,Rv 203428; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, per una compiuta ecompleta enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.276062 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217 - 01).Dall’affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale,discende che esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazionedel provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservataesclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verificadell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato contoadeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (cfr. Sez. 2, n.7986 del 18/11/2016, dep. 2017, cit.).Passando al più specifico tema del “vizio di manifesta illogicità” della motivazione, vaosservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte dellacoordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessutoargomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondentialle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica dellafondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ilcompito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinsecaadeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito,ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti glielementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c)nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, lemassime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, inmodo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni apreferenza di altre.Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrareche il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, percui non può essere ritenuto legittimo l’opporre alla valutazione dei fatti contenuta nelprovvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica,dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamentiriservati al giudice di merito.Il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione, infatti, non deve stabilire sela decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nédeve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione siacompatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento(cfr. Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368).Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentativeo l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinareuna diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere didecisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che noncostituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto.Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento siacontestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementimedesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impiantoargomentativo della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 –01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 – 01; Sez. 1, n. 46566 del21/2/2017, M., Rv 271227 - 01; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988 - 01).In tale corretta prospettiva, infine, deve ribadirsi che è inammissibile il motivo con cui sideduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546,comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione deglielementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesimadisposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 01).3. I motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] econgiuntamente.4. Nel primo comune motivo di ricorso contenuto nell’atto redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] pertutti e tre e in quello sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il solo [OSCURATO:PERSONA], le difese deducono laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. quanto allaresponsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di tentato omicidio con specifico riferimento allaritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori.Le doglianze sono fondate nei termini che seguono per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] einfondate per [OSCURATO:PERSONA].4.1. La questione posta congiuntamente dalle difese afferisce ai criteri di valutazionedella c.d. chiamata di correo.4.1.2. L’art. 192 cod. proc. pen. nei commi 3 e 4 indica i criteri di valutazione dellachiamata in correità o in reità, diretta o de relato evidenziando che le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato devonotrovare conferma in altri elementi di prova, con conseguente accentuazione, in ossequio allaprevisione di cui al comma 1 dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione delconvincimento del giudice.La corretta individuazione dei criteri indicati nella norma, che costituisce latrasposizione legislativa dell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità antecedentel’entrata in vigore del codice del 1989, è stata oggetto di numerose sentenze di questa Cortee, principalmente, di tre pronunce delle Sezioni Unite.4.1.2. Da principio le Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv.192465 - 01, hanno evidenziato che la corretta valutazione del mezzo di prova deve esserearticolato dal giudice di merito in tre tempi:a) prima deve essere verificata la credibilità soggettiva del dichiarante, desunta dallasua personalità, dalle sue condizioni socioeconomiche e familiari, dal suo passato, dairapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indottoall'accusa nei confronti del chiamato;b) in un secondo momento si deve procedere alla valutazione dell’attendibilitàintrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza,della spontaneità;c) da ultimo si effettua la verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraversol'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa.Come specificato successivamente dalla giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, itre tempi indicati non delineano una sequenza rigorosamente rigida in quanto il percorsovalutativo dei vari passaggi non deve, e spesso non può, muoversi lungo linee separate.La credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto,influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, adesempio, devono essere valutate unitariamente e ciò in quanto l’art. 192, comma 3, cod.proc. pen., non pone alcuna deroga al riguardo (cfr. Sez. 4, n. 34413 del 8/06/2019, Khess,Rv. 276676 - 01 Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348 – 01; Sez. 1, n.19759 del 17/05/2011, Misseri, n. m. sul punto; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi,Rv. 236151 - 01) così che le eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliata lavalenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamenteacquisiti, possono essere superate.4.1.3. La procedura di verifica delle dichiarazioni etero accusatorie dei coimputati odegli imputati in procedimento connesso o collegato, come già evidenziato da Sez. U, n.45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 e più recentemente da Sez. U, Sentenza n.20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01, deve essere più attenta erigorosa nei casi di conoscenza de auditu.Il giudizio di attendibilità intrinseca soggettiva del chiamante e della specificaun'indagine accurata sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendoorigine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere espostaa maggiori rischi di errore.La chiamata de relato, d’altro canto, presentando una struttura analoga allatestimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazionedell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente unosdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l'attendibilitàintrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazionepercepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suonarrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice.Nel caso specifico della chiamata de auditu non asseverata dalla fonte primaria, inoltre,la valutazione della credibilità intrinseca delle dichiarazioni impone di apprezzarne laspontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per ilmaggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete ditempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il dichiarante e il soggetto di riferimentononché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificarele confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo.In questa situazione, nella quale il racconto proviene dalla fonte di seconda mano ed èsicuramente più complicato saggiare l'attendibilità intrinseca del terzo, poi, assume rilievol’analisi specifica della compatibilità dei particolari forniti con il quadro probatorio giàacquisito così che, se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notiziefalse, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidatamassima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessualeproveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sedeprocessuale.4.1.4. Diversa, d’altro canto, è l’ipotesi delle dichiarazioni rese dal collaboratore digiustizia in ordine fatti e circostanze attinenti alla vita e alle attività del sodalizio criminoso,appresi come componente dello stesso.Queste, infatti, non sono assimilabili a dichiarazioni de relato e possono pertantoassumere, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizionedell'informazione resa che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonioconoscitivo comune agli associati, il medesimo rilievo probatorio delle chiamate dirette (cfr.Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 – 02; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014,dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309 - 01; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065- 01; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585 - 01; Sez. 2, n. 6134 del20/01/2009, Botta, Rv. 243425 - 01).4.1.5. L'operazione logica di verifica giudiziale al fine di ritenere che la chiamata possaassurgere a prova idonea a giustificare l’affermazione di responsabilità si deve concluderecon la verifica circa l’esistenza di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti in relazioneal fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato e intal caso, qualora la dichiarazione sia de relato, il controllo narrativo della stessa e della suaefficacia dimostrativa deve essere particolarmente rigoroso e approfondito essendonecessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo delcontenuto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145– 01; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 - 01).In ordine alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, come affermato dalle Sezioni Unite,deve ritenersi che la genericità dell'espressione “altri elementi di prova” utilizzata dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen. legittimi l'interpretazione secondo cui in questa materia vige ilprincipio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nellaspecie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura così da poter esserecostituiti non soltanto da prove storiche dirette, ma da ogni altro elemento probatorio, ancheindiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della meraconsequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, ilmezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma.Il riscontro, d’altro canto, non deve integrare ex se la prova del fatto in quanto, se cosìfosse, l’elemento perderebbe la sua funzione e gregaria e sarebbe da solo sufficiente asostenere il convincimento del giudice facendo nella sostanza venire meno la necessità dellaprova principale, da sola non sufficiente.L'unico dato certo, evincibile dalla previsione letterale dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., è costituito dall'esigenza che i riscontri devono essere caratterizzati dalla necessariaestraneità, devono cioè essere esterni, rispetto alla dichiarazione stessa.Tenuto conto della mancanza di qualsiasi indicazione normativa in senso contrario,d’altro canto, deve escludersi che i riscontri debbano essere necessariamente di naturadiversa rispetto alla categoria probatoria considerata.La norma, infatti, fa riferimento ad "altri” elementi di prova, da intendersi come elementi"ulteriori", da utilizzare in chiave corroborativa, il che chiarisce che si è inteso evocare unparametro meramente quantitativo e non qualitativo di tali elementi, senza alcuna pretesa diuna imprescindibile differenziazione di tipo ontologico dei medesimi rispetto alla provadichiarativa da riscontrare.Ciò posto, il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità, diretta o de relato,ben può essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altrisoggetti indicati nella norma in quanto elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purchéestraneo alle dichiarazioni da riscontrare, può essere legittimamente utilizzato a confermadell'attendibilità delle stesse.In tale prospettiva, pertanto, il riscontro di qualsivoglia chiamata, sia esse diretta oindiretta, può essere costituito anche da una diversa e seconda chiamata, anche se questa èdel pari de relato, ciò in quanto nessuna norma processuale prevede una tale limitazione alprincipio del libero convincimento del giudice.Qualora l’elemento di riscontro sia costituito da un’altra chiamata il giudice, al fine dievitare che la c.d. mutual corroboration sia il risultato di falsità concordate e finalizzate aincolpare una persona estranea ai fatti, è tenuto a procedere a una verifica rigorosa e attentadell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e, quindi, l'attitudine di una o più diesse a fungere da riscontro estrinseco di quella o di quelle che lo stesso giudice ritenga diporre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propriadecisione.In tale ottica, pertanto, al fine di enucleare la prova del fatto contestato, il giudice ètenuto a procedere a una delicata e complessa operazione di valutazione nella quale deve,innanzi tutto, sottoporre la dichiarazione accusatoria utilizzabile come riscontro di altra dianalogo tenore allo stesso controllo di attendibilità intrinseca che vale per quest'ultima e, poi,deve procedere alla verifica che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da:-convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;-indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente, da suggestionio condizionamenti inquinanti;-specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve esseresufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che lariferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell'incolpato, fermo restando che deveprivilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d'accusa sulnucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;-autonomia "genetica", vale a dire derivazione non ex unica fonte, onde evitare il rischiodella circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esternoe svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice (cfr.testualmente Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 –01 da ultimo cfr. Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01).In presenza di tali caratteristiche le plurime chiamate in correità (o in reità)legittimamente concorrono a formare, in modo peraltro non rivalutabile in sede di legittimità,la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concreteipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomiagenetica e in riferimento alla massima di esperienza, rispettosa dei canoni normativi divalutazione della prova, per la quale quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonchédotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fattitendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni perl'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati.4.2. Nel caso di specie la Corte territoriale non si è conformata ai principi indicati inordine alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La pronuncia di condanna nei confronti dei due ricorrenti, infatti, si fondaesclusivamente sulla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e sull’affermazione chequesta sarebbe “sufficientemente riscontrata dall’accertata disponibilità in capo ai predettirispettivamente di una [OSCURATO:PERSONA] e di un’Audi A4, nonché dagli accertati rapporti tra loro etra gli stessi dei clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Serpa all’epoca dei fatti” e, inoltre dalle dichiarazionidella collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] che ha “confermato il coinvolgimento nell’azione criminosadi “Scriccio” ([OSCURATO:PERSONA]) e del “Professore” ([OSCURATO:PERSONA])”.La motivazione non rende conto della corretta applicazione dei criteri di valutazione dicui all’art. 192 cod. proc. pen. ed è pertanto carente.[OSCURATO:PERSONA], che è stato correttamente ritenuto sostanzialmente credibile, èl’unico collaboratore che ha indicato elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In ordine a tali dichiarazioni, aldilà della considerazione della difesa per cui le stessenon conterrebbero riferimenti concreti e specifici in merito al ruolo che i due ricorrentiavrebbero svolto, il provvedimento impugnato non ha evidenziato un adeguato percorsogiustificativo quanto all’esistenza dei necessari riscontri.Le generiche circostanze indicate quanto alla disponibilità delle autovetture e ai rapportitra gli stessi e con i clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Serpa all’epoca dei fatti non hanno una effettiva ediretta efficacia individualizzante quanto al fatto e, pertanto, non risultano avere un valoredecisivo in termini di riscontro delle dichiarazioni accusatorie circa la partecipazione deglistessi alla commissione del reato.Né appare sufficiente il riferimento alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA].Il tenore delle dichiarazioni della stessa, che non sono il frutto di una propria personaleconoscenza e sono formulate negli esclusivi termini di un generico e astratto “coinvolgimentodi Scriccio e del Professore” nell’azione criminosa, è infatti privo di una effettiva consistenzae non consente di ritenere che l’argomento sia adeguato nei termini di una convergenza inmerito alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del tentato omicidio.4.3. Le considerazioni evidenziate impongono l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata affinché la Corte di Appello di Catanzaro, conformandosi ai principi indicati elibera nell’esito, tenuto espresso e specifico conto della necessità di verificare l’esistenza diriscontri esterni individualizzanti quanto al fatto reato oggetto del processo nonché circa lacredibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ciò anche alla lucedella provenienza de relato della conoscenza, proceda a un nuovo e complessivo giudizio inordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.4. I restanti motivi oggetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], logicamentedipendenti e subordinati alla pronuncia in merito alla responsabilità dei ricorrenti, sonoassorbiti.5. A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla posizione di FabrizioPoddighe.La Corte territoriale, infatti, con gli specifici riferimenti alle dichiarazioni di DanieleLamanna e a quelle degli altri collaboratori, ha dato conto di avere correttamente applicato iprincipi indicati e la motivazione sul punto non è pertanto sindacabile in questa sede.Nel provvedimento impugnato, d’altro canto, il giudice dell’appello, con lo specificoriferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del reato, coerentementeritenuto credibile e che ha descritto in termini articolati e specifici il ruolo avuto dal ricorrente,ha fornito una puntuale risposta alle censure esposte dalla difesa, ora sostanzialmentereiterate.Ciò non solo quanto alla credibilità intrinseca dei dichiaranti ma anche con riferimentoall’esistenza dei riscontri esterni e individualizzanti circa la partecipazione di FabrizioPoddighe, in ordine alla partecipazione del quale hanno riferito in termini diretti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e, anche, [OSCURATO:PERSONA], la cui fonte di conoscenza è autonoma, che hanno tuttigiustificato come ne erano venuti a conoscenza e hanno, sebbene a vario titolo e in terminidiversi, fornito indicazioni dirette quanto al ruolo avuto dal [OSCURATO:PERSONA], all’incidente occorsoallorché era stato disarmato dalla vittima e alla ragione per cui era stato scelto comeesecutore materiale.6. Del pari complessivamente infondate sono le censure contenute negli ulteriori motividi ricorso.6.1. La doglianza sollevata in ordine alla ritenuta sussistenza della premeditazione èinfondata.I giudici di merito, infatti, con il complessivo riferimento all’organizzazione dell’azione(caratterizzata dall’uso di armi di tipo diverso, dalla presenza di c.d. “specchietti” e dal furtodell’auto utilizzata) e con la specifica indicazione che il ricorrente ha partecipato alladeliberazione della stessa, hanno fornito una motivazione adeguata che è conforme aiprincipi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ricostruito la struttura dellacircostanza aggravante come caratterizzata da due elementi costitutivi, l’uno di naturaideologica o psicologica, l’altro di natura cronologica (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep.2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149 –01; Sez. 1, n. 27307 del 18/06/2003, Di, Rv. 225261 – 01).Ciò anche considerato che tale circostanza aggravante, oggetto di prova ex art. 187c.p.p., può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indiziricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e di luogo, dal concorso di piùpersone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente laddove, invece, non ènecessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso oquello in cui l’accordo è stato raggiunto, purché i menzionati elementi indiziari siano gravi,precisi e concordanti, ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p. e siano, quindi, idonei aconsentire di risalire ai requisiti nei quali si sostanzia l’aggravante in commento in termini dicertezza processuale (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 -01).6.2. Del pari infondata è la censura relativa alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen., coerentemente fondata sulle modalità del fatto, caratterizzatodall’uso di armi in un luogo frequentato da più persone che si sono poi comportate in modoreticente, e sulla finalità di accrescere l’egemonia del clan attraverso l’eliminazione di unsoggetto appartenente al gruppo rivale (per una ricostruzione dell’aggravante e della naturadella stessa nelle due diverse declinazioni cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020,Chioccini, Rv. 278734 – 01).6.3. Le censure in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche sono manifestamente infondate.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato,infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hannoguidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale exartt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, oltre allagravità del fatto, alla biografia criminale del ricorrente.Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, sono prive dieffettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, unanuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.,d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice conmotivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché lastessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata incassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesifattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,RV. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; Sez. 6, n.42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01).Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiticoncreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ragioni queste per cui ildiniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anchesull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenutoprevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.6.4. La censura quanto alla totale carenza di motivazione in merito alla richiesta diriconoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è infondata.6.4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 114 cod.pen. si applichi laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire,nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n.46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV.184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864).In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione dellacircostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non èsufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quellarealizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causalecosì lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter"criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037 - 01; Sez. 2, n. 835 del18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051 - 01; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015,dep. 2016, Barbato, Rv. 266461 - 01), ovvero accessorio nel generale quadro del percorsocriminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo ealtro, Rv. 253091 - 01)6.4.2. In tale prospettiva interpretativa nel caso di specie la carenza di una specificamotivazione quanto alla inapplicabilità della invocata attenuante risulta ininfluente.A fronte della complessiva motivazione resa in merito alle modalità di svolgimentodell’azione criminosa, infatti, gli specifici riferimenti alla condotta tenuta dal ricorrente,indicato e ritenuto essere l’autore materiale del reato, tanto da avere inseguito la vittimaprovando a colpirla con due diverse armi, prima con la pistola a tamburo calibro 38 e, poi,una volta che questa si è inceppata, con un fucile a canne mozze, ha dato comunquesufficiente conto delle ragioni per cui il ruolo dell’imputato non può essere ritenuto marginalee la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod.pen. dovesse essere disattesa.6.5. Il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.7. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato della sola estorsione dicui al capo I, è inammissibile.7.1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione anche in relazione all’art. 49 cod. pen. quanto alla sussistenza del reatoevidenziando che il ricorrente avrebbe solo ricevuto in regalo un citofono dalla personaoffesa senza peraltro avere alcuna consapevolezza della richiesta estorsiva avanzata daaltri.Le doglianze, formulate in termini generici anche quale violazione di legge ma cheafferiscono alla logicità e completezza della motivazione e appaiono reiterative di quanto giàdedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate.La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primogiudice, facendo specifico riferimento al contesto in cui si sono svolti i fatti e alla specificacircostanza riferita dallo stesso ricorrente circa le modalità di scelta della vittimadell’estorsione in quanto persona vicina ai Perna e all’essersi recato presso l’eserciziocommerciale della stessa insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mignolo e Sottile (cfr. pagina 21 dellasentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] e pag. 20 della sentenza impugnata), hafornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento,sono manifestamente infondate.Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non èd’altro canto consentita in questa sede, ciò neanche sotto il presunto profilo per cui lasussunzione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. non sarebbe possibile (Sez.un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428 - 01; per una compiuta e completa enucleazione delladeducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 -01).8. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.8.1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta recidiva e quanto agli aumenti applicati a titolo dicontinuazione interna.Le doglianze sono manifestamente infondate.Il giudice d’appello, con il riferimento alla gravità del reato di cui al capo G) eall’aumento di pena pari a otto mesi per ciascuno degli altri reati, così anche richiamandoquanto indicato dal giudice di primo grado in ordine ai precedenti penali e ai criteri applicatiper la quantificazione della pena, ha infatti fornito adeguata e coerente risposta alleanaloghe censure contenute nell’atto di appello, ora genericamente reiterate.9. All’inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conseguela condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, chesi ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Rigetta ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]